Art. 4. Interventi cofinanziati dai fondi strutturali della Unione europea 1. Per accelerare l'attuazione degli interventi ammissibili al cofinanziamento dei fondi strutturali dell'Unione europea, l'amministrazione pubblica competente ad emettere i provvedimenti di concessione dei finanziamenti indice una conferenza di servizi per l'acquisizione di pareri, autorizzazioni e intese tra diverse amministrazioni necessari per l'attuazione degli interventi stessi, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni. La medesima amministrazione pubblica riferisce al Ministero del bilancio e della programmazione economica sui provvedimenti assunti in conseguenza dell'esito della conferenza di servizi. 2. Qualora, per cause dipendenti da comportamenti dei soggetti beneficiari dei finanziamenti, non siano rispettati i tempi stabiliti dalla Unione europea cosi' che l'investimento non possa piu' beneficiare della quota di finanziamento sui fondi strutturali dell'Unione europea stessa, l'amministrazione pubblica competente provvede alla revoca del finanziamento nazionale dandone comunicazione al CIPE, che provvede a riassegnare le relative somme ad interventi di pronta realizzabilita' e cofinanziabili dalla Unione europea nelle aree depresse. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti, ove necessario, le occorrenti variazioni di bilancio. 3. Le somme derivanti dai mutui di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e finalizzate alla realizzazione di progetti strategici di rilevanza nazionale possono essere destinate nella misura stabilita dal CIPE anche per consentire la copertura della quota di finanziamento nazionale per la realizzazione dei programmi regionali previsti nel quadro comunitario di sostegno approvato con decisione n. C (94) 1835 del 29 luglio 1994 della Commissione delle Comunita' europee, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee del 26 settembre 1994, N.L. 250/21. Le somme, come determinate dal CIPE, affluiscono al fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.