Art. 10. 
            Piani di intervento e istruzioni di sicurezza 
  1. Nelle attivita' di cui al comma  1  dell'art.  1  devono  essere
predisposti  adeguati  piani  di  intervento  da  porre  in  atto  in
occasione delle situazioni di emergenza ragionevolmente  prevedibili.
Il personale addetto deve  essere  edotto  sull'intero  piano  e,  in
particolare, sui compiti affidati ai singoli. 
  2.  Detti  piani,  definiti  caso  per  caso  in   relazione   alle
caratteristiche dell'attivita', devono essere concepiti in  modo  che
in tali situazioni: 
   siano avvisati immediatamente i presenti in pericolo evitando, per
quanto possibile, situazioni di panico; 
   con l'ausilio del personale addetto, sia eseguito  tempestivamente
lo sfollamento dei locali secondo un piano  prestabilito  nonche'  la
protezione del materiale bibliografico; 
   sia richiesto l'intervento dei soccorsi (Vigili del  fuoco,  Forze
dell'ordine ecc.); 
   sia  previsto  un  incaricato  che  sia  pronto  ad  accogliere  i
soccorritori  con  le   informazioni   del   caso,   riguardanti   le
caratteristiche dell'edificio; 
   sia  attivato  il  personale   addetto,   secondo   predeterminate
sequenze, ai provvedimenti del caso, quali interruzione  dell'energia
elettrica e verifica dell'intervento  degli  impianti  di  emergenza,
arresto  delle  installazioni  di  ventilazione  e   condizionamento,
azionamento dei sistemi di  evacuazione  dei  fumi  e  dei  mezzi  di
spegnimento e quanto altro previsto nel piano di intervento. 
  3. Le istruzioni relative  al  comportamento  del  pubblico  e  del
personale in caso di emergenza vanno esposte ben in vista in appositi
cartelli, anche in conformita' a  quanto  disposto  dal  decreto  del
Presidente della Repubblica 8  giugno  1982,  n.  524,  e  successive
modifiche e integrazioni. 
  4. All'ingresso di ciascun piano deve essere collocata  una  pianta
d'orientamento semplificata che indichi tutte  le  possibili  vie  di
esodo. 
  5. All'ingresso dell'attivita' va esposta una pianta  dell'edificio
corredata dalle seguenti indicazioni: 
   scale e vie di esodo; 
   mezzi di estinzione; 
   dispositivi di arresto degli impianti di  distribuzione  del  gas,
dell'energia elettrica e dell'eventuale impianto di ventilazione e di
condizionamento; 
   eventuale quadro generale del sistema di rivelazione e di allarme;
   impianti e locali a rischio specifico. 
  6. A cura del responsabile dell'attivita' dovra' essere predisposto
un registro dei controlli  periodici  relativo  all'efficienza  degli
impianti elettrici,  dell'illuminazione  di  sicurezza,  dei  presidi
antincendio, dell'osservanza della limitazione dei carichi d'incendio
nei vari ambienti della attivita' e delle aree a  rischio  specifico.
Tale  registro  deve  essere  mantenuto  costantemente  aggiornato  e
disponibile per i controlli da parte dell'autorita' competente.