Art. 6.
                       Relazione al Parlamento
  1. Il Governo riferisce annualmente al Parlamento sui criteri e sui
parametri statistico-economici in base ai quali, in conformita' delle
decisioni  adottate  dall'Unione  europea,  sono  individuate le aree
oggetto  di  interventi agevolativi. Il Governo riferisce altresi' al
Parlamento,   in   occasione   della  presentazione  della  relazione
previsionale   e   programmatica,   sull'andamento  e  sui  risultati
dell'intervento ordinario nelle aree depresse di cui al decreto-legge
22  ottobre  1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge
19  dicembre 1992, n. 488, e successive modificazioni e integrazioni,
nei  territori  degli  obiettivi  1, 2 e 5 b e in quelli ammessi alla
deroga  dell'articolo  92,  terzo comma, del trattato di Roma e sulle
relative spese effettuate.