Art. 13.
                       Materie d'insegnamento

  1.  Oltre  alle  materie  previste  dal  piano degli studi, possono
essere  impartiti  agli allievi anche insegnamenti relativi a materie
facoltative,  con  o senza esame, secondo quanto disposto dallo stato
maggiore  della  Marina;  tali  insegnamenti  possono  svolgersi  sia
durante  il  periodo  d'istruzione  a terra che durante gli eventuali
periodi d'imbarco.