Art. 101
                       Situazioni eccezionali
  1.  Qualora, nel corso delle attivita' soggette al presente decreto
che implicano delle operazioni con materie radioattive si verifichino
eventi  che  possono  comportare  rilevante contaminazione dell'aria,
delle  acque,  del  suolo  e  di  altre  matrici  in  zone esterne al
perimetro  di  uno  stabilimento,  gli esercenti che effettuano dette
operazioni sono tenuti:
  a)  ad informare immediatamente il prefetto, il comando provinciale
dei  vigili  del  fuoco,  gli organi del servizio sanitario nazionale
competenti per territorio e l'ANPA nel caso si tratti delle attivita'
di  cui  agli  articoli 29 e 30, gli stessi nonche' il comandante del
compartimento  marittimo  e l'ufficio di sanita' marittima quando gli
eventi  stessi  interessino  gli  ambiti  portuali e le altre zone di
demanio  marittimo  e  di mare territoriale, nel caso si tratti delle
attivita'  soggette ad altri provvedimenti autorizzativi previsti nel
presente decreto e nella legge 31 dicembre 1962, n. 1860;
  b)  a  prendere  tutte  le  misure atte a ridurre la contaminazione
radioattiva  nelle  zone  esterne  al perimetro dello stabilimento in
modo da limitare il rischio alla popolazione.
  2.  Il  prefetto, ricevuta l'informazione di cui al comma 1, ne da'
immediata  comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per il coordinamento della protezione civile.
  3.  Gli  impianti  e  le situazioni, previsti dal presente decreto,
diversi  da  quelli  di  cui  alla  sezione I del capo X, che possono
determinare  per  il  gruppo  di  riferimento  della  popolazione  il
superamento  dei  valori  di dose stabiliti dal comma 6 dell'articolo
96,  sono  oggetto di valutazione secondo le disposizioni della legge
24 febbraio 1992, n. 225, ai fini della loro eventuale inclusione nei
piani di intervento previsti da detta legge.
  4.  Agli  impianti e alle situazioni di cui al comma 3 si applicano
le disposizioni della sezione II del capo X.
  5. I livelli di rilevante contaminazione, nonche' altre condizioni,
peri  quali  si applicano le disposizioni di cui al presente articolo
sono  stabiliti,  per  l'aria,  le acque ed il suolo, con decreto del
Ministro  dell'ambiente,  di  concerto con i Ministri della sanita' e
dell'interno,  sentita  l'ANPA;  per  le  sostanze  alimentari  e  le
bevande,  sia  ad  uso  umano  che  animale, e per altre matrici, con
decreto  del  Ministro  della  sanita',  di  concerto con il Ministro
dell'ambiente, sentita l'ANPA.
 
          Nota all'art. 101:
           -  La  legge  24  febbraio  1992,  n.  225,  istituisce il
          Servizio nazionale della protezione civile.