Art. 3. Comando 1. I comandi delle scuole sono retti da un contrammiraglio o capitano di vascello del Corpo di stato maggiore. 2. Il comandante sovraintende all'istruzione ed all'educazione degli allievi e dei sottufficiali frequentatori ed esercita l'alta direzione di tutte le attivita' della scuola. 3. Un capitano di vascello o un capitano di fregata del Corpo di Stato maggiore, con l'incarico di comandante in 2a, coadiuva il comandante nell'espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza; all'eventuale assenza del comandante in 2a si provvede con il piu' anziano tra gli ufficiali dipendenti appartenente al Corpo di stato maggiore. 4. Le funzioni di comandante di corpo sono svolte in aderenza alla vigente normativa di forza armata.