Art. 2. 
Attivita' consentite negli  edifici  per  i  quali  si  applicano  le
                disposizioni del presente regolamento 
  1. Negli edifici di cui al  comma  1  dell'art.  1  possono  essere
ubicate attivita' comprese nel decreto ministeriale 16 febbraio  1982
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 aprile  1982  n.  98)  non
pertinenti  l'attivita'  principale  unicamente  se  dette  attivita'
risultano isolate o separate a mezzo di strutture tagliafuoco con REI
non inferiore a 120 e  rispettando  le  vigenti  norme  di  sicurezza
antincendio o, in mancanza, i criteri tecnici di cui all'art.  3  del
decreto del Presidente  della  Repubblica  29  luglio  1982,  n.  577
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 1982 n. 229). 
  2. L'attivita' di cui al comma 1 deve altresi' rispettare le  norme
di tutela ai sensi della legge  n.  1089/1939;  tale  requisito  deve
essere certificato a cura della soprintendenza per i beni  ambientali
e architettonici competente per territorio. 
  3. Per le aree al servizio dell'attivita' principale che comportano
rischio specifico, individuate dal decreto ministeriale  16  febbraio
1982  quali  le  centrali  termiche,   le   autorimesse,   i   gruppi
elettrogeni, valgono le relative disposizioni in vigore  emanate  dal
Ministero dell'interno. 
  4. Restano validi, per gli edifici di cui al comma 1 dell'art. 1, i
provvedimenti di deroga gia' concessi nonche' i pareri formulati caso
per caso e quanto gia' consentito dagli organi tecnici competenti  in
materia di prevenzione incendi fino alla loro scadenza e comunque non
oltre tre anni dalla  publicazione  del  presente  regolamento  nella
Gazzetta Ufficiale secondo le norme vigenti; il  rinnovo  di  deroghe
temporanee e' subordinato ad un riesame  delle  valutazioni  tecniche
che hanno portato al provvedimento di deroga. 
  5. I termini utilizzati nel presente regolamento vanno interpretati
sulla  base  delle  definizioni  generali   contenute   nel   decreto
ministeriale 30 novembre 1983 (pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
del 12 dicembre  1983  n.  339).  Per  la  segnaletica  di  sicurezza
antincendi si applicano le  disposizioni  previste  dal  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 524  (pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale del 10 agosto 1982 n. 218). 
  6. Ad esclusione dei materiali di cui all'art. 3, comma 5, e  degli
estintori portatili d'incendio di cui all'art.  8,  comma  1,  per  i
quali e' gia'  previsto  dalla  vigente  normativa  l'istituto  della
omologazione, con decreti del Ministro dell'interno, anche a  seguito
di  iniziative  comunitarie,  saranno  emanate   norme   tecniche   e
procedurali per la omologazione dei prodotti di  rilevante  interesse
per  la  sicurezza  dall'incendio,  da  impiegarsi  nelle   attivita'
disciplinate dalla presente  norma.  Tali  prodotti,  successivamente
all'emanazione dei decreti stessi potranno essere impiegati  solo  se
omologati. I suddetti decreti fisseranno anche i tempi e le modalita'
per l'adeguamento dei prodotti in  precedenza  installati  e  per  lo
smaltimento delle scorte nonche' i criteri per il  riconoscimento  di
quelli di provenienza dai Paesi della Comunita' economica europea.