Art. 2. Compiti di istituto 1. La funzione educativa delle scuole e' rivolta a far acquisire conoscenze tecniche, a sviluppare le qualita' etiche e militari, a completare l'educazione civica e a coltivare le attitudini fisiche degli allievi e dei sottufficiali frequentatori. 2. Le scuole hanno i seguenti compiti: a) formare gli allievi volontari in relazione al servizio da prestare nel periodo di ferma previsto e del successivo passaggio in servizio permanente; b) completare la formazione dei sottufficiali in servizio, preparandoli a ricoprire gli incarichi e ad assumere le responsabilita' previste per i vari gradi; c) completare l'istruzione militare ed impartire l'istruzione tecnico-professionale al personale di leva in ferma prolungata ed ai sergenti di complemento in ferma volontaria e raffermati delle varie categorie stabilite per legge; d) tenere corsi di abilitazione e di qualificazione tecnico-professionale per il personale del Corpo equipaggi militari marittimi, secondo le direttive particolari dello Stato maggiore marina; e) tenere corsi, secondo le direttive specifiche dello Stato maggiore marina, per il personale di altre Forze armate, Corpi armati dello Stato e di Marine estere.