Art. 3.
  1. A decorrere dal 1 giugno 1995  ai  tenenti  colonnelli  e  gradi
equivalenti  delle  Forze  armate  e' attribuito, in sostituzione del
trattamento stipendiale del livello ottavo-bis di cui all'articolo 1,
comma  1,  della  legge  8  agosto  1990,  n.  231,  il   trattamento
stipendiale del IX livello retributivo nella misura annua lorda di L.
18.071.000.  Tale  beneficio  non  e'  cumulabile  con  quello di cui
all'articolo 5, comma 3, lettera a), della citata legge  n.  231  del
1990.