Art. 3.
              (Disposizioni relative all'Autorita' per
          l'energia elettrica e il gas e altre disposizioni
                  concernenti il settore elettrico)
   1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 2, comma 14, della
presente legge, sono trasferite all'Autorita' per l'energia elettrica
e il gas le funzioni in materia di energia elettrica e gas attribuite
dall'articolo  5,  comma  2,  lettera  b), del decreto del Presidente
della  Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, al Ministro dell'industria,
del  commercio  e  dell'artigianato,  che  le  esercita,  a norma del
predetto   articolo  5,  sino  alla  emanazione  del  regolamento  di
organizzazione  e funzionamento dell'Autorita' di cui all'articolo 2,
comma 28, della presente legge.
   2.  Per  le  tariffe relative ai servizi di fornitura dell'energia
elettrica  i prezzi unitari da applicare per tipologia di utenza sono
identici  sull'intero  territorio nazionale. Tali tariffe comprendono
anche  le  voci  derivanti  dai  costi connessi all'utilizzazione dei
combustibili  fossili  e  agli  acquisti  di  energia  da  produttori
nazionali  e  agli  acquisti  di  energia  importata  nonche' le voci
derivanti dagli oneri connessi all'incentivazione della nuova energia
elettrica  prodotta  con fonti rinnovabili ed assimilate. L'Autorita'
accerta,  inoltre, la sussistenza di presupposti delle voci derivanti
dalla  reintegrazione  degli  oneri  connessi alla sospensione e alla
interruzione  dei lavori per la realizzazione di centrali nucleari ed
alla  chiusura  definitiva  delle  centrali  nucleari,  nonche' dalla
copertura finanziaria delle minori entrate connesse alle disposizioni
fiscali  introdotte  in  attuazione  del  piano energetico nazionale,
secondo  quanto previsto dall'articolo 33 della legge 9 gennaio 1991,
n.  9.  Tali  voci  vengono  specificate  nella  tariffa. L'Autorita'
verifica  la  congruita'  dei  criteri  adottati  per  determinare  i
rimborsi  degli  oneri  connessi alla sospensione e alla interruzione
dei  lavori  per  la  realizzazione di centrali nucleari nonche' alla
loro chiusura, anche per l'esercizio delle competenze di cui al comma
7 del presente articolo.
   3.  L'Autorita', nell'esercizio delle funzioni e dei poteri di cui
all'articolo  2,  rispettivamente  comma 12, lettera e), e commi 20 e
22,  emana  direttive  per  assicurare l'individuazione delle diverse
componenti le tariffe nonche' dei tributi e altri oneri.
   4.  Per  l'aggiornamento delle tariffe per la parte al netto delle
voci  di  costo  di cui al comma 2, i soggetti esercenti il servizio,
sulla  base  delle  variazioni  dei  parametri di cui all'articolo 2,
comma  18,  stabiliti  dall'Autorita' ai sensi dell'articolo 2, comma
12,  lettera e), nonche' degli eventuali elementi di cui all'articolo
2, comma 19, predispongono la proposta di aggiornamento delle tariffe
da  sottoporre  entro  il  30 settembre di ogni anno alla verifica da
parte   dell'Autorita'   nell'esercizio   delle   funzioni   di   cui
all'articolo  2,  comma  12.  Trascorsi  quarantacinque  giorni dalla
comunicazione  della  proposta di aggiornamento senza che l'Autorita'
abbia  verificato  la  proposta  la  stessa  si intende positivamente
verificata.  Ove  l'Autorita' ritenga necessario richiedere notizie o
effettuare  approfondimenti,  il  suddetto termine e' prorogato di 15
giorni.  Le  tariffe  relative  ai  servizi di fornitura dell'energia
elettrica,  aggiornate  entro il 31 dicembre di ogni anno, entrano in
vigore   dal   1   gennaio   dell'anno   successivo.  Contestualmente
l'Autorita'   provvede   a  definire  eventuali  aggiornamenti  delle
perequazioni.
   5. L'aggiornamento delle tariffe in relazione ai costi relativi ai
combustibili  fossili, all'energia elettrica acquistata da produttori
nazionali  e  importata  avviene per effetto di meccanismi di calcolo
automatici   sulla  base  di  criteri  predefiniti  dall'Autorita'  e
correlati  all'andamento  del  mercato. L'aggiornamento delle tariffe
viene  effettuato  a  cura  dei  soggetti esercenti il servizio ed e'
sottoposto a successiva verifica da parte dell'Autorita'.
   6.  I  sistemi di perequazione tra i diversi soggetti esercenti il
servizio  sono  disciplinati  sulla  base  dei provvedimenti generali
emanati  in  materia  dal  Ministro  competente  o, dopo l'entrata in
vigore   dei   regolamenti   di   cui   all'articolo   2,  comma  28,
dall'Autorita'.
   7.  I  provvedimenti  gia' adottati dal Comitato interministeriale
prezzi    e   dal   Ministero   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato  in materia di energia elettrica e di gas conservano
piena  validita'  ed efficacia, salvo modifica o abrogazione disposta
dal  Ministro,  anche  nell'atto  di  concessione,  o dalla Autorita'
competente.  Il provvedimento CIP n. 6 del 29 aprile 1992, pubblicato
nella  Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 1992, come integrato e
modificato  dal  decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato   del  4  agosto  1994,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n. 186 del 10 agosto 1994, si applica, per tutta la durata
del  contratto,  alle  iniziative  prescelte, alla data di entrata in
vigore della presente legge, ai fini della stipula delle convenzioni,
anche  preliminari, previste dal decreto del Ministro dell'industria,
del  commercio  e  dell'artigianato del 25 settembre 1992, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  235  del 6 ottobre 1992, nonche' alle
proposte   di  cessione  dell'energia  elettrica  prodotta  da  fonti
rinnovabili  propriamente  dette, presentate all'ENEL spa entro il 31
dicembre  1994  ed alle proposte di cessione di energia elettrica che
utilizzano  gas  d'altoforno  o  di  cokeria presentate alla medesima
data,  a  condizione  che  in tali ultimi casi permanga la necessaria
attivita'  primaria  dell'azienda.  Conservano  altresi' efficacia le
disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28
gennaio  1994,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo
1994.  Per  le  altre  iniziative continua ad applicarsi la normativa
vigente,  ivi compreso il citato provvedimento CIP n. 6 del 1992 ed i
relativi  aggiornamenti  previsti  dall'articolo  22,  comma 5, della
legge  9  gennaio  1991, n. 9, che terranno conto dei principi di cui
all'articolo 1 della presente legge.
   8.  Per  i soggetti esercenti il servizio nel settore elettrico la
separazione  contabile  di  cui all'articolo 2, comma 12, lettera f),
deve  essere attuata nel termine di due anni dalla data di entrata in
vigore  della  presente legge, e concerne, in particolare, le diverse
fasi  di  generazione,  di trasmissione e di distribuzione come se le
stesse  fossero gestite da imprese separate. Tali soggetti pubblicano
nella  relazione  annuale  sulla gestione uno stato patrimoniale e un
conto  profitti  e  perdite  distinti  per  ogni fase. Fermo restando
quanto  previsto dall'articolo 20, primo comma, della legge 29 maggio
1982,  n.  308, le attivita' elettriche gia' esercitate dalle imprese
elettriche degli enti locali restano affidate in concessione da parte
del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato. I
rapporti  tra  le  imprese  elettriche degli enti locali e l'ENEL spa
restano  regolati  da convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 21
della legge 9 gennaio 1991, n. 9.
   9. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
   La  presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 14 novembre 1995
                              SCALFARO
                          DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: DINI