Art. 4. Impiego eccezionale di autobus destinati al servizio di linea in servizio di noleggio con conducente. Gli autobus destinati al servizio di linea possono essere impiegati in servizio di noleggio con conducente al verificarsi di una delle seguenti circostanze: a) guasto meccanico, incendio o furto di autobus immatricolato in servizio di noleggio ovvero vendita, demolizione o distruzione del medesimo; b) esigenze di mercato che comportano un potenziamento temporaneo dei servizi di noleggio in quanto collegate a manifestazioni sociali di rilevanza nazionale ovvero di ampia risonanza locale, manifestazioni sportive, culturali, fieristiche, religiose e simili; c) assenza od insufficienza temporanea di licenze di noleggio nel comune in cui l'utenza deve essere prelevata, in relazione alle esigenze di traffico ivi, in tal senso, presenti. L'insufficienza delle licenze di noleggio deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla regione competente limitatamente ad un periodo massimo di tre mesi. L'ente concedente la linea (comune, provincia, regione, Stato) sulla quale e' adibito l'autobus da destinare al servizio di noleggio con conducente rilascia l'autorizzazione per il diverso utilizzo del veicolo purche' non sia pregiudicata la regolarita' del servizio.