Art. 4.
  Impiego eccezionale di autobus destinati al servizio  di  linea  in
servizio di noleggio con conducente.
  Gli autobus destinati al servizio di linea possono essere impiegati
in  servizio  di  noleggio con conducente al verificarsi di una delle
seguenti circostanze:
    a) guasto meccanico, incendio o furto di autobus immatricolato in
servizio di noleggio ovvero vendita, demolizione  o  distruzione  del
medesimo;
    b) esigenze di mercato che comportano un potenziamento temporaneo
dei  servizi di noleggio in quanto collegate a manifestazioni sociali
di  rilevanza   nazionale   ovvero   di   ampia   risonanza   locale,
manifestazioni sportive, culturali, fieristiche, religiose e simili;
    c) assenza od insufficienza temporanea di licenze di noleggio nel
comune  in  cui  l'utenza  deve  essere  prelevata, in relazione alle
esigenze di traffico ivi, in  tal  senso,  presenti.  L'insufficienza
delle  licenze  di noleggio deve risultare da apposita certificazione
rilasciata dalla  regione  competente  limitatamente  ad  un  periodo
massimo di tre mesi.
  L'ente  concedente  la  linea  (comune,  provincia, regione, Stato)
sulla quale e' adibito l'autobus da destinare al servizio di noleggio
con conducente rilascia l'autorizzazione per il diverso utilizzo  del
veicolo purche' non sia pregiudicata la regolarita' del servizio.