Art. 3.
  1.  I  termini  e  le  modalita'  di presentazione delle domande, i
criteri  per  l'esame  della congruenza e validita' dei progetti ed i
criteri  di ripartizione dei finanziamenti sono stabiliti con decreto
del  Ministro  per la famiglia e la solidarieta' sociale, da emanarsi
entro  trenta  giorni  dalla  data  di entrata in vigore del presente
decreto, sentita la commissione di cui all'articolo 127, comma 6, del
testo  unico  approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309. A decorrere dall'esercizio finanziario 1996, il
decreto  in  oggetto  deve essere emanato entro il 31 gennaio di ogni
anno.
  2.  All'esame istruttorio dei progetti, sotto il profilo della loro
congruenza  e  validita', provvede la commissione di cui all'articolo
127,  comma 6, del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con
decreto  del  Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Per
l'esame dei progetti inoltrati ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del
presente  decreto,  la  commissione e' integrata da un rappresentante
per  ciascuno  dei Ministeri dell'interno, della sanita', di grazia e
giustizia,  delle  finanze,  del  lavoro  e della previdenza sociale,
della  pubblica  istruzione,  del  tesoro  e dell'universita' e della
ricerca  scientifica  e  tecnologica,  nonche'  da tre rappresentanti
delle   regioni  e  dei  comuni,  designati,  rispettivamente,  dalla
Conferenza   dei   presidenti  delle  regioni  e  dall'ANCI  fino  al
trasferimento  del  Fondo  alle  regioni,  come  previsto dal comma 1
dell'articolo  4.  Ai  componenti  della  commissione  e'  dovuto  un
compenso  nella  misura da stabilirsi con decreto del Ministro per la
famiglia  e  la solidarieta' sociale, di concerto con il Ministro del
tesoro.   I  compensi  rientrano  comunque  nella  spesa  complessiva
prevista  per  il  funzionamento  della commissione dall'articolo 127
citato.
  3. La commissione esamina i progetti alla luce dei criteri indicati
dal  decreto  di cui al comma 1 attribuendo comunque maggiore rilievo
ai progetti ed alle attivita' volti a realizzare un sistema integrato
di  servizi e, per quanto riguarda la formazione professionale a fini
di  reinserimento  lavorativo,  ai progetti fondati su un'analisi del
mercato  del  lavoro  elaborati  in collaborazione con le agenzie per
l'impiego,  allo  scopo  di  assicurare  un  effettivo  reinserimento
lavorativo.
  4.  Alla  ripartizione  dei  finanziamenti  provvede,  con  proprio
decreto,  il  Ministro  per  la  famiglia  e la solidarieta' sociale,
sentito   il   Comitato   nazionale  di  coordinamento  per  l'azione
antidroga,  sulla  base dei criteri predeterminati nel decreto di cui
al comma 1.