Art. 3.
                      (Competenze dello Stato)
   1. Sono di competenza dello Stato:
     a)  la  determinazione,  ai  sensi della legge 8 luglio 1986, n.
349,  e  successive  modificazioni,  con  decreto  del Presidente del
Consiglio  dei  ministri,  su proposta del Ministro dell'ambiente, di
concerto  con  il  Ministro  della  sanita'  e  sentita la Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, dei valori di cui all'articolo 2;
     b)  il  coordinamento  dell'attivita'  e  la  definizione  della
normativa   tecnica  generale  per  il  collaudo,  l'omologazione  la
certificazione  e  la  verifica  periodica  dei  prodotti ai fini del
contenimento   e   dell'abbattimento   del  rumore;  il  ruolo  e  la
qualificazione  dei  soggetti  preposti a tale attivita' nonche', per
gli  aeromobili,  per i natanti e per i veicoli circolanti su strada,
le  procedure  di  verifica  periodica dei valori limite di emissione
relativa   ai   prodotti  medesimi.  Tale  verifica,  per  i  veicoli
circolanti   su   strada,   avviene   secondo  le  modalita'  di  cui
all'articolo  80  del  decreto  legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni;
     c)  la determinazione, ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica   24  luglio  1977,  n.  616,  con  decreto  del  Ministro
dell'ambiente,  di  concerto con il Ministro della sanita' e, secondo
le rispettive competenze, con il Ministro dei lavori pubblici, con il
Ministro  dei  trasporti  e  della  navigazione  e  con  il  Ministro
dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato, delle tecniche di
rilevamento  e  di  misurazione  dell'inquinamento  acustico, tenendo
conto   delle  peculiari  caratteristiche  del  rumore  emesso  dalle
infrastrutture di trasporto;
     d)    il    coordinamento    dell'attivita'   di   ricerca,   di
sperimentazione  tecnico-scientifica  ai  sensi  della legge 8 luglio
1986,  n.  349,  e  successive  modificazioni,  e  dell'attivita'  di
raccolta,  di elaborazione e di diffusione dei dati. Al coordinamento
provvede  il  Ministro  dell'ambiente,  avvalendosi  a tal fine anche
dell'Istituto  superiore  di  sanita',  del Consiglio nazionale delle
ricerche  (CNR),  dell'Ente  per  le  nuove  tecnologie,  l'energia e
l'ambiente   (ENEA),   dell'Agenzia   nazionale   per  la  protezione
dell'ambiente (ANPA), dell'Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza  del lavoro (ISPESL), del Centro superiore ricerche e prove
autoveicoli  e  dispositivi  (CSRPAD)  del  Ministero dei trasporti e
della   navigazione,   nonche'  degli  istituti  e  dei  dipartimenti
universitari;
     e)  la  determinazione,  fermo  restando  il rispetto dei valori
determinati ai sensi della lettera a), con decreto del Presidente del
Consiglio  dei  ministri,  su proposta del Ministro dell'ambiente, di
concerto  con  il  Ministro  della  sanita'  e, secondo le rispettive
competenze,  con  il  Ministro  dei  lavori pubblici, con il Ministro
dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato e con il Ministro
dei  trasporti  e  della  navigazione,  dei  requisiti acustici delle
sorgenti  sonore e dei requisiti acustici passivi degli edifici e dei
loro componenti, allo scopo di ridurre l'esposizione umana al rumore.
Per  quanto attiene ai rumori originali dai veicoli a motore definiti
dal  titolo  III  del  decreto  legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive  modificazioni, restano salve la competenza e la procedura
di   cui  agli  articoli  71,  72,  75  e  80  dello  stesso  decreto
legislativo;
     f)  l'indicazione, con decreto del Ministro dei lavori pubblici,
di  concerto  con  il  Ministro  dell'ambiente  e con il Ministro dei
trasporti  e  della  navigazione,  dei  criteri per la progettazione,
l'esecuzione e la ristrutturazione delle costruzioni edilizie e delle
infrastrutture  dei trasporti, ai fini della tutela dall'inquinamento
acustico;
     g) la determinazione, con decreto del Ministro dell'ambiente, di
concerto   con   il   Ministro   dell'industria,   del   commercio  e
dell'artigianato e con il Ministro dei trasporti e della navigazione,
dei  requisiti  acustici  dei  sistemi di allarme anche antifurto con
segnale   acustico  e  dei  sistemi  di  refrigerazione,  nonche'  la
disciplina  della  installazione,  della  manutenzione e dell'uso dei
sistemi  di  allarme  anche  antifurto  e anti-intrusione con segnale
acustico  installato  su  sorgenti mobili e fisse, fatto salvo quanto
previsto  dagli  articoli  71,  72,  75,  79,  155  e 156 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
     h) la determinazione, con le procedure previste alla lettera e),
dei   requisiti   acustici   delle  sorgenti  sonore  nei  luoghi  di
intrattenimento danzante o di pubblico spettacolo;
     i)  l'adozione  di  piani  pluriennali per il contenimento delle
emissioni  sonore  prodotte  per  lo  svolgimento di servizi pubblici
essenziali  quali  linee  ferroviarie,  metropolitane,  autostrade  e
strade statali entro i limiti stabiliti per ogni specifico sistema di
trasporto, ferme restando le competenze delle regioni, delle province
e  dei  comuni,  e  tenendo  comunque conto delle disposizioni di cui
all'articolo  155  del  decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni;
     l) la determinazione, con decreto del Ministro dell'ambiente, di
concerto  con  il  Ministro  dei  trasporti  e della navigazione, dei
criteri di misurazione del rumore emesso da imbarcazioni di qualsiasi
natura    e   della   relativa   disciplina   per   il   contenimento
dell'inquinamento acustico;
     m) la determinazione, con decreto del Ministro dell'ambiente, di
concerto  con  il  Ministro  dei  trasporti  e della navigazione, dei
criteri  di  misurazione  del  rumore emesso dagli aeromobili e della
relativa  disciplina  per il contenimento dell'inquinamento acustico,
con particolare riguardo:
       1)  ai criteri generali e specifici per la definizione di pro-
cedure  di abbattimento del rumore valevoli per tutti gli aeroporti e
all'adozione  di misure di controllo e di riduzione dell'inquinamento
acustico  prodotto  da  aeromobili  civili nella fase di decollo e di
atterraggio;
       2)  ai  criteri  per  la  classificazione  degli  aeroporti in
relazione al livello di inquinamento acustico;
       3) alla individuazione delle zone di rispetto per le aree e le
attivita'   aeroportuali   e  ai  criteri  per  regolare  l'attivita'
urbanistica   nelle   zone   di  rispetto.  Ai  fini  della  presente
disposizione  per  attivita' aeroportuali si intendono sia le fasi di
decollo  o  di  atterraggio,  sia quelle di manutenzione, revisione e
prove motori degli aeromobili;
       4)  ai  criteri per la progettazione e la gestione dei sistemi
di monitoraggio per il controllo dei livelli di inquinamento acustico
in prossimita' degli aeroporti;
     n)  la  predisposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente,
sentite  le  associazioni  di  protezione  ambientale riconosciute ai
sensi  dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, nonche' le
associazioni   dei   consumatori   maggiormente  rappresentative,  di
campagne di informazione del consumatore e di educazione scolastica.
   2.  I decreti di cui al comma 1, lettera a), c), e), h) e l), sono
emanati  entro  nove  mesi  dalla  data  di  entrata  in vigore della
presente  legge.  I  decreti  di cui al comma 1, lettere f), g) e m),
sono  emanati  entro  diciotto  mesi  dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
   3.  I  provvedimenti previsti dal comma 1, lettere a), c), d), e),
f),  g),  h), i), l) e m), devono essere armonizzati con le direttive
dell'Unione  europea  recepite  dallo  Stato italiano e sottoposti ad
aggiornamento  e verifica in funzione di nuovi elementi conoscitivi o
di nuove situazioni.
   4.  I  provvedimenti  di  competenza  dello  Stato  devono  essere
coordinati  con  quanto  previsto  dal  decreto  del  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri  1  marzo  1991,  pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 1991.
 
          Note all'art. 3:
             - La legge n. 349/1986 reca:
             "Istituzione del  Ministero  dell'ambiente  e  norme  in
          materia di danno ambientale".
             - Il D.P.R. n. 616/1977 reca:
             "Attuazione  della  delega di cui all'art. 1 della legge
          22 luglio 1975, n. 382".
             - Il D.Lgs n. 285/1992 reca:
             "Nuovo codice della strada". Il testo degli articoli 71,
          72, 75, 79, 80, 155 e 156, cosi' come modificati dal D.Lgs.
          n. 360/1993, e' il seguente:
             "Art. 71 (Caratteristiche costruttive e  funzionali  dei
          veicoli  a motore e loro rimorchi). - 1. Le caratteristiche
          generali costruttive e funzionali dei veicoli  a  motore  e
          loro  rimorchi  che  interessano  sia  i vari aspetti della
          sicurezza   della   circolazione    sia    la    protezione
          dell'ambiente  da  ogni  tipo  di  inquinamento, compresi i
          sistemi di frenatura, sono soggette ad accertamento e  sono
          indicate nel regolamento.
             2.  Il  Ministro  dei  trasporti, con propri decreti, di
          concerto con il Ministro dell'ambiente per gli  aspetti  di
          sua competenza e con gli altri Ministri quando interessati,
          stabilisce  periodicamente  le  particolari caratteristiche
          costruttive e funzionali cui devono corrispondere i veicoli
          a motore e i rimorchi per trasporti  specifici  o  per  uso
          speciale, nonche' i veicoli blindati.
             3.  Il  Ministro  dei  trasporti, con propri decreti, di
          concerto  con  gli  altri  Ministri   quando   interessati,
          stabilisce periodicamente le prescrizioni tecniche relative
          alle  caratteristiche  di  cui  ai  commi 1 e 2, nonche' le
          modalita' per il loro accertamento.
             4. Qualora i decreti di cui al comma 3 si riferiscano  a
          disposizioni    oggetto   di   direttive   comunitarie   le
          prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle  predette
          direttive;   in   alternativa   a   quanto  prescritto  nei
          richiamati   decreti,   se  a  cio'  non  osta  il  diritto
          comunitario, l'omologazione e' effettuata  in  applicazione
          delle  corrispondenti  prescrizioni  tecniche contenute nei
          regolamenti o nelle  raccomandazioni  emanati  dall'Ufficio
          europeo  per  le  Nazioni Unite - Commissione economica per
          l'Europa, recepiti dal Ministero dei trasporti.
             5. Con  provvedimento  del  Ministero  dei  trasporti  -
          Direzione generale della M.C.T.C., sono approvate tabelle e
          norme  di  unificazione  riguardanti  le materie di propria
          competenza.
             6. Chiunque circola con un veicolo a  motore  o  con  un
          rimorchio  non  conformi  alle  prescrizioni  stabilite dal
          regolamento e' soggetto alla  sanzione  amministrativa  del
          pagamento   di  una  somma  da  lire  centottomila  a  lire
          quattrocentotrentaduemila. Se i veicoli e i  rimorchi  sono
          adibiti  al  trasporto  di  merci  pericolose,  la sanzione
          amministrativa  e'  da  lire  duecentosedicimila   a   lire
          ottocentosessantaquattromila".
             "Art.  72  (Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a
          motore e loro rimorchi). - 1. I ciclomotori, i  motoveicoli
          e gli autoveicoli devono essere equipaggiati con:
               a)   dispositivi   di   segnalazione   visiva   e   di
          illuminazione;
               b) dispositivi silenziatori e di scarico se  hanno  il
          motore termico;
               c) dispositivi di segnalazione acustica;
               d) dispositivi retrovisori;
               e) pneumatici o sistemi equivalenti.
             2.  Gli  autoveicoli  e  i  motoveicoli di massa a vuoto
          superiore a 0,35 t devono essere muniti del dispositivo per
          la retromarcia.  Gli  autoveicoli  devono  altresi'  essere
          equipaggiati con:
               a)   dispositivi   di   ritenuta   e   dispositivi  di
          protezione,  se  trattasi  di   veicoli   predisposti   fin
          dall'origine  con gli specifici punti di attacco, aventi le
          caratteristiche  indicate,  per   ciascuna   categoria   di
          veicoli, con decreto del Ministro dei trasporti;
               b) segnale mobile di pericolo di cui all'art. 162;
               c) contachilometri avente le caratteristiche stabilite
          nel regolamento.
             3.  Gli  autoveicoli  possono  essere  equipaggiati  con
          apparecchiature per  il  pagamento  automatico  di  pedaggi
          anche  urbani,  oppure  per  la  ricezione  di  segnali  ed
          informazioni  sulle  condizioni  di   viabilita'.   Possono
          altresi'   essere   equipaggiati   con  il  segnale  mobile
          plurifunzionale  di  soccorso,  le  cui  caratteristiche  e
          disciplina d'uso sono stabilite nel regolamento.
             4.  I  filoveicoli  devono  essere  equipaggiati  con  i
          dispositivi  indicati  nei  commi  1,  2  e  3,  in  quanto
          applicabili a tale tipo di veicolo.
             5.   I   rimorchi   devono  essere  equipaggiati  con  i
          dispositivi indicati al  comma  1,  lettere  a)  ed  e).  I
          veicoli  di  cui  al comma 1 riconosciuti atti al traino di
          rimorchi ed i rimorchi devono altresi' essere  equipaggiati
          con idonei dispositivi di agganciamento.
             6.  Il  Ministro  dei  trasporti,  sentito  il  Ministro
          dell'interno, con propri decreti stabilisce  i  dispositivi
          supplementari di cui devono o possono essere equipaggiati i
          veicoli  indicati  nei  commi  1 e 5 in relazione alla loro
          particolare destinazione o uso,  ovvero  in  dipendenza  di
          particolari norme di comportamento.
             7.  Il  Ministro  dei  trasporti,  con  propri  decreti,
          stabilisce   norme   specifiche    sui    dispositivi    di
          equipaggiamento  dei  veicoli  destinati ad essere condotti
          dagli invalidi ovvero al loro trasporto.
             8.  I  dispositivi  di  cui  ai  commi  precedenti  sono
          soggetti   ad  omologazione  da  parte  del  Ministero  dei
          trasporti -  Direzione  generale  della  M.C.T.C.,  secondo
          modalita' stabilite con decreti del Ministro dei trasporti,
          salvo  quanto previsto nell'art. 162.  Negli stessi decreti
          e'  indicata  la  documentazione  che  l'interessato   deve
          esibire a corredo della domanda di omologazione.
             9.   Nei  decreti  di  cui  al  comma  8  sono  altresi'
          stabilite, per i dispositivi indicati nei precedenti commi,
          le  prescrizioni  tecniche   relative   al   numero,   alle
          caratteristiche costruttive e funzionali e di montaggio, le
          caratteristiche  del contrassegno che indica la conformita'
          dei dispositivi alle  norme  del  presente  articolo  ed  a
          quelle attuative e le modalita' dell'apposizione.
             10.  Qualora le norme di cui al comma 9 si riferiscono a
          dispositivi   oggetto   di   direttive   comunitarie,    le
          prescrizioni  tecniche sono quelle contenute nelle predette
          direttive, salvo il caso dei dispositivi presenti al  comma
          7;  in  alternativa  a  quanto  prescritto  dai  richiamati
          decreti, l'omologazione e' effettuata in applicazione delle
          corrispondenti   prescrizioni   tecniche   contenute    nei
          regolamenti  o  nelle  raccomandazioni emanati dall'Ufficio
          europeo per le Nazioni Unite -  Commissione  economica  per
          l'Europa, recepiti dal Ministro dei trasporti.
             11.  L'omologazione  rilasciata  da uno Stato estero per
          uno dei dispositivi di cui sopra puo'  essere  riconosciuta
          valida in Italia a condizione di reciprocita' e fatti salvi
          gli accordi internazionali.
             12.  Con  decreto del Ministro dei trasporti puo' essere
          reso  obbligatorio  il  rispetto  di  tabelle  e  norme  di
          unificazione  aventi carattere definitivo ed attinenti alle
          caratteristiche costruttive, funzionali e di montaggio  dei
          dispositivi di cui al presente articolo.
             13.  Chiunque  circola  con  uno  dei veicoli citati nel
          presente  articolo  in  cui  alcuno  dei  dispositivi   ivi
          prescritti  manchi  o  non  sia  conforme alle disposizioni
          stabilite  nei  previsti  provvedimenti  e'  soggetto  alla
          sanzione  amministrativa del pagamento di una somma da lire
          centottomila a lire quattrocentotrentaduemila".
             "Art. 75 (Accertamento dei requisiti di  idoneita'  alla
          circolazione   e  omologazione).  -  1.  I  ciclomotori,  i
          motoveicoli, gli autoveicoli, i filoveicoli e  i  rimorchi,
          per   essere   ammessi  alla  circolazione,  sono  soggetti
          all'accertamento  dei  dati di identificazione e della loro
          corrispondenza   alle   prescrizioni   tecniche   ed   alle
          caratteristiche  costruttive  e  funzionali  previste dalle
          norme del presente codice. Per i ciclomotori costituiti  da
          un   normale  velocipede  e  da  un  motore  ausiliario  di
          cilindrata fino a 50 cc, tale accertamento e'  limitato  al
          solo motore.
             2.  L'accertamento  di  cui al comma 1 ha luogo mediante
          visita  e  prova  da  parte  dei  competenti  uffici  della
          Direzione  generale  della M.C.T.C. con modalita' stabilite
          con decreto del  Ministro  dei  trasporti.  Con  lo  stesso
          decreto  e'  indicata  la  documentazione che l'interessato
          deve esibire a corredo della domanda di accertamento.
             3. I veicoli indicati nel comma 1, i loro  componenti  o
          entita'   tecniche,   prodotti   in  serie,  sono  soggetti
          all'omologazione  del  tipo;  questa  ha  luogo  a  seguito
          dell'accertamento  di  cui ai commi 1 e 2, effettuata su un
          prototipo, secondo le modalita' stabilite con  decreto  del
          Ministro  dei  trasporti. Con lo stesso decreto e' indicata
          la documentazione che l'interessato deve esibire a  corredo
          della domanda di omologazione.
             4.  I veicoli di tipo omologato da adibire a servizio di
          noleggio con conducente per trasporto  di  persone  di  cui
          all'art. 85 o a servizio di piazza, di cui all'art. 86, o a
          servizio  di linea per trasporto di persone di cui all'art.
          87, sono soggetti all'accertamento di cui al comma 2.
             5.   Fatti    salvi    gli    accordi    internazionali,
          l'omologazione,  totale o parziale, rilasciata da uno Stato
          estero, puo' essere riconosciuto in Italia a condizione  di
          reciprocita'.
             6. L'omologazione puo' essere rilasciata anche a veicoli
          privi   di  carrozzeria.  Il  successivo  accertamento  sul
          veicolo carrozzato ha luogo con le modalita'  previste  nel
          comma 2.
             7.   Sono   fatte  salve  le  competenze  del  Ministero
          dell'ambiente".
             "Art.  79  (Efficienza  dei  veicoli  a  motore  e  loro
          rimorchi  in  circolazione).  -  1. I veicoli a motore ed i
          loro rimorchi durante la circolazione devono essere  tenuti
          in  condizioni  di  massima  efficienza,  comunque  tale da
          garantire  la  sicurezza  e  da  contenere  il   rumore   e
          l'inquinamento entro i limiti di cui al comma 2.
             2.   Nel  regolamento  sono  stabilite  le  prescrizioni
          tecniche relative  alle  caratteristiche  funzionali  ed  a
          quelle   dei  dispositivi  di  equipaggiamento  cui  devono
          corrispondere  i  veicoli,   particolarmente   per   quanto
          riguarda   i   pneumatici   e  i  sistemi  equivalenti,  la
          frenatura,  i  dispositivi  di  segnalazione  visiva  e  di
          illuminazione,  la  limitazione  della rumorosita' e  delle
          emissioni inquinanti.
             3. Qualora le norme di cui al comma 2 si  riferiscano  a
          disposizioni   oggetto   di   direttive   comunitarie,   le
          prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle direttive
          stesse.
             4.   Chiunque   circola  con  un  veicolo  che  presenti
          alterazioni nelle caratteristiche costruttive e  funzionali
          prescritte,   ovvero  circola  con  i  dispositivi  di  cui
          all'art. 72 non funzionanti o non regolarmente  installati,
          e'  soggetto  alla sanzione amministrativa del pagamento di
          una    somma    da     lire     centottomila     a     lire
          quattrocentotrentaduemila".
             "Art.  80  (Revisioni).  -  1. Il Ministro dei trasporti
          stabilisce, con propri decreti, i criteri,  i  tempi  e  le
          modalita'  per  l'effettuazione  della revisione generale o
          parziale delle categorie di veicoli a  motore  e  dei  loro
          rimorchi,  al  fine  di accertare che sussistano in essi le
          condizioni  di  sicurezza  per   la   circolazione   e   di
          silenziosita'   e   che  i  veicoli  stessi  non  producano
          emanazioni inquinanti superiori ai  limiti  prescritti;  le
          revisioni,  salvo  quanto stabilito nei commi 8 e seguenti,
          sono effettuate  a  cura  degli  uffici  provinciali  della
          Direzione  generale  della  M.C.T.C.   Nel regolamento sono
          stabiliti gli elementi su cui  deve  essere  effettuato  il
          controllo   tecnico   dei   dispositivi  che  costituiscono
          l'equipaggiamento dei veicoli e che hanno rilevanza ai fini
          della sicurezza stessa.
             2. Le prescrizioni  contenute  nei  decreti  emanati  in
          applicazione  del  comma  1  sono  mantenute in armonia con
          quelle contenute nelle direttive  della  Comunita'  europea
          relative al controllo tecnico dei veicoli a motore.
             3.  Per  le  autovetture, per gli autoveicoli adibiti al
          trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva  a
          pieno  carico  non  superiore a 3,5 t e per gli autoveicoli
          per trasporto promiscuo la revisione deve  essere  disposta
          entro  quattro  anni dalla data di prima immatricolazione e
          successivamente  ogni  due   anni,   nel   rispetto   delle
          specifiche  decorrenze previste dalle direttive comunitarie
          vigenti in materia.
             4. Per i veicoli destinati al trasporto di  persone  con
          numero  di  posti  superiore  a  nove  compreso  quello del
          conducente, per gli autoveicoli destinati ai  trasporti  di
          cose  o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico
          superiore a 3,5 t, per i rimorchi di  massa  complessiva  a
          pieno  carico  superiore  a  3,5  t,  per  i  taxi,  per le
          autoambulanze,  per  i  veicoli  adibiti  a  noleggio   con
          conducente e per i veicoli atipici la revisione deve essere
          disposta annualmente, salvo che siano stati gia' sottoposti
          nell'anno  in corso a visita e prova ai sensi dei commi 5 e
          6.
             5. Gli uffici della Direzione generale  della  M.C.T.C.,
          anche  su  segnalazione  degli organi di polizia statale di
          cui all'art. 12, qualora sorgano  dubbi  sulla  persistenza
          dei  requisiti  di  sicurezza,  rumorosita' ed inquinamento
          prescritti,  possono  ordinare  in  qualsiasi  momento   la
          revisione di singoli veicoli.
             6.  I  decreti  contenenti  la  disciplina relativa alla
          revisione limitata al controllo dell'inquinamento  acustico
          ed   atmosferico   sono   emanati   sentito   il  Ministero
          dell'ambiente.
             7. In caso di incidente stradale nel quale i  veicoli  a
          motore o rimorchi abbiano subito gravi danni in conseguenza
          dei   quali  possono  sorgere  dubbi  sulle  condizioni  di
          sicurezza  per  la  circolazione,  gli  organi  di  polizia
          stradale di cui all'art. 12, commi 1 e 2, intervenuti per i
          rilievi,  sono tenuti a darne notizia al competente ufficio
          della Direzione generale della M.C.T.C. per la adozione del
          provvedimento di revisione singola.
             8. Il Ministro dei trasporti, al fine di  assicurare  in
          relazione  a particolari e contingenti situazioni operative
          degli uffici provinciali  della  Direzione  generale  della
          M.C.T.C., il rispetto dei termini previsti per le revisioni
          periodiche  dei  veicoli  a  motore  capaci di contenere al
          massimo sedici persone compreso il conducente,  ovvero  con
          massa  complessiva  a  pieno  carico fino a 3,5 t, puo' per
          singole province individuate con proprio  decreto  affidare
          in   concessione  quinquennale  le  suddette  revisioni  ad
          imprese  di  autoriparazione  che   svolgono   la   propria
          attivita'   nel   campo   della  meccanica  e  motoristica,
          carrozzeria, elettrauto e gommista ovvero ad  imprese  che,
          esercendo  in prevalenza attivita' di commercio di veicoli,
          esercitino   altresi',   con   carattere   strumentale    o
          accessorio,  l'attivita'  di  autoriparazione. Tali imprese
          devono essere iscritte nel registro delle imprese esercenti
          attivita' di autoriparazione di cui all'art.  2,  comma  1,
          della  legge 5 febbraio 1992, n. 122. Le suddette revisioni
          possono essere altresi' affidate in concessione ai consorzi
          e alle societa' consortili, anche in forma di  cooperativa,
          appositamente costituiti tra imprese iscritte ognuna almeno
          in  una  diversa  sezione  del medesimo registro in modo da
          garantire l'iscrizione in tutte e quattro le sezioni.
             9. Le imprese  di  cui  al  comma  8  devono  essere  in
          possesso    di    requisiti    tecnico-professionali,    di
          attrezzature e di locali idonei al corretto esercizio delle
          attivita'  di  verifica  e  controllo  per  le   revisioni,
          precisati  nel  regolamento;  il titolare della ditta o, in
          sua vece, il responsabile tecnico devono essere in possesso
          dei  requisiti  personali  e  professionali  precisati  nel
          regolamento. Tali requisiti devono sussistere durante tutto
          il  periodo  della  concessione.  Il Ministro dei trasporti
          definisce con  proprio  decreto  le  modalita'  tecniche  e
          amministrative per le revisioni effettuate dalle imprese di
          cui al comma 8.
             10.  Il  Ministero  dei  trasporti  - Direzione generale
          della M.C.T.C. effettua periodici controlli sulle  officine
          delle  imprese  di  cui  al  comma  8  e controlli, anche a
          campione, sui veicoli  sottoposti  a  revisione  presso  le
          medesime.   I  controlli  periodici  sulle  officine  delle
          imprese di cui al comma 8 sono effettuati, con le modalita'
          di cui all'art. 19, commi 1,  2,  3  e  4,  della  legge  1
          dicembre   1986,  n.  870,  da  personale  della  Direzione
          generale  della M.C.T.C. in possesso di laurea ad indirizzo
          tecnico ed inquadrato in qualifiche  funzionali  e  profili
          professionali   corrispondenti  alle  qualifiche  della  ex
          carriera direttiva tecnica, individuati nel regolamento.  I
          relativi  importi  a  carico delle officine dovranno essere
          versati in conto corrente postale ed affluire alle  entrate
          dello  Stato con imputazione al capitolo 3566 del Ministero
          dei trasporti, la cui denominazione viene  conseguentemente
          modificata dal Ministro del tesoro
             11. Nel caso in cui, nel corso dei controlli, si accerti
          che  l'impresa  non  sia  piu' in possesso delle necessarie
          attrezzature,  oppure  che   le   revisioni   siano   state
          effettuate  in  difformita'  dalle prescrizioni vigenti, le
          concessioni relative ai compiti di revisione sono revocate.
             12. Il Ministro dei trasporti, con proprio  decreto,  di
          concerto  con il Ministro del tesoro, stabilisce le tariffe
          per le  operazioni  di  revisione  svolte  dalla  Direzione
          generale  della M.C.T.C. e dalle imprese di cui al comma 8,
          nonche'  quelle  inerenti  ai  controlli  periodici   sulle
          officine   ed   ai  controlli  a  campione  effettuati  dal
          Ministero  dei  trasporti  -   Direzione   generale   della
          M.C.T.C., ai sensi del comma 10.
             13.  Le imprese di cui al comma 8, entro i termini e con
          le modalita' che saranno  stabilite  con  disposizioni  del
          Ministro dei trasporti, trasmettono all'ufficio provinciale
          competente della Direzione generale della M.C.T.C. la carta
          di   circolazione,   la   certificazione   della  revisione
          effettuata con indicazione delle  operazioni  di  controllo
          eseguite  e degli interventi prescritti effettuati, nonche'
          l'attestazione  del  pagamento  della  tariffa   da   parte
          dell'utente, al fine della relativa annotazione sulla carta
          di  circolazione  cui si dovra' procedere entro e non oltre
          sessanta  giorni  dal  ricevimento  della   carta   stessa.
          Effettuato tale adempimento, la carta di circolazione sara'
          a  disposizione  presso gli uffici della Direzione generale
          M.C.T.C.  per  il  ritiro  da  parte  delle  officine,  che
          provvederanno  a  restituirla all'utente. Fino all'avvenuta
          annotazione sulla carta di circolazione  la  certificazione
          dell'impresa  che  ha effettuato la revisione sostituisce a
          tutti gli effetti la carta di circolazione.
             14. Chiunque circola con un veicolo che  non  sia  stato
          presentato  alla  prescritta  revisione  e'  soggetto  alla
          sanzione amministrativa del pagamento di una somma da  lire
          duecentosedicimila   a  lire  ottocentosessantaquattromila.
          Tale sanzione e' raddoppiabile in caso di revisione  omessa
          per  piu'  di  una volta in relazione alle cadenze previste
          dalle disposizioni  vigenti  ovvero  nel  caso  in  cui  si
          circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa
          dell'esito  della revisione. Da tali violazioni discende la
          sanzione amministrativa accessoria del ritiro  della  carta
          di  circolazione,  secondo le norme del capo I, sezione II,
          del titolo VI.
             15.  Le  imprese  di cui al comma 8, nei confronti delle
          quali sia stato accertato da parte  dei  competenti  uffici
          provinciali  della  Direzione  generale  della  M.C.T.C. il
          mancato rispetto dei termini e  delle  modalita'  stabiliti
          dal  Ministro  dei  trasporti  ai  sensi del comma 13, sono
          soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di  una
          somma    da    lire    cinquecentoquarantamila    a    lire
          duemilionicentossantamila.  Se  nell'arco   di   due   anni
          decorrenti  dalla  prima  vengono accertate tre violazioni,
          l'ufficio  provinciale  della  Direzione   generale   della
          M.C.T.C. revoca la concessione.
             16.  L'accertamento  della falsita' della certificazione
          di revisione comporta la cancellazione dal registro di  cui
          al comma 8.
             17. Chiunque produce agli organi competenti attestazione
          di revisione falsa e' soggetto alla sanzione amministrativa
          del  pagamento di una somma da lire cinquecentoquarantamila
          a  lire  duemilionicentosessantamila.  Da  tale  violazione
          discende  la  sanzione amministrativa accessoria del ritiro
          della carta di circolazione, secondo le norme del  capo  I,
          sezione II, del titolo VI".
             "Art.  155  (Limitazione  dei  rumori).  - 1. Durante la
          circolazione si devono evitare rumori molesti  causati  sia
          dal  modo  di  guidare i veicoli, specialmente se a motore,
          sia dal modo in cui e' sistemato il carico e sia  da  altri
          atti connessi con la circolazione stessa.
             2. Il dispositivo silenziatore, qualora prescritto, deve
          essere  tenuto in buone condizioni di efficienza e non deve
          essere alterato.
             3. Nell'usare apparecchi radiofonici o  di  riproduzione
          sonora  a bordo dei veicoli non si devono superare i limiti
          sonori massimi di accettabilita' fissati dal regolamento.
             4.  I  dispositivi  di   allarme   acustico,   antifurto
          installati  sui  veicoli devono limitare l'emissione sonora
          ai tempi massimi previsti dal regolamento e, in ogni  caso,
          non  devono  superare  i  limiti  massimi di esposizione al
          rumore fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei
          Ministri 1 marzo 1991.
             5. Chiunque viola le disposizioni del presente  articolo
          e'  soggetto  alla sanzione amministrativa del pagamento di
          una   somma   da   lire   cinquantaquattromila    a    lire
          duecentosedicimila".
             "Art.   156   (Uso   dei   dispositivi  di  segnalazione
          acustica). - 1.   Il dispositivo di  segnalazione  acustica
          deve essere usato con la massima moderazione e solamente ai
          fini della sicurezza stradale.  La segnalazione deve essere
          la piu' breve possibile.
             2.  Fuori  dei  centri  abitati l'uso del dispositivo di
          segnalazione  acustica  e'  consentito  ogni  qualvolta  le
          condizioni  ambientali o del traffico lo richiedano al fine
          di evitare incidenti, in particolare durante le manovre  di
          sorpasso.  Durante  le ore notturne ovvero di giorno, se ne
          ricorre la necessita',  il  segnale  acustico  puo'  essere
          sostituito   da  segnali  luminosi  a  breve  intermittenza
          mediante i proiettori di profondita', nei casi in cui  cio'
          sia vietato.
             3.  Nei  centri  abitati  le segnalazioni acustiche sono
          vietate, salvo i casi di effettivo  e  immediato  pericolo.
          Nelle  ore notturne, in luogo delle segnalazioni acustiche,
          e' consentito l'uso dei proiettori di profondita'  a  breve
          intermittenza.
             4.  In  caso di necessita', i conducenti dei veicoli che
          trasportano  feriti  o   ammalati   gravi   sono   esentati
          dall'obbligo  di  osservare  divieti e limitazioni sull'uso
          dei dispositivi di segnalazione acustica.
             5. Chiunque viola le disposizioni del presente  articolo
          e'  soggetto  alla sanzione amministrativa del pagamento di
          una   somma   da   lire   cinquantaquattromila    e    lire
          duecentosedicimila".
             -  Il  testo  dell'art. 13 della legge n. 349/1986 e' il
          seguente:
                "Art.  13.  -  1.  Le  associazioni   di   protezione
          ambientale  a  carattere  nazionale  e  quelle  presenti in
          almeno cinque regioni  sono  individuate  con  decreto  del
          Ministro   dell'ambiente   sulla   base   delle   finalita'
          programmatiche  e  dell'ordinamento   interno   democratico
          previsti   dallo   statuto,   nonche'   della   continuita'
          dell'azione e della sua rilevanza  esterna,  previo  parere
          del  Consiglio  nazionale per l'ambiente da esprimere entro
          novanta giorni dalla richiesta.
             2. Il Ministro, al solo fine di ottenere, per  la  prima
          composizione  del  Consiglio  nazionale  per l'ambiente, le
          terne di cui al precedente art.  12,  comma  1,  lett.  c),
          effettua,  entro trenta giorni dall'entrata in vigore della
          presente legge, una prima individuazione delle associazioni
          a carattere nazionale e di quelle presenti in almeno cinque
          regioni, secondo i criteri di cui al precedente comma 1,  e
          ne informa il Parlamento".