Art. 6. 1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 10.545 milioni per l'anno 1995, in lire 8.131,6 milioni per l'anno 1996 ed in lire 14.816 milioni a decorrere dall'anno 1997, si provvede, quanto a lire 678,7 milioni per l'anno 1995, a lire 8.131,6 milioni per l'anno 1996 e a lire 14.816 milioni per l'anno 1997, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Quanto a lire 9.866,3 milioni per l'anno 1995 si provvede per lire 6.909,1 milioni, riferiti al personale delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 4001 dello stato di previsione del Ministero della difesa; per lire 519,7 milioni riferiti al personale dell'Arma dei carabinieri, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 4610 per lire 220 milioni ed al capitolo 4611 per lire 299,7 milioni dello stato di previsione del Ministero della difesa; per lire 1.469 milioni riferiti al personale del ruolo dei commissari della Polizia di Stato ed equiparato, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 2586 dello stato di previsione del Ministero dell'interno; per lire 781,9 milioni riferiti al personale del Corpo della guardia di finanza, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 3136 dello stato di previsione del Ministero delle finanze; per lire 92,6 milioni riferiti al personale del Corpo di polizia penitenziaria, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 2083 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia; per lire 94 milioni riferiti al personale del Corpo forestale dello Stato, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 4047 dello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali. 2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.