Art. 5. D e p o s i t i 1. Nei depositi il materiale ivi conservato deve essere posizionato all'interno del locale in scaffali e/o contenitori metallici consentendo passaggi liberi non inferiori a 0,90 m tra i materiali ivi depositati. 2. Le comunicazioni tra questi locali ed il resto dell'edificio debbono avvenire tramite porte REI 120 munite di congegno di autochiusura. 3. Nei depositi il cui carico di incendio e' superiore a 50 kg/m(Elevato al Quadrato) debbono essere installati impianti di spegnimento automatico collegati ad impianti di allarme. 4. Nei locali dovra' essere assicurata la ventilazione naturale pari a 1/30 della superficie in pianta o n. 2 ricambi ambiente/ora con mezzi meccanici.