Art. 3.
  1.  Il sale iodurato e' posto in vendita al dettaglio in confezioni
di peso netto non superiore a 500 g.
  2. Il sale iodato e' posto in vendita al dettaglio in confezioni di
peso netto non superiore a 1000 g.
  3.  Il materiale di confezionamento deve essere conforme alle norme
previste  dal  decreto  ministeriale  21 marzo 1973, e sue successive
modificazioni,  e  tale  da  consentire  la  protezione  dalla luce e
dall'umidita'.
  4.  Il  potassio  ioduro  e  il  potassio  iodato utilizzati devono
rispondere ai requisiti di cui alla Farmacopea ufficiale italiana.
 
          Nota all'art. 3:
            -  Il  D.M.  21  marzo  1973,  pubblicato nel supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  104  del  20  aprile
          1973,  modificato  per  ultimo  con  il  D.M.  n. 156/1995,
          riporta    le    caratteristiche    del    materiale     di
          confezionamento.