Art. 105 
Particolari disposizioni per i radionuclidi presenti nel corpo umano 
  1. I radionuclidi  comunque  presenti  nel  corpo  umano  non  sono
soggetti alle disposizioni stabilite  nei  capi  V  e  VI.  Per  tali
radionuclidi le altre disposizioni del presente decreto si  applicano
con le modalita'  ed  a  partire  dalle  soglie  di  quantita'  o  di
concentrazione  che,  anche  in  relazione  al   tipo   di   sorgente
radioattiva, sono stabilite con decreto del Ministro  della  sanita',
di concerto con  i  Ministri  dell'ambiente  e  del  lavoro  e  della
previdenza sociale, sentita l'ANPA. 2. In attesa dell'emanazione  del
decreto di cui  al  comma  1  deve  essere,  comunque,  garantita  la
protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione.