Art. 2. Requisiti per il conseguimento del certificato di marittimo facente parte di una guardia di macchina 1. I comuni e i sottufficiali che intendono conseguire il certificato di marittimo facente parte di una guardia di macchina su navi di stazza lorda pari o superiori a 200 devono possedere i seguenti requisiti: 1) essere iscritti nelle matricole della gente di mare di prima categoria; 2) avere assolto l'obbligo scolastico; 3) avere compiuto diciannove anni di eta'; 4) avere effettuato almeno dodici mesi di navigazione in servizio di macchina; 5) aver frequentato con esito favorevole un corso di sopravvivenza e salvataggio secondo le modalita' e il programma stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione; 6) avere frequentato, con esito favorevole, un corso antincendio di base secondo le modalita' e il programma stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione.