Art. 5. 
                           D e p o s i t i 
  1. Nei depositi il materiale ivi conservato deve essere posizionato
all'interno  del  locale  in  scaffali  e/o   contenitori   metallici
consentendo passaggi liberi non inferiori a 0,90 m  tra  i  materiali
ivi depositati. 
  2. Le comunicazioni tra questi locali  ed  il  resto  dell'edificio
debbono  avvenire  tramite  porte  REI  120  munite  di  congegno  di
autochiusura. 
  3. Nei depositi il  cui  carico  di  incendio  e'  superiore  a  50
kg/m(Elevato al  Quadrato)  debbono  essere  installati  impianti  di
spegnimento automatico collegati ad impianti di allarme. 
  4. Nei locali dovra' essere  assicurata  la  ventilazione  naturale
pari a 1/30 della superficie in pianta o n.  2  ricambi  ambiente/ora
con mezzi meccanici.