Art. 6. 
                         Impianti elettrici 
  1. Gli impianti  elettrici  devono  essere  realizzati  secondo  le
prescrizioni della legge 1  marzo  1968,  n.  186  (pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 1968 n. 77) e  della  legge  5  marzo
1990, n. 46 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 1990 n. 
59) e rispettive integrazioni e modificazioni. 
  2. Nelle sale di lettura e negli ambienti, nei quali e' prevista la
presenza  del  pubblico,  deve  essere  installato  un   sistema   di
illuminazione di sicurezza per garantire l'illuminazione delle vie di
esodo e la segnalazione  delle  uscite  di  sicurezza  per  il  tempo
necessario a consentire l'evacuazione di  tutte  le  persone  che  si
trovano nel complesso. 
  3. L'edificio deve essere protetto contro le scariche atmosferiche.