Art. 2. Attivita' consentite negli edifici per i quali si applicano le disposizioni del presente regolamento 1. Negli edifici di cui al comma 1 dell'art. 1 possono essere ubicate attivita' comprese nel decreto ministeriale 16 febbraio 1982 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1982 n. 98) non pertinenti l'attivita' principale unicamente se dette attivita' risultano isolate o separate a mezzo di strutture tagliafuoco con REI non inferiore a 120 e rispettando le vigenti norme di sicurezza antincendio o, in mancanza, i criteri tecnici di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 1982 n. 229). 2. L'attivita' di cui al comma 1 deve altresi' rispettare le norme di tutela ai sensi della legge n. 1089/1939; tale requisito deve essere certificato a cura della soprintendenza per i beni ambientali e architettonici competente per territorio. 3. Per le aree al servizio dell'attivita' principale che comportano rischio specifico, individuate dal decreto ministeriale 16 febbraio 1982 quali le centrali termiche, le autorimesse, i gruppi elettrogeni, valgono le relative disposizioni in vigore emanate dal Ministero dell'interno. 4. Restano validi, per gli edifici di cui al comma 1 dell'art. 1, i provvedimenti di deroga gia' concessi nonche' i pareri formulati caso per caso e quanto gia' consentito dagli organi tecnici competenti in materia di prevenzione incendi fino alla loro scadenza e comunque non oltre tre anni dalla publicazione del presente regolamento nella Gazzetta Ufficiale secondo le norme vigenti; il rinnovo di deroghe temporanee e' subordinato ad un riesame delle valutazioni tecniche che hanno portato al provvedimento di deroga. 5. I termini utilizzati nel presente regolamento vanno interpretati sulla base delle definizioni generali contenute nel decreto ministeriale 30 novembre 1983 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 dicembre 1983 n. 339). Per la segnaletica di sicurezza antincendi si applicano le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 524 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 agosto 1982 n. 218). 6. Ad esclusione dei materiali di cui all'art. 3, comma 5, e degli estintori portatili d'incendio di cui all'art. 8, comma 1, per i quali e' gia' previsto dalla vigente normativa l'istituto della omologazione, con decreti del Ministro dell'interno, anche a seguito di iniziative comunitarie, saranno emanate norme tecniche e procedurali per la omologazione dei prodotti di rilevante interesse per la sicurezza dall'incendio, da impiegarsi nelle attivita' disciplinate dalla presente norma. Tali prodotti, successivamente all'emanazione dei decreti stessi potranno essere impiegati solo se omologati. I suddetti decreti fisseranno anche i tempi e le modalita' per l'adeguamento dei prodotti in precedenza installati e per lo smaltimento delle scorte nonche' i criteri per il riconoscimento di quelli di provenienza dai Paesi della Comunita' economica europea.