Art. 5. Disposizioni organizzative 1. Al fine di costituire un centro unitario di riferimento in ordine alle problematiche relative all'attuazione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea, nonche' alla partecipazione ai programmi direttamente finanziati dall'Unione europea ed al fine di promuovere le iniziative atte ad assicurare il pieno e tempestivo utilizzo delle risorse comunitarie destinate all'Italia, tenuto conto della delibera della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 2 agosto 1994, e' istituita, presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica, la "cabina di regia nazionale". 2. ll Ministro del bilancio e della programmazione economica provvede a definire, con proprio decreto, di concerto con i Ministri del tesoro, per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea e degli affari esteri, la composizione della "cabina di regia nazionale" di cui fanno parte funzionari dell'amministrazione centrale, un rappresentante designato dalla conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e quattro esperti, anche estranei all'amministrazione. Con lo stesso decreto sono definite le modalita' di partecipazione delle parti sociali alle attivita' della "cabina di regia nazionale" e le modalita' organizzative e procedurali, con particolare riguardo alla interazione con le attivita' delle strutture nazionali e con le attivita' delle "cabine di regia regionali" istituite dalle regioni.