Art. 3. 1. Il sale iodurato e' posto in vendita al dettaglio in confezioni di peso netto non superiore a 500 g. 2. Il sale iodato e' posto in vendita al dettaglio in confezioni di peso netto non superiore a 1000 g. 3. Il materiale di confezionamento deve essere conforme alle norme previste dal decreto ministeriale 21 marzo 1973, e sue successive modificazioni, e tale da consentire la protezione dalla luce e dall'umidita'. 4. Il potassio ioduro e il potassio iodato utilizzati devono rispondere ai requisiti di cui alla Farmacopea ufficiale italiana.
Nota all'art. 3: - Il D.M. 21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 20 aprile 1973, modificato per ultimo con il D.M. n. 156/1995, riporta le caratteristiche del materiale di confezionamento.