Art. 4. Personale polivalente 1. Per il personale in possesso delle qualifiche polivalenti di cui alla circolare titolo Gente di mare, serie XI, n. 88 del 14 dicembre 1988 ed al decreto ministeriale relativo al regolamento unico per il collocamento della gente di mare, il periodo di navigazione effettuato ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 e considerato valido per il rilascio sia del certificato di marittimo facente parte di una guardia di coperta sia del certificato di marittimo facente parte di una guardia di macchina.