Art. 11. 
                               Deroghe 
  1. Ove, per particolari ragioni di  carattere  tecnico  o  speciali
esigenze di tutela ai sensi della legge 1 giugno 1939, n.  1089,  non
sia possibile il rispetto integrale delle prescrizioni contenute  nel
presente decreto in materia di sicurezza  antincendi,  potra'  essere
avanzata domanda di autorizzazione a realizzare impianti difformi  da
quelli  prescritti  dal  presente  regolamento,  corredata   per   le
biblioteche  dal   parere   dell'ufficio   tecnico   per   l'edilizia
bibliotecaria e per gli archivi dal parere dell'ufficio  tecnico  per
l'edilizia archivistica, con le procedure previste dall'art.  21  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982,  n.  577.  Il
Comitato centrale tecnico scientifico si pronuncia sulla  domanda  di
autorizzazione e puo' avvalersi, ai sensi del terzo  comma  dell'art.
11 del decreto del Presidente della Repubblica  29  luglio  1982,  n.
577, di esperti  nominati  dal  Ministero  per  i  beni  culturali  e
ambientali.