Art. 7.
                         Patti territoriali
 1.  All'articolo  1,  comma 1, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n.
32,  convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, dopo la lettera e)
e'  aggiunta,  in fine, la seguente: "e-bis) per 'patto territoriale'
l'accordo  tra  soggetti  pubblici e privati per l'individuazione, ai
fini di una realizzazione coordinata, di interventi di diversa natura
finalizzati alla promozione dello sviluppo locale nelle aree depresse
del  territorio nazionale, in linea con gli obiettivi e gli indirizzi
allo  scopo definiti nel quadro comunitario di sostegno approvato con
decisione  C  (94)  1835  del  29 luglio 1994 della Commissione della
Unione europea.".
  2.  All'articolo  1  del  decreto-legge  8  febbraio  1995,  n. 32,
convertito  dalla  legge 7 aprile 1995, n. 104, e' aggiunto, in fine,
il seguente comma: "3-bis. Il CIPE definisce i contenuti generali dei
patti  territoriali  e  le  modalita'  organizzative  ed  attuative e
approva i singoli patti territoriali da stipulare.".