Art. 4. 
                   Sale di consultazione e lettura 
  1. Gli ambienti destinati a sala di consultazione e lettura  devono
essere provvisti di un sistema organizzato di vie di  uscita  per  il
deflusso rapido ed ordinato degli occupanti verso  spazi  scoperti  o
luoghi sicuri in caso di incendio o di pericolo di altra natura. 
  2. A tal fine deve essere realizzato il  percorso  piu'  breve  per
raggiungere le  uscite;  tale  percorso  deve  avere  in  ogni  punto
larghezza non inferiore a 0,90 m, essere privo di ostacoli, segnalato
con cartelli conformi al decreto del Presidente della  Repubblica  n.
524/1982 e provvisto, ad intervalli regolari, di cartelli recanti  le
istruzioni sul comportamento che in caso di incendio dovranno  tenere
gli occupanti, cosi' come specificato al successivo art. 10. 
  3. I percorsi di esodo di lunghezza non superiore a  30  m,  devono
essere   dimensionati,   in   funzione   del   massimo   affollamento
ipotizzabile, per una capacita' di deflusso non superiore a  sessanta
persone. 
  4. Il conteggio delle uscite puo'  essere  effettuato  sommando  la
larghezza di tutte le porte (di larghezza non inferiore a 0,90 m) che
immettono su spazio scoperto o luogo  sicuro.  La  misurazione  della
larghezza  delle  uscite  va  eseguita   nel   punto   piu'   stretto
dell'uscita. 
  5. Ove il sistema di vie di  uscita  non  risponda  alle  anzidette
caratteristiche  dimensionali  si  deve  procedere   alla   riduzione
dell'affollamento eventualmente con l'ausilio di sistemi che limitino
il numero delle persone in ingresso.