Art. 105 Particolari disposizioni per i radionuclidi presenti nel corpo umano 1. I radionuclidi comunque presenti nel corpo umano non sono soggetti alle disposizioni stabilite nei capi V e VI. Per tali radionuclidi le altre disposizioni del presente decreto si applicano con le modalita' ed a partire dalle soglie di quantita' o di concentrazione che, anche in relazione al tipo di sorgente radioattiva, sono stabilite con decreto del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri dell'ambiente e del lavoro e della previdenza sociale, sentita l'ANPA. 2. In attesa dell'emanazione del decreto di cui al comma 1 deve essere, comunque, garantita la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione.