Art. 3.
                               Comando

  1.  I  comandi  delle  scuole  sono  retti  da un contrammiraglio o
capitano di vascello del Corpo di stato maggiore.
  2.  Il  comandante  sovraintende  all'istruzione  ed all'educazione
degli  allievi  e  dei sottufficiali frequentatori ed esercita l'alta
direzione di tutte le attivita' della scuola.
  3.  Un  capitano  di vascello o un capitano di fregata del Corpo di
Stato  maggiore,  con  l'incarico  di  comandante  in 2a, coadiuva il
comandante  nell'espletamento  delle sue funzioni e lo sostituisce in
caso  di  assenza;  all'eventuale  assenza  del  comandante  in 2a si
provvede   con   il   piu'   anziano  tra  gli  ufficiali  dipendenti
appartenente al Corpo di stato maggiore.
  4.  Le funzioni di comandante di corpo sono svolte in aderenza alla
vigente normativa di forza armata.