Art. 67 
Lavoratori autonomi e dipendenti da terzi,  con  particolari  compiti
                        nell'ambito aziendale 
  1. I datori di lavoro e i dirigenti che eserciscono e  dirigono  le
attivita'  indicate  nell'articolo  59   ed   i   preposti   che   vi
sovraintendono, devono rendere edotti, in relazione alle mansioni cui
sono addetti, i lavoratori autonomi e quelli dipendenti da terzi, che
svolgono nell'ambito aziendale attivita' diverse  da  quelle  proprie
dei lavoratori esposti, dei rischi specifici da radiazioni  esistenti
nei luoghi in cui siano chiamati  a  prestare  la  loro  opera.  Essi
devono inoltre fornire ai predetti lavoratori i  necessari  mezzi  di
protezione ed assicurarsi dell'impiego di tali mezzi. 
  2. E' vietato adibire i lavoratori di cui al comma 1  ad  attivita'
che li espongono al rischio di superare i limiti di dose fissati  per
gli stessi ai sensi dell'articolo 96.