Art. 3.
        Esenzione dalla frequenza dei corsi di sopravvivenza
                     e salvataggio e antincendio
  1. I comuni e i sottufficiali di coperta e di  macchina  che  hanno
effettuato  diciotto mesi di navigazione nelle rispettive sezioni, di
cui non meno di sei in compiti connessi con la tenuta  della  guardia
sotto  la  supervisione  diretta rispettivamente del comandante o del
direttore di  macchina  ovvero  degli  ufficiali  responsabili  della
guardia  delle relative sezioni, debitamente certificati con apposita
annotazione sul giornale nautico (parte II), sono esentati,  ai  fini
del  rilascio  dei  certificati  di  cui  agli  articoli 1 e 2, dalla
frequenza del corso di sopravvivenza e salvataggio e  antincendio  di
base.