Art. 6.
                        Rilascio certificati
  1. I certificati di marittimo  facente  parte  di  una  guardia  di
coperta  e  di  macchina  sono  rilasciati,  previo  accertamento del
possesso dei requisiti  prescritti  agli  articoli  1,  2  o  3,  dai
compartimenti  marittimi  e  dall'ufficio  circondariale marittimo di
Porto Santo  Stefano,  che  ne  danno  comunicazione  all'ufficio  di
iscrizione   dell'interessato,   per   l'annotazione   sui  documenti
matricolari.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 30 maggio 1995
                                                Il Ministro: CARAVALE
Visto, il Guardasigilli: MANCUSO
  Registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 1995
  Registro n. 2 Trasporti, foglio n. 29