Art. 10. Piani di intervento e istruzioni di sicurezza 1. Nelle attivita' di cui al comma 1 dell'art. 1 devono essere predisposti adeguati piani di intervento da porre in atto in occasione delle situazioni di emergenza ragionevolmente prevedibili. Il personale addetto deve essere edotto sull'intero piano e, in particolare, sui compiti affidati ai singoli. 2. Detti piani, definiti caso per caso in relazione alle caratteristiche dell'attivita', devono essere concepiti in modo che in tali situazioni: siano avvisati immediatamente i presenti in pericolo evitando, per quanto possibile, situazioni di panico; con l'ausilio del personale addetto, sia eseguito tempestivamente lo sfollamento dei locali secondo un piano prestabilito nonche' la protezione del materiale bibliografico; sia richiesto l'intervento dei soccorsi (Vigili del fuoco, Forze dell'ordine ecc.); sia previsto un incaricato che sia pronto ad accogliere i soccorritori con le informazioni del caso, riguardanti le caratteristiche dell'edificio; sia attivato il personale addetto, secondo predeterminate sequenze, ai provvedimenti del caso, quali interruzione dell'energia elettrica e verifica dell'intervento degli impianti di emergenza, arresto delle installazioni di ventilazione e condizionamento, azionamento dei sistemi di evacuazione dei fumi e dei mezzi di spegnimento e quanto altro previsto nel piano di intervento. 3. Le istruzioni relative al comportamento del pubblico e del personale in caso di emergenza vanno esposte ben in vista in appositi cartelli, anche in conformita' a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 524, e successive modifiche e integrazioni. 4. All'ingresso di ciascun piano deve essere collocata una pianta d'orientamento semplificata che indichi tutte le possibili vie di esodo. 5. All'ingresso dell'attivita' va esposta una pianta dell'edificio corredata dalle seguenti indicazioni: scale e vie di esodo; mezzi di estinzione; dispositivi di arresto degli impianti di distribuzione del gas, dell'energia elettrica e dell'eventuale impianto di ventilazione e di condizionamento; eventuale quadro generale del sistema di rivelazione e di allarme; impianti e locali a rischio specifico. 6. A cura del responsabile dell'attivita' dovra' essere predisposto un registro dei controlli periodici relativo all'efficienza degli impianti elettrici, dell'illuminazione di sicurezza, dei presidi antincendio, dell'osservanza della limitazione dei carichi d'incendio nei vari ambienti della attivita' e delle aree a rischio specifico. Tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per i controlli da parte dell'autorita' competente.