Art. 2.
           Requisiti per il conseguimento del certificato
        di marittimo facente parte di una guardia di macchina
  1.  I  comuni  e  i  sottufficiali  che  intendono  conseguire   il
certificato  di marittimo facente parte di una guardia di macchina su
navi di stazza lorda pari  o  superiori  a  200  devono  possedere  i
seguenti requisiti:
   1)  essere  iscritti  nelle matricole della gente di mare di prima
categoria;
   2) avere assolto l'obbligo scolastico;
   3) avere compiuto diciannove anni di eta';
   4) avere effettuato almeno dodici mesi di navigazione in  servizio
di macchina;
   5) aver frequentato con esito favorevole un corso di sopravvivenza
e  salvataggio  secondo  le  modalita'  e  il programma stabiliti con
decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione;
   6) avere frequentato, con esito favorevole, un  corso  antincendio
di base secondo le modalita' e il programma stabiliti con decreto del
Ministro dei trasporti e della navigazione.