Art. 4.
            Interventi cofinanziati dai fondi strutturali
                        della Unione europea
  1.  Per  accelerare  l'attuazione  degli  interventi ammissibili al
cofinanziamento    dei   fondi   strutturali   dell'Unione   europea,
l'amministrazione  pubblica competente ad emettere i provvedimenti di
concessione  dei  finanziamenti  indice una conferenza di servizi per
l'acquisizione   di  pareri,  autorizzazioni  e  intese  tra  diverse
amministrazioni  necessari  per l'attuazione degli interventi stessi,
ai  sensi  e  per  gli  effetti dell'articolo 14 della legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni. La medesima
amministrazione  pubblica riferisce al Ministero del bilancio e della
programmazione  economica  sui  provvedimenti  assunti in conseguenza
dell'esito della conferenza di servizi.
  2.  Qualora,  per  cause  dipendenti  da comportamenti dei soggetti
beneficiari dei finanziamenti, non siano rispettati i tempi stabiliti
dalla   Unione  europea  cosi'  che  l'investimento  non  possa  piu'
beneficiare  della  quota  di  finanziamento  sui  fondi  strutturali
dell'Unione  europea  stessa,  l'amministrazione  pubblica competente
provvede    alla   revoca   del   finanziamento   nazionale   dandone
comunicazione  al  CIPE, che provvede a riassegnare le relative somme
ad interventi di pronta realizzabilita' e cofinanziabili dalla Unione
europea nelle aree depresse.
Il  Ministro  del  tesoro  e'  autorizzato  ad  apportare  con propri
decreti, ove necessario, le occorrenti variazioni di bilancio.
  3. Le somme derivanti dai mutui di cui all'articolo 1, comma 8, del
decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni,
dalla   legge   19   dicembre   1992,  n.  488,  e  finalizzate  alla
realizzazione  di  progetti strategici di rilevanza nazionale possono
essere destinate nella misura stabilita dal CIPE anche per consentire
la   copertura   della   quota  di  finanziamento  nazionale  per  la
realizzazione dei programmi regionali previsti nel quadro comunitario
di sostegno approvato con decisione n. C (94) 1835 del 29 luglio 1994
della  Commissione delle Comunita' europee, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee del 26 settembre 1994, N.L. 250/21.
Le  somme,  come  determinate  dal  CIPE,  affluiscono  al  fondo  di
rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.