Art. 2.
                    Riversamento dell'acconto IVA
  1.  All'articolo  6  della  legge  29  dicembre  1990, n. 405, come
modificato dall'articolo 3 del decreto-legge  26  novembre  1993,  n.
477, convertito dalla legge 26 gennaio 1994, n. 55, e dall'articolo 3
del   decreto-legge   28   giugno   1995,  n.  250,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 349, sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
    a)  nel  comma 5-bis, le parole da: "le aziende e gli istituti di
credito" fino alla fine del comma, sono  sostituite  dalle  seguenti:
"le  banche  delegate  al  pagamento e i concessionari devono versare
negli ordinari termini e comunque non oltre il 31 dicembre  le  somme
riscosse  entro  il  27  dicembre  e  quelle che il concessionario ha
ricevuto dalla banca entro il 30 dicembre.";
    b) il secondo periodo del comma 5-ter e' sostituito dal seguente:
"Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il  Ministro
del  tesoro,  possono  essere  stabiliti  annualmente  i  tempi  e le
modalita', nei rapporti tra aziende di credito, concessionari e Banca
d'Italia, per il riversamento all'erario entro il 31  dicembre  delle
somme relative all'acconto dell'imposta sul valore aggiunto.".