Art. 4.
                        Personale polivalente
  1. Per il personale in possesso delle qualifiche polivalenti di cui
alla circolare titolo Gente di mare, serie XI, n. 88 del 14  dicembre
1988  ed al decreto ministeriale relativo al regolamento unico per il
collocamento  della  gente  di  mare,  il  periodo   di   navigazione
effettuato  ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 e considerato valido per
il rilascio sia del certificato di marittimo  facente  parte  di  una
guardia  di coperta sia del certificato di marittimo facente parte di
una guardia di macchina.