Art. 4.
             Regolarizzazione delle scritture contabili
                        e norme sui parametri
  1.  Gli  esercenti  attivita'  d'impresa  in regime di contabilita'
ordinaria  che  per  il  periodo  di imposta 1995 e per il precedente
hanno  dichiarato  ricavi  di  ammontare  non  superiore a lire dieci
miliardi    e    comunque   non   inferiore   a   quello   risultante
dall'applicazione  dei  parametri  di  cui all'articolo 3, comma 184,
della  legge  28 dicembre 1995, n. 549, anche mediante la definizione
di  cui  all'articolo  3 del presente decreto, possono procedere alla
regolarizzazione  della  situazione  patrimoniale  iniziale  relativa
all'esercizio  successivo. Nella dichiarazione dei redditi relativa a
tale  periodo  di  imposta  devono  essere indicate le attivita' e le
passivita' oggetto di regolarizzazione.
  2.    La   regolarizzazione   puo'   essere   effettuata   mediante
l'eliminazione   delle   passivita'   o   delle  attivita'  fittizie,
inesistenti  o  indicate  per  valori  superiori  a  quelli effettivi
nonche'   mediante   l'iscrizione   di  attivita'  o  di  passivita',
costituite   da   debiti   verso  fornitori,  in  precedenza  omesse,
assoggettando  i  maggiori  e  i  minori  valori  iscritti ad imposta
sostitutiva   dell'imposta   sul   reddito   delle  persone  fisiche,
dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  giuridiche e dell'imposta
locale  sui  redditi,  in misura pari al dieci per cento. Il maggiore
valore    del    patrimonio    netto    derivante    dalle   predette
regolarizzazioni,  al  netto  dell'imposta  sostitutiva,  deve essere
accantonato   in  apposita  riserva,  designata  con  riferimento  al
presente  decreto,  che  concorre  alla  formazione  del  reddito nel
periodo  di imposta e nella misura in cui la riserva viene attribuita
ai  soci  o ai partecipanti o all'imprenditore; nell'esercizio in cui
si  verificano  le  predette  ipotesi, le somme attribuite, aumentate
dell'imposta sostitutiva ad esse corrispondente, concorrono a formare
il  reddito  imponibile della societa' o dell'ente o dell'impresa, ai
quali  e'  attribuito  un credito di imposta ai fini dell'imposta sul
reddito  delle  persone  fisiche  o  dell'imposta  sul  reddito delle
persone   giuridiche   pari  all'ammontare  dell'imposta  sostitutiva
pagata,  nonche'  il  reddito imponibile dei soci o dei partecipanti.
Per  i  soggetti indicati nell'articolo 87, comma 1, lettere a) e b),
del  testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'ammontare su
cui  va  calcolata  l'imposta  sul  patrimonio netto delle imprese e'
assunto al lordo dell'imposta sostitutiva.
  3.  Le  imprese  che determinano il reddito in base all'articolo 79
del  testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente   della  Repubblica  22  diembre  1986,  n.  917,  possono
effettuare  le  regolarizzazioni  limitatamente  ai  beni di cui agli
articoli  59,  60  e  67  dello  stesso  testo unico, nelle scritture
contabili  previste dall'articolo 18 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Si applica l'ultimo periodo del
comma 1.
  4. La regolarizzazione si perfeziona con il versamento dell'imposta
sostitutiva  entro  il  15  dicembre  1996;  i  soggetti  con periodo
d'imposta  non coincidente con l'anno solare devono versare l'imposta
sostitutiva entro la predetta data o, se successiva, entro la data di
scadenza  del  termine  per  la presentazione della dichiarazione dei
redditi  relativa al periodo d'imposta 1995. Qualora l'imposta dovuta
superi  i  cinque  milioni  di  lire per le persone fisiche e i dieci
milioni  di  lire  per gli altri soggetti, le somme eccedenti possono
essere  versate in due rate, di pari ammontare, rispettivamente entro
il  31  marzo 1997 e il 30 settembre 1997; per i soggetti con periodo
d'imposta  non  coincidente  con  l'anno  solare,  il  versamento  va
effettuato entro le predette date o, se successive, entro il sesto ed
il  dodicesimo  mese  dalla scadenza del termine per la presentazione
della  dichiarazione dei redditi. Le somme eccedenti vanno maggiorate
degli  interessi  legali  computati  a  decorrere  dal  primo  giorno
successivo  alla  scadenza  del  termine  previsto  per il versamento
dell'imposta  sostitutiva  fino  a  cinque  o  dieci milioni di lire.
L'omesso  versamento  nei termini delle somme eccedenti non determina
l'inefficacia  della  regolarizzazione  e per il recupero delle somme
non  corrisposte  si  applicano  le disposizioni dell'articolo 14 del
decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e
successive  modificazioni;  sono altresi' dovuti una soprattassa pari
al quaranta per cento delle somme non versate e gli interessi legali.
  5. La regolarizzazione di cui al comma 1 non rileva ai fini penali.
I  valori  risultanti  dalle variazioni indicate nei commi 2 e 3 sono
riconosciuti,  ai fini civilistici e fiscali, a decorrere dal periodo
di   imposta   1996   e   non   possono  essere  utilizzati  ai  fini
dell'accertamento.  L'imposta  sostitutiva  e'  indeducibile.  Per la
liquidazione,   la  riscossione,  i  rimborsi  e  il  contenzioso  si
applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
  6.  Le  rimanenze  finali indicate negli articoli 59 e 60 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della  Repubblica  22  dicembre  1986, n. 917, relative al periodo di
imposta  1995, da considerare per l'applicazione dei parametri di cui
all'articolo 3, comma 184, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono
assunte  per  un  ammontare  non  superiore  a quello delle esistenze
iniziali   del   periodo   di  imposta  successivo  risultanti  dalla
regolarizzazione.
  7.  Ai  fini  dell'imposta  sul  valore  aggiunto, l'adeguamento ai
parametri  menzionati  nel  comma  6, ai sensi dell'articolo 3, comma
188,  della  legge  28  dicembre  1995,  n.  549, puo' essere operato
mediante  l'integrazione della dichiarazione annuale dell'imposta sul
valore  aggiunto, effettuando il relativo versamento entro il termine
per  la presentazione della dichiarazione dei redditi. In tal caso e'
dovuta  una  maggiorazione  fissa  del  tre  per  cento  a  titolo di
interessi  e  non  si  applicano  soprattasse  e  pene  pecuniarie. I
maggiori  corrispettivi  devono  essere  annotati,  entro il suddetto
termine,  in una apposita sezione del registro previsto dall'articolo
23  o dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633.
  8.  Nei  decreti  di  cui all'articolo 3, comma 186, primo periodo,
della  legge  28 dicembre 1995, n. 549, sono indicate le categorie di
contribuenti  per  le  quali  non  e'  possibile  l'elaborazione  dei
predetti   parametri   in   relazione   al  numero  dei  contribuenti
appartenenti  alla  categoria di attivita' o alle caratteristiche del
processo  produttivo. La disposizione del presente comma si applica a
decorrere dal 1 gennaio 1996.