Art. 3. Esenzione dalla frequenza dei corsi di sopravvivenza e salvataggio e antincendio 1. I comuni e i sottufficiali di coperta e di macchina che hanno effettuato diciotto mesi di navigazione nelle rispettive sezioni, di cui non meno di sei in compiti connessi con la tenuta della guardia sotto la supervisione diretta rispettivamente del comandante o del direttore di macchina ovvero degli ufficiali responsabili della guardia delle relative sezioni, debitamente certificati con apposita annotazione sul giornale nautico (parte II), sono esentati, ai fini del rilascio dei certificati di cui agli articoli 1 e 2, dalla frequenza del corso di sopravvivenza e salvataggio e antincendio di base.