Art. 5.
                     Disposizioni organizzative
  1.  Al  fine  di  costituire  un  centro unitario di riferimento in
ordine  alle  problematiche  relative all'attuazione degli interventi
cofinanziati  dall'Unione  europea,  nonche'  alla  partecipazione ai
programmi  direttamente  finanziati dall'Unione europea ed al fine di
promuovere  le  iniziative  atte  ad assicurare il pieno e tempestivo
utilizzo delle risorse comunitarie destinate all'Italia, tenuto conto
della  delibera  della  conferenza  permanente  per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 2
agosto  1994,  e' istituita, presso il Ministero del bilancio e della
programmazione economica, la "cabina di regia nazionale".
  2.  ll  Ministro  del  bilancio  e  della  programmazione economica
provvede  a definire, con proprio decreto, di concerto con i Ministri
del  tesoro, per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea
e  degli  affari  esteri,  la  composizione  della  "cabina  di regia
nazionale"   di   cui  fanno  parte  funzionari  dell'amministrazione
centrale, un rappresentante designato dalla conferenza dei presidenti
delle  regioni  e  delle  province  autonome di Trento e di Bolzano e
quattro  esperti,  anche  estranei all'amministrazione. Con lo stesso
decreto  sono  definite  le  modalita'  di partecipazione delle parti
sociali  alle  attivita'  della  "cabina  di  regia  nazionale"  e le
modalita'  organizzative e procedurali, con particolare riguardo alla
interazione  con  le  attivita'  delle  strutture  nazionali e con le
attivita' delle "cabine di regia regionali" istituite dalle regioni.