Art. 6. Rilascio certificati 1. I certificati di marittimo facente parte di una guardia di coperta e di macchina sono rilasciati, previo accertamento del possesso dei requisiti prescritti agli articoli 1, 2 o 3, dai compartimenti marittimi e dall'ufficio circondariale marittimo di Porto Santo Stefano, che ne danno comunicazione all'ufficio di iscrizione dell'interessato, per l'annotazione sui documenti matricolari. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 30 maggio 1995 Il Ministro: CARAVALE Visto, il Guardasigilli: MANCUSO Registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 1995 Registro n. 2 Trasporti, foglio n. 29