Art. 97 
                  Attivita' disciplinate. Vigilanza 
  1. Le disposizioni del presente capo si  applicano  alle  attivita'
che comunque espongono  la  popolazione  ai  rischi  derivanti  dalle
radiazioni ionizzanti. 
  2. La tutela sanitaria della popolazione spetta al Ministero  della
sanita' che si avvale degli organi del servizio sanitario nazionale. 
  3. La vigilanza  per  la  tutela  sanitaria  della  popolazione  si
esercita su tutte le sorgenti di radiazioni  ionizzanti  al  fine  di
prevenire,  secondo  i  principi  generali  di  cui  all'articolo  2,
esposizioni  della  popolazione  e   contaminazioni   delle   matrici
ambientali, delle sostanze alimentari e delle  bevande,  ad  uso  sia
umano che animale, o di altre matrici rilevanti. 
  4. La vigilanza di cui al comma  3  e'  esercitata  attraverso  gli
organi del servizio sanitario nazionale competenti per  territorio  e
attraverso l'ANPA, che  riferisce  direttamente  ai  Ministeri  della
sanita', dell'ambiente e  della  protezione  civile,  per  quanto  di
competenza.