Art. 2.
                         Compiti di istituto

  1.  La  funzione  educativa delle scuole e' rivolta a far acquisire
conoscenze  tecniche,  a  sviluppare le qualita' etiche e militari, a
completare  l'educazione  civica  e a coltivare le attitudini fisiche
degli allievi e dei sottufficiali frequentatori.
  2. Le scuole hanno i seguenti compiti:
    a)  formare  gli  allievi  volontari  in relazione al servizio da
prestare  nel periodo di ferma previsto e del successivo passaggio in
servizio permanente;
    b)  completare  la  formazione  dei  sottufficiali  in  servizio,
preparandoli   a   ricoprire   gli   incarichi   e   ad  assumere  le
responsabilita' previste per i vari gradi;
    c)  completare  l'istruzione  militare  ed impartire l'istruzione
tecnico-professionale  al personale di leva in ferma prolungata ed ai
sergenti  di complemento in ferma volontaria e raffermati delle varie
categorie stabilite per legge;
    d)   tenere   corsi   di   abilitazione   e   di   qualificazione
tecnico-professionale  per  il personale del Corpo equipaggi militari
marittimi,  secondo  le  direttive  particolari  dello Stato maggiore
marina;
    e)  tenere  corsi,  secondo  le  direttive specifiche dello Stato
maggiore marina, per il personale di altre Forze armate, Corpi armati
dello Stato e di Marine estere.