Art. 160 
                     Termini per l'applicazione 
  1.  Ove  non  diversamente  previsto  ai   commi   successivi,   le
disposizioni del presente  decreto  si  applicano  a  partire  dal  1
gennaio dell'anno successivo alla data di pubblicazione del  presente
decreto sulla gazzetta ufficiale. 
  2. Le disposizioni di cui agli articoli 18, 19, 20,  21,  commi  3,
22, 24, 26, 27, 30, 31, 33, 34, 98, 101 e 105,  secondo  periodo,  si
applicano tre mesi dopo l'entrata  in  vigore  dei  decreti  previsti
negli stessi articoli. 
  3. Le disposizioni di cui al capo VIII relative  alla  sorveglianza
medica dei lavoratori non classificati in categoria  A  si  applicano
dal 1 luglio dell'anno successivo  alla  data  di  pubblicazione  del
presente decreto sulla gazzetta ufficiale. 
  4. Le disposizioni di cui all'articolo 107 si  applicano  tre  anni
dopo la data di entrata  in  vigore  dei  decreti  previsti  in  tale
articolo; nelle more, le attivita' continuano a svolgersi secondo  le
condizioni gia' in atto. All'ANPA e  all'ISPESL  sono  attribuite  le
funzioni di istituti abilitati di cui all'articolo 107, comma 3. 
  5.  Sino  alle  date  a  partire  dalle  quali  si   applicano   le
disposizioni richiamate ai commi 1, 2 e  3  conservano  efficacia  le
corrispondenti disposizioni  stabilite  dal  decreto  del  Presidente
della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, con le relative  modalita'
e soglie di applicazione.