Art. 9.
                    Interventi nel settore idrico
  1.  La  quota di finanziamento nazionale per la realizzazione degli
interventi  nel  settore  idrico  previsti  nel quadro comunitario di
sostegno  approvato  con  decisione n. C (94) 1835 del 29 luglio 1994
della  Commissione  delle  Comunita'  europee  fa carico alle risorse
derivanti  dai  mutui  autorizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 8,
del   decreto-legge   22   ottobre  1992,  n.  415,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  19  dicembre  1992, n. 488. La predetta
quota  e'  determinata  dal CIPE, su proposta del Ministro dei lavori
pubblici.  Le  relative  risorse affluiscono al fondo di rotazione di
cui  all'articolo  5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, che provvede
ai  pagamenti  sulla  base  di  richieste trasmesse dal Ministero dei
lavori pubblici.
  2.  Per  assicurare  la  tempestiva ed efficace realizzazione degli
interventi  nel settore dell'approvvigionamento idrico e del servizio
integrato  di  acquedotti  e fognature in linea con i principi di cui
alla  legge 5 gennaio 1994, n. 36, nonche' per conseguire l'obiettivo
di  una  piena  utilizzazione delle risorse comunitarie e favorire il
piu'  ampio ricorso al mercato dei capitali, alla societa' per azioni
di  cui all'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96,
e  successive modificazioni ed integrazioni, sono affidati i seguenti
compiti,  da  espletare  nel  rispetto della normativa comunitaria in
materia di appalti:
    a)  accertamento  dello  stato  delle  opere  e degli impianti di
acquedotto   e   fognatura   finanziati  nell'ambito  dell'intervento
straordinario  nel  Mezzogiorno,  nonche'  dello  stato delle reti di
distribuzione,  delle  reti  e collettori fognari e degli impianti di
depurazione;
    b)  individuazione,  progettazione  preliminare  e programmazione
anche  finanziaria di opere necessarie al completamento, integrazione
ed  attivazione degli schemi idrici e fognari di cui alla lettera a),
al fine di promuovere la razionalizzazione e la massima efficienza;
    c)  progettazione  definitiva  ed  esecuzione  in  concessione di
interventi   necessari   per   il   completamento,   integrazione   e
razionalizzazione delle opere di cui alla lettera a);
   d) gestione in concessione delle opere di cui alla lettera a);
    e) assistenza per la promozione, istruttoria e monitoraggio degli
interventi    ammissibili    al   cofinanziamento   comunitario,   da
disciplinare mediante apposite convenzioni.
  3.  Le  attivita'  di cui al comma 2, lettera a), sono svolte sulla
base  di  un programma approvato dal Ministro dei lavori pubblici con
proprio  decreto.  Al  relativo  finanziamento  la  societa' provvede
nell'ambito  delle  risorse  attribuite  a  carico  del  fondo di cui
all'articolo  19  del  decreto  legislativo  3  aprile 1993, n. 96, e
successive modificazioni ed integrazioni.
  4.  Qualora  non  abbiano trovato attuazione le disposizioni di cui
agli  articoli  8  e 9 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, il Ministro
dei  lavori  pubblici,  attraverso una apposita conferenza di servizi
con  le  regioni  e  gli  enti locali interessati, ai sensi e per gli
effetti  di  cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive  modificazioni  ed  integrazioni,  individua,  con proprio
decreto,  di  concerto  con il Ministro dell'ambiente, le opere e gli
impianti per i quali viene reso operativo l'intervento della societa'
di  cui  al comma 2 ai sensi di quanto previsto alle lettere b), c) e
d) del medesimo comma.
  5.  Per  la  definizione  delle controversie relative ai debiti dei
comuni,  consorzi ed enti, per somministrazioni idriche o gestione di
depuratori effettuate dai soppressi organismi gestori dell'intervento
straordinario  nel  Mezzogiorno ai sensi delle pregresse convenzioni,
e'  ammessa  la  riduzione  del  debito al 40%, restando esclusa ogni
maggiorazione  per interessi, subordinatamente al soddisfacimento del
residuo  debito.  Per  accedere  al  beneficio i soggetti interessati
possono  inoltrare  apposita istanza entro sessanta giorni dalla data
di  entrata  in  vigore  del presente decreto al Ministero dei lavori
pubblici che provvede all'accertamento del nuovo ammontare di debito.
Il  mancato  pagamento  del debito, come sopra rideterminato entro il
termine  perentorio  del  30  giugno  1996, comporta la decadenza dal
beneficio.  Le somme derivanti dai pagamenti di cui al presente comma
sono   versate  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per  essere
riassegnate,  con  decreto  del  Ministro del tesoro, al fondo di cui
all'articolo  19  del  decreto  legislativo  3  aprile 1993, n. 96, e
successive modificazioni.