Art. 9. Interventi nel settore idrico 1. La quota di finanziamento nazionale per la realizzazione degli interventi nel settore idrico previsti nel quadro comunitario di sostegno approvato con decisione n. C (94) 1835 del 29 luglio 1994 della Commissione delle Comunita' europee fa carico alle risorse derivanti dai mutui autorizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488. La predetta quota e' determinata dal CIPE, su proposta del Ministro dei lavori pubblici. Le relative risorse affluiscono al fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, che provvede ai pagamenti sulla base di richieste trasmesse dal Ministero dei lavori pubblici. 2. Per assicurare la tempestiva ed efficace realizzazione degli interventi nel settore dell'approvvigionamento idrico e del servizio integrato di acquedotti e fognature in linea con i principi di cui alla legge 5 gennaio 1994, n. 36, nonche' per conseguire l'obiettivo di una piena utilizzazione delle risorse comunitarie e favorire il piu' ampio ricorso al mercato dei capitali, alla societa' per azioni di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni, sono affidati i seguenti compiti, da espletare nel rispetto della normativa comunitaria in materia di appalti: a) accertamento dello stato delle opere e degli impianti di acquedotto e fognatura finanziati nell'ambito dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, nonche' dello stato delle reti di distribuzione, delle reti e collettori fognari e degli impianti di depurazione; b) individuazione, progettazione preliminare e programmazione anche finanziaria di opere necessarie al completamento, integrazione ed attivazione degli schemi idrici e fognari di cui alla lettera a), al fine di promuovere la razionalizzazione e la massima efficienza; c) progettazione definitiva ed esecuzione in concessione di interventi necessari per il completamento, integrazione e razionalizzazione delle opere di cui alla lettera a); d) gestione in concessione delle opere di cui alla lettera a); e) assistenza per la promozione, istruttoria e monitoraggio degli interventi ammissibili al cofinanziamento comunitario, da disciplinare mediante apposite convenzioni. 3. Le attivita' di cui al comma 2, lettera a), sono svolte sulla base di un programma approvato dal Ministro dei lavori pubblici con proprio decreto. Al relativo finanziamento la societa' provvede nell'ambito delle risorse attribuite a carico del fondo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni. 4. Qualora non abbiano trovato attuazione le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, il Ministro dei lavori pubblici, attraverso una apposita conferenza di servizi con le regioni e gli enti locali interessati, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, individua, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'ambiente, le opere e gli impianti per i quali viene reso operativo l'intervento della societa' di cui al comma 2 ai sensi di quanto previsto alle lettere b), c) e d) del medesimo comma. 5. Per la definizione delle controversie relative ai debiti dei comuni, consorzi ed enti, per somministrazioni idriche o gestione di depuratori effettuate dai soppressi organismi gestori dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno ai sensi delle pregresse convenzioni, e' ammessa la riduzione del debito al 40%, restando esclusa ogni maggiorazione per interessi, subordinatamente al soddisfacimento del residuo debito. Per accedere al beneficio i soggetti interessati possono inoltrare apposita istanza entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto al Ministero dei lavori pubblici che provvede all'accertamento del nuovo ammontare di debito. Il mancato pagamento del debito, come sopra rideterminato entro il termine perentorio del 30 giugno 1996, comporta la decadenza dal beneficio. Le somme derivanti dai pagamenti di cui al presente comma sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, al fondo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni.