Art. 6. Relazione al Parlamento 1. Il Governo riferisce annualmente al Parlamento sui criteri e sui parametri statistico-economici in base ai quali, in conformita' delle decisioni adottate dall'Unione europea, sono individuate le aree oggetto di interventi agevolativi. Il Governo riferisce altresi' al Parlamento, in occasione della presentazione della relazione previsionale e programmatica, sull'andamento e sui risultati dell'intervento ordinario nelle aree depresse di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e successive modificazioni e integrazioni, nei territori degli obiettivi 1, 2 e 5 b e in quelli ammessi alla deroga dell'articolo 92, terzo comma, del trattato di Roma e sulle relative spese effettuate.