Art. 13. Materie d'insegnamento 1. Oltre alle materie previste dal piano degli studi, possono essere impartiti agli allievi anche insegnamenti relativi a materie facoltative, con o senza esame, secondo quanto disposto dallo stato maggiore della Marina; tali insegnamenti possono svolgersi sia durante il periodo d'istruzione a terra che durante gli eventuali periodi d'imbarco.