Art. 7. Patti territoriali 1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, dopo la lettera e) e' aggiunta, in fine, la seguente: "e-bis) per 'patto territoriale' l'accordo tra soggetti pubblici e privati per l'individuazione, ai fini di una realizzazione coordinata, di interventi di diversa natura finalizzati alla promozione dello sviluppo locale nelle aree depresse del territorio nazionale, in linea con gli obiettivi e gli indirizzi allo scopo definiti nel quadro comunitario di sostegno approvato con decisione C (94) 1835 del 29 luglio 1994 della Commissione della Unione europea.". 2. All'articolo 1 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "3-bis. Il CIPE definisce i contenuti generali dei patti territoriali e le modalita' organizzative ed attuative e approva i singoli patti territoriali da stipulare.".