Art. 6.
  1.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente   decreto,
valutato  in  lire  10.545  milioni  per l'anno 1995, in lire 8.131,6
milioni per l'anno  1996  ed  in  lire  14.816  milioni  a  decorrere
dall'anno  1997,  si provvede, quanto a lire 678,7 milioni per l'anno
1995, a lire 8.131,6 milioni per l'anno 1996 e a lire 14.816  milioni
per l'anno 1997, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto,  ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per  l'anno  1995,
allo  scopo  parzialmente  utilizzando l'accantonamento relativo alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Quanto a lire 9.866,3  milioni
per  l'anno  1995  si  provvede per lire 6.909,1 milioni, riferiti al
personale  delle  Forze  armate,  esclusa  l'Arma  dei   carabinieri,
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto al
capitolo 4001 dello stato di previsione del Ministero  della  difesa;
per   lire   519,7   milioni  riferiti  al  personale  dell'Arma  dei
carabinieri, mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento
iscritto  al  capitolo  4610 per lire 220 milioni ed al capitolo 4611
per lire 299,7 milioni dello stato di previsione del Ministero  della
difesa;  per  lire  1.469 milioni riferiti al personale del ruolo dei
commissari  della  Polizia   di   Stato   ed   equiparato,   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 2586
dello  stato di previsione del Ministero dell'interno; per lire 781,9
milioni riferiti al personale del Corpo  della  guardia  di  finanza,
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto al
capitolo 3136 dello stato di previsione del Ministero delle  finanze;
per  lire  92,6  milioni  riferiti  al personale del Corpo di polizia
penitenziaria, mediante corrispondente riduzione  dello  stanziamento
iscritto  al capitolo 2083 dello stato di previsione del Ministero di
grazia e giustizia; per lire 94 milioni  riferiti  al  personale  del
Corpo  forestale dello Stato, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto al capitolo 4047 dello stato di previsione  del
Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.
  2.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.