(all. 1 - art. 1)
                                                           ALLEGATO A
1. Ambito di applicazione
Le  disposizioni  del  presente  decreto  si  applicano  allo scarico
deliberato nelle acque del mare o in ambienti ad esso contigui  quali
spiaggie,    lagune  e  stagni  salmastri  e  terrapieni costieri, di
sedimenti provenienti da dragaggi di fondali  di  ambienti  marini  o
salmastri o da dragaggi di terreni litoranei emersi.
Le   presenti   disposizioni   si   applicano  altresi'  a  tutte  le
movimentazioni   di   sedimenti   in   ambito   marino,   quali    ad
esempio,   quelle   connesse   alla   posa   di   cavi   e   condotte
sottomarine.
2. Scarichi non autorizzabili
E' vietato lo scarico in mare di:
- materiali  di  dragaggio   classificabili   come   rifiuti  tossico
   nocivi ai sensi della Delibera del Comitato Interministeriale,  ex
   art. 5  del  D.P.R.  915/82,  27 luglio 1984;
-  materiali    di    dragaggio    che    contengano   i   componenti
   specificati negli Allegati I e II alla Legge 25 gennaio 1979,   n.
   30,   con  particolare  riferimento   a   quelli sottoelencati  ai
   seguenti  punti da 1 a 10,  in quantita', concentrazione  o  stato
   chimico  fisico   tali   da   poter compromettere     l'equilibrio
   produttivo    delle    risorse biologiche  interessanti  la  pesca
   o  l'acquacultura  o  la fruizione delle spiaggie e la balneazione
   o modificare in senso  negativo  le  qualita'  organolettiche   ed
   igienico  sanitarie      delle      produzioni      ittiche      o
   alterare significativamente l'equilibrio ecosistemico esistente:
   1) sostanze organo-alogenate;
   2) mercurio e suoi composti;
   3) cadmio e suoi composti;
   4) antimonio,  arsenico,  berillio,  cromo,  nichel,  piombo,
      rame, selenio, vanadio, zinco e loro composti;
   5) cianuri e fluoruri;
   6) petrolio grezzo ed idrocarburi derivati;
   7) pesticidi e  loro  isomeri  e  sottoprodotti  diversi da
      quelli classificati al punto l);
   8) composti organostannici
   9) rifiuti  ed  altre  materie  fortemente,  mediamente  e
      debolmente   radioattive    come   definite    dall'Agenzia
      Internazionale dell'Energia Atomica (I.A.E.A.);
   10) microrganismi potenzialmente nocivi.
3. Scarichi autorizzabili
Fatti  salvi  i  divieti   di   cui   al   precedente   punto   2   e
subordinatamente      all'esito      favorevole   delle     procedure
istruttorie   di  seguito   indicate puo' essere  consentito,  dietro
esplicita   autorizzazione,   lo  scarico  a  mare  di materiali   di
dragaggio,    quando    ne    sia    dimostrata  l'impossibilita'  di
deposizione o utilizzo a terra con minori rischi ambientali.
4. Domanda di autorizzazione
La  domanda  di  autorizzazione  per  le  attivita' di cui al punto 1
relative ai materiali di  cui  al  precedente  punto  3  deve  essere
presentata  al  Ministero  dell'Ambiente  -  Servizio per la   tutela
delle  acque,  la   disciplina   dei   rifiuti,   il risanamento  del
suolo e la prevenzione dell'inquinamento di natura fisica (di seguito
denominato   Servizio   A.R.S.),   per   il   tramite  del  Capo  del
Compartimento Marittimo nel cui ambito  avvengono  le  operazioni  di
escavo  di cui al presente Decreto, sentito il Capo del Compartimento
Marittimo nella cui giurisdizione ricade la zona di scarico, nel caso
in cui questa sia ubicata in Compartimento diverso da quello  da  cui
provengono i materiali da scaricare.
Tale istanza dovra' essere avanzata:
-   nel   caso   di   dragaggi   portuali,  dagli  aventi  titolo  al
   mantenimento/ripristino  dell'operativita'  del  porto  e/o  degli
   accosti,
-  nel  caso  di  posa  di  cavi  e condotte sottomarine dal titolare
   dell'intervento  per  il   quale   si   rende necessaria  la  posa
   medesima.
-  nel  caso  di ripascimento di litorali, dal Sindaco del Comune del
   sito nel quale ha luogo il ripascimento.
L'istanza deve essere corredata  delle  informazioni  indicate  nelle
schede  tecniche  riportate  negli allegati B/1 o B/2.  Nel  caso  di
utilizzo   dei   materiali   di    dragaggio    per  ripascimento  di
litorali,      dovra'   essere  acquisito,  ai  fini  del    rilascio
dell'autorizzazione,  anche  il  parere  del competente  ufficio  del
Genio   Civile   Opere  Marittime  nonche'  quello  delle  competenti
Amministrazioni locali del sito di ripascimento.
5. Attivita' istruttoria
L'istruttoria e' destinata ad acquisire e  conseguentemente  valutare
i   dati   relativi     alla  caratterizzazione,  chimica,  fisica  e
microbiologica del materiale di dragaggio,    alla  individuazione  e
caratterizzazione  della zona di discarica ed  ogni   altro  elemento
necessario  a   garantire   la compatibilita'   dello   scarico   con
la    tutela   dell'ambiente marino,   delle   coste  e  del  demanio
marittimo  nonche'  la sicurezza della navigazione ed ogni altro  uso
legittimo del mare.
L'individuazione    dell'area    dragaggio    e'   effettuata   anche
tenendo operativo triennale di cui al comma   10 dell'art. 5    della
Legge    28    gennaio   1994,   n. 84   predisposto   dall'Autorita'
portuale,  fatti salvi  in ogni caso i divieti di cui  al  successivo
punto 9 del presente Allegato A.
L'istruttoria   e'   iata   dal  Capo  del   Compartimento marittimo,
sulla base delle istanze pervenute. Espletate le necessarie verifiche
istruttorie di propria competenza, lo stesso sottopone  al  Ministero
dell'Ambiente  Servizio  A.R.S.   la   proposta   relativa   al    di
autorizzazione corredata della documentazione raccolta.
Il  Ministero  dell'Ambiente,   nell'esame  delle  istanze trasmesse,
ed in particolare nella valutazione, sulla base delle   sopraindicate
caratterizzazioni,     degli     aspetti  ambientali  connessi,  puo'
avvalersi  dei  seguenti Organismi:  Istituto di Ricerca  sulle Acque
del  Consiglio Nazionale delle Ricerche,    Laboratorio  Centrale  di
Idrobiologia  del  Ministero  delle  Risorse  Agricole,  Alimentari e
Forestali, Istituto Centrale per la Ricerca Scientifica e Tecnologica
Applicata   al   Mare   del   Ministero    dell'Ambiente,    Istituto
Superiore    di    Sanita',    Agenzia    Nazionale   di   Protezione
dell'Ambiente.
6. Autorizzazione
L'autorizzazione allo  scarico in mare e'   rilasciata dal  Ministero
dell'Ambiente ai sensi dell'art. 4 della legge 8 luglio 1986, n. 349,
su proposta del Capo del Compartimento marittimo competente.
Il   decreto   di   autorizzazione   allo   scarico   ad indicare gli
eventuali  controlli,   da   effettuarsi   a   spese   del   titolare
dell'autorizzazione  stessa,  diretti  ad accertare il rispetto delle
prescrizioni disposte al fine di garantire  la  compatibilita'  dello
scarico dei materiali con la tutela dell'ambiente.
L'autorizzazione  e'  rilasciata  nei  termini  temporali  di  cui al
decreto 16  giugno  1994,  n.  527  come  modificato  dall'avviso  di
rettifica  pubblicato  sulla  G.U.  -  serie  generale - n. 256 del 2
novembre 1994.
L'autorizzazione puo' essere modificata sospesa o revocata a giudizio
insindacabile  del  Ministero  dell'Ambiente,    sulla  base  di  una
adeguata  e  circostanziale motivazione quale l'inosservanza    delle
prescrizioni   del   decreto   di autorizzazione e comunque in  tutti
i  casi  in  cui  risulti obiettivamente     non     garantita     la
compatibilita'         delle   operazioni   svolte    dal    titolare
dell'autorizzazione  con  la tutela dell'ambiente marino e/o dei suoi
usi legittimi.
In questi  casi  ed  ove  sussistano  condizioni  indilazionabili  di
emergenza,  il  Capo  del  Compartimento  Marittimo  competente  puo'
procedere  autonomamente  alla  sospensione  a   tempo  indeterminato
dell'autorizzazione,     dandone  immediata  e motivata comunicazione
al Ministero dell'Ambiente - Servizio R.S.  - il quale  provvede,  se
del caso,  con successive disposizioni, a prescrivere la revoca della
sospensione  o/e  la  modifica  dell'autorizzazione, ovvero la revoca
definitiva della stessa.
 7. Procedura d'urgenza
Nel caso di materiali provenienti  da  dragaggi  da  effettuarsi  con
urgenza  per  il ripristino del passo marittimo di accesso al  porto,
ostruito  in  tutto  o  in  parte  a  seguito  di mareggiate, il Capo
del Compartimento trasmette al Ministero dell'Ambiente Sevizio A.R.S.
la  richiesta  di  autorizzazione  corredata  delle  informazioni  di
seguito  indicate  avanzando  la  formale  proposta  per  il rilascio
dell'autorizzazione:
- coordinate  e  planimetria  della  zona  di   scarico,  nell'ambito
   di    aree    idonee    preventivamente individuate;
- quantitativo dei materiali da scaricare;
- tempi di esecuzione dell'intervento;
- planimetria della zona di escavo;
-  notizie    riguardanti   eventuali   incidenti   occorsi nell'area
   che   abbiano   determinato   inquinamento   dei  sedimenti      e
   relative     determinazioni    analitiche effettuate sui sedimenti
   stessi;
- dichiarazione  del  Capo  del  Compartimento  marittimo  attestante
   l'effettivo sussistere delle sopraindicate ragioni di urgenza.
8. Vigilanza e controlli
Il  coordinamento  delle  funzioni di vigilanza e controllo di cui al
punto  6  del  presente  Allegato  A  e'  assicurato  dal  Capo   del
Compartimento marittimo competente.
I   controlli   sono  effettuati  dagli  Organismi  tecnici  pubblici
competenti  (U.S.L.  o,  ove  gia'  operative,  la  Agenzie Regionali
per L'Ambiente). In caso di  dichiarata  o  accertata  impossibilita'
operativa    da  parte  di    tali    strutture pubbliche, i predetti
controlli  possono  essere  effettuati  da  Istituti      scientifici
pubblici   specializzati.   I   analitici con relativo parere debbono
essere trasmessi al Capo del Compartimento Marittimo e  da  questo  a
sua  volta,  in originale,   al   Ministero  dell'Ambiente  -  A.R.S.
unitamente   alle   informazioni   relative    agli    esiti    della
vigilanza e dei controlli come sopra effettuati.
9. Scarico in aree protette e sensibili
La  zona di scarico non puo' ricadere nelle aree protette o sensibili
cosi' come di seguito definite.
Aree protette:
- aree archeologiche marine di cui alla legge 1 giugno 1939 n. 1089 e
   all'art. l della legge 8 agosto 1985, n. 431;
- zone marine di tutela biologica di cui al D.P.R.  2 ottobre   1968,
   n. 1639,  di attuazione della legge  14 luglio 1965, n. 963;
-  zone  marine  di  ripopolamento  di cui all'art. 17 della legge 17
   febbraio 1982, n. 41;
- zone marine e costiere elencate all'art. 31 della legge 31 dicembre
   1982,  n.  979,  cosi'  come  perimetrate,  in  via   provvisoria,
   dall'allegato  alla  circolare  n.  2  del 31 gennaio   1987   del
   Ministro  della  Marina  Mercantile nonche' quelle   istituite  ai
   sensi dell'art. 18  della legge 6 dicembre 1991, n. 394;
-  aree  protette  territoriali  costiere (parchi e riserve naturali,
   nazionali  e  regionali)   individuate  o istituite in forza della
   legge 6 dicembre 1991, n. 394 ovvero   da    leggi    statali    o
   regionali    o    comunque vincolate     da    altri provvedimenti
   amministrativi attuativi.
Aree sensibili:
- la fascia delle 3 miglia marine dalla linea di costa o  dal  limite
   delle  aree  protette  indicate  nel  'comma 1; per   le   riserve
   naturali  marine  tale  limite  sara' quello  definitivo  indicato
   nel   decreto   istitutivo   o   da   eventuali  provvedimenti  di
   salvaguardia;
- praterie di fanerogame marine, ovunque ubicate.
La  scelta   delle   zone   di   scarico   dovra'   comunque   essere
effettuata  in  modo che lo scarico stesso avvenga a distanza tale da
non influenzare, anche indirettamente:
- aree protette;
- ecosistemi  fragili    (es.    formazioni  di   fanerogame  marine,
   zone lagunari) e specie protette;
-  uso  protetto  delle  risorse  marine   (balneazione, maricoltura,
   pesca).
Salvo che nei  casi  di  opere  di  ripascimento  o  di  altre  opere
specificamente  autorizzate,  la scelta della zona di scarico in mare
dovra'  inoltre  essere  effettuata  nel  rispetto   delle   seguenti
condizioni:
-  distanza  dalla  costa  non  inferiore a 3 miglia; profondita' dei
   fondali non inferiore a 50 metri (fatta
- eccezione per l'Alto e Medio Adriatico);
- superficie dell'area di scarico sufficientemente estesa in rapporto
   alla quantita' dei materiali da scaricare.
Dovra'  altresi'  essere  evitata  la  scelta  di zone all'interno di
ambienti  costieri parzialmente confinati  o di  areali marini per  i
quali    sussistano   manifestazioni   evidenti   di   compromissione
ambientale.
In  prossimita'  di    grandi  complessi    portuali  dovra'   essere
individuata  piu' di una zona di scarico al fine di poter disporre di
una alternativa in caso di "saturazione" del sito prescelto.
Nel caso di  operazioni di posa di condotte  e  cavi  che  comportino
l'attraversamento   di   aree  sensibili, dovranno essere valutate le
opportune ipotesi alternative di modifica del  tracciato  e,  qualora
questa   non   fosse   possibile, dovranno    essere    previsti    i
necessari    interventi    atti    a minimizzare   gli   effetti   di
disturbo ed a  ottimizzare    i  controlli  ambientali.  In  caso  di
necessita',  il  provvedimento  di autorizzazione potra' prevedere il
ripristino dei siti alterati.
10. Regime transitorio
Le autorizzazioni regolarmente concesse per le operazioni di  cui  al
punto  1)  in  corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del
presente Decreto si intendono confermate.  Per i progetti concernenti
le operazioni di cui al punto 1), per   i   quali,   alla   data   di
pubblicazione    del    presente  decreto, sia stata inoltrata, dalla
competente Capitaneria di porto, istanza di autorizzazione di scarico
a mare dei materiali dalle stesse derivanti, varranno le prescrizioni
della    Delibera    C.I.T.A.I.    26    novembre    1980.