Art. 13. 
                         Disposizioni finali 
  1. Sono abrogati gli articoli 2, 3, da 7 a 12, da 16 a 25, e l'art.
36 del regio decreto 7  novembre  1942,  n.  1564  (pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale del 12 gennaio 1943 n. 8). Restano in  vigore  gli
altri articoli che siano compatibili con  le  disposizioni  contenute
nel presente regolamento. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
   Dato a Roma, addi' 30 giugno 1995 
Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle 
   funzioni del Presidente della Repubblica  ai  sensi  dell'art.  86
   della Costituzione 
                         SCOGNAMIGLIO PASINI 
                                   DINI, Presidente del Consiglio dei 
                                  Ministri 
                                        PAOLUCCI, Ministro per i beni 
                                  culturali e ambientali 
                                  CORONAS, Ministro dell'interno 
Visto, il Guardasigilli: MANCUSO 
 Registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1995 
 Atti di Governo, registro n. 97, foglio n. 5