Art. 140 
                     Contravvenzioni al capo IX 
  1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 98; 99; 102;
103 e 108, e' punito con l'arresto da due a sei mesi o con  l'ammenda
da  venti  a  ottanta  milioni;  nei  casi  di  grave  o   continuato
superamento dei limiti di cui all'articolo 96, il  contravventore  e'
punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda  da  lire
venti a cento milioni. 
  2. L'esercente  ed  il  vettore  che  omettono  di  effettuare  gli
adempimenti di cui all'articolo 100 sono puniti con l'arresto sino  a
tre mesi o con l'ammenda da lire cinque a venti milioni. 
  3. Gli esercenti che omettono di effettuare gli adempimenti di  cui
all'articolo 101 sono puniti con l'arresto da tre a sei  mesi  o  con
l'ammenda da lire venti a ottanta milioni. 
  4. Chiunque viola le disposizioni di cui agli  articoli  107;  111,
commi 6 e 9; 113, e' punito con l'arresto fino a  quindici  giorni  o
con l'ammenda da lire uno a cinque milioni.