Art. 6.
  1.   All'articolo   1  del  testo  unico  sulle  tossicodipendenze,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) l'alinea del comma 8 e' sostituito dal seguente:
  "  8.  L'Osservatorio,  sulla  base  delle  direttive e dei criteri
diramati  dal  Comitato, anche in base alle metodiche poste in essere
dall'ISTAT, acquisisce periodicamente e sistematicamente dati:";
    b)  al  comma  10  e'  premesso  il  seguente  periodo: "Le altre
strutture  pubbliche  che provvedono all'acquisizione ed elaborazione
di dati connessi al fenomeno delle tossicodipendenze in Italia
    comunicano   periodicamente   all'Osservatorio  i  dati  in  loro
    possesso.";
c) al comma 13 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Una
quota  non  superiore  a  due decimi della somma prevista puo' essere
utilizzata,  ferme  restando  le  attuali  dotazioni  organiche,  per
l'istituzione,  presso  il  Dipartimento per gli affari sociali della
Presidenza  del  Consiglio dei Ministri, di un servizio telefonico di
informazione  sulle  problematiche  relative  alle  tossicodipendenze
denominato  'Drogatel',  organizzato  d'intesa con il Ministero della
sanita'.";
    d)  al  comma  14  le  parole: "31 gennaio" sono sostituite dalle
seguenti: "31 marzo".