Art. 6. 1. All'articolo 1 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'alinea del comma 8 e' sostituito dal seguente: " 8. L'Osservatorio, sulla base delle direttive e dei criteri diramati dal Comitato, anche in base alle metodiche poste in essere dall'ISTAT, acquisisce periodicamente e sistematicamente dati:"; b) al comma 10 e' premesso il seguente periodo: "Le altre strutture pubbliche che provvedono all'acquisizione ed elaborazione di dati connessi al fenomeno delle tossicodipendenze in Italia comunicano periodicamente all'Osservatorio i dati in loro possesso."; c) al comma 13 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Una quota non superiore a due decimi della somma prevista puo' essere utilizzata, ferme restando le attuali dotazioni organiche, per l'istituzione, presso il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di un servizio telefonico di informazione sulle problematiche relative alle tossicodipendenze denominato 'Drogatel', organizzato d'intesa con il Ministero della sanita'."; d) al comma 14 le parole: "31 gennaio" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo".