Art. 6.
                Determinazione del reddito imponibile
 
    1. Sulla base dei parametri sono  determinati  presuntivamente  i
ricavi  di  cui  all'art.  53, ad esclusione di quelli previsti dalle
lettere c) e d) del comma 1, dello stesso articolo, e i  compensi  di
cui all'art. 50, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi.
    2.  Ai  fini  della  determinazione  del  reddito d'impresa e del
reddito  derivante  dall'esercizio  dell'arte  o  della  professione,
l'ammontare  dei  ricavi o dei compensi di cui al comma precedente e'
aumentato degli altri componenti positivi, compresi i ricavi  di  cui
all'art. 53, comma 1, lettere c) e d), del menzionato testo unico, ed
e'   ridotto  dei  componenti  negativi  deducibili.  Ai  fini  della
determinazione degli importi relativi alle voci e alle  variabili  di
cui  agli  articoli  4  e  5  devono  essere considerati i componenti
negativi inerenti all'esercizio dell'attivita' anche se  non  dedotti
in sede di dichiarazione dei redditi.
    3.  Per  le  imprese  che  eseguono  opere,  forniture  e servizi
pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione  ultrannuale
i  ricavi  dichiarati,  da confrontare con quelli presunti in base ai
parametri, vanno aumentati delle rimanenze finali e  diminuiti  delle
esistenze  iniziali  valutate  ai sensi dell'art. 60, commi da 1 a 4,
del testo unico delle imposte sui redditi.