Art. 160 Termini per l'applicazione 1. Ove non diversamente previsto ai commi successivi, le disposizioni del presente decreto si applicano a partire dal 1 gennaio dell'anno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto sulla gazzetta ufficiale. 2. Le disposizioni di cui agli articoli 18, 19, 20, 21, commi 3, 22, 24, 26, 27, 30, 31, 33, 34, 98, 101 e 105, secondo periodo, si applicano tre mesi dopo l'entrata in vigore dei decreti previsti negli stessi articoli. 3. Le disposizioni di cui al capo VIII relative alla sorveglianza medica dei lavoratori non classificati in categoria A si applicano dal 1 luglio dell'anno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto sulla gazzetta ufficiale. 4. Le disposizioni di cui all'articolo 107 si applicano tre anni dopo la data di entrata in vigore dei decreti previsti in tale articolo; nelle more, le attivita' continuano a svolgersi secondo le condizioni gia' in atto. All'ANPA e all'ISPESL sono attribuite le funzioni di istituti abilitati di cui all'articolo 107, comma 3. 5. Sino alle date a partire dalle quali si applicano le disposizioni richiamate ai commi 1, 2 e 3 conservano efficacia le corrispondenti disposizioni stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, con le relative modalita' e soglie di applicazione.