ALLEGATO Art. 1. La Fondazione Cassa di risparmio di Mirandola - di seguito chiamata anche Fondazione - e' un ente con piena capacita' di diritto pubblico e privato sottoposto alla vigilanza del Ministero del tesoro. Essa e' regolata dalla normativa sugli enti conferenti e dal presente statuto. La Fondazione trae origine dalla ristrutturazione della Cassa di risparmio di Mirandola in applicazione della legge 30 luglio 1990, n. 218, e del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356. La Fondazione ha durata illimitata ed ha sede in Mirandola. Art. 2. La Fondazione persegue, oltre alle originarie finalita' di assistenza e di tutela delle categorie sociali piu' deboli, finalita' d'interesse pubblico e di utilita' sociale preminentemente nei settori della ricerca scientifica, della sanita', della cultura e dell'arte. In tali settori la Fondazione opera promuovendo e diffondendo lo spirito di solidarieta' e contribuendo allo sviluppo economico della zona in cui opera. Gli interventi finanziari della Fondazione sono prevalentemente preordinati alla realizzazione di programmi pluriennali, adottati con delibere del consiglio che individuano periodicamente i settori nei quali saranno impiegati i fondi rivenienti dalla gestione del patrimonio. La Fondazione puo' inoltre assumere, in seguito a lasciti e donazioni, la gestione di patrimoni finalizzati a specifiche destinazioni nei settori d'intervento. La Fondazione, in rispetto alle proprie origini, destina l'attivita' sopraindicata alla zona in cui operava la Cassa di risparmio di Mirandola. Potranno, altresi', effettuarsi interventi anche in altre zone. Nello svolgimento della propria attivita', la Fondazione puo' compiere operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari, nei limiti di legge e del presente statuto. Art. 3. La Fondazione, fin tanto che ne sia titolare, amministra la partecipazione nella societa' per azioni da essa derivata e puo' possedere partecipazioni nel capitale di imprese bancarie o finanziarie diverse dalla societa' per azioni conferitaria nei limiti previsti dalle norme vigenti. Art. 4. Per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali la Fondazione puo' utilizzare: a) redditi derivanti dalla gestione del proprio patrimonio, detratte le spese di funzionamento e gli accantonamenti di cui al secondo comma del presente articolo; b) eventuali liberalita' non destinate a patrimonio; c) redditi di natura straordinaria da destinarsi ai sensi di legge. Fino al momento in cui la Fondazione conservera' il controllo della societa' bancaria conferitaria di cui al precedente articolo, essa provvedera' ad accantonare una quota del 10 per cento dei proventi derivanti dalla partecipazione nella Cassa di risparmio di Mirandola S.p.a. in apposita riserva finalizzata alla sottoscrizione di eventuali aumenti di capitale della predetta societa' conferitaria. La riserva puo' essere investita in titoli della societa' conferitaria e/o in titoli emessi o garantiti dallo Stato. Art. 6. Il patrimonio della Fondazione, costituito inizialmente dalla partecipazione nella societa' bancaria derivata e dalle attivita' non conferite, si incrementa per effetto di accantonamenti a riserva di qualunque specie, liberalita' a qualsiasi titolo pervenute ed esplicitamente destinate ad accrescimento del patrimonio, avanzi di gestione non trasferiti agli esercizi successivi. I proventi derivanti dalla cessione delle azioni della societa' conferitaria sono impiegati in un'ottica di diversificazione dei rischi, secondo le modalita' previste dalla vigente normativa. Art. 7. Sono organi della Fondazione: 1) il consiglio di amministrazione; 2) il presidente; 3) il collegio dei sindaci; 4) il segretario generale. Art. 8. Il consiglio d'amministrazione e' composto da 9 consiglieri cosi' nominati: n. 2 dal comune di Mirandola; n. 1 dalla camera di commercio di Modena; n. 3 dall'Acri; n. 3 dall'Associazione federativa tra casse e monti dell'Emilia-Romagna. I membri del consiglio d'amministrazione devono essere scelti tra persone di particolare esperienza nei settori in cui la Fondazione svolge la sua attivita' istituzionale e che, comunque, favoriscano la rappresentativita' degli interessi connessi ai settori d'intervento. I membri del consiglio d'amministrazione devono possedere i requisiti di onorabilita' previsti dalle disposizioni vigenti per gli incarichi bancari. La nomina non comporta rappresentanza nell'organo amministrativo della Fondazione degli enti dai quali proviene la nomina stessa. Non possono ricoprire la carica di consigliere coloro che, in qualsiasi momento, vengano a trovarsi in una delle situazioni d'incompatibilita' previste dalla legge o dal presente statuto, ovvero perdano i requisiti in quest'ultimo previsti, nonche' i dipendenti in servizio della Fondazione o della societa' bancaria derivata. La decadenza opera immediatamente con dichiarazione del consiglio d'amministrazione. Decade altresi' il consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga per tre volte consecutive alle riunioni del consiglio. Art. 9. I consiglieri durano in carica 4 anni e sono rieleggibili. Il presidente e il vice presidente sono nominati dal consiglio d'amministrazione fra i propri componenti. I consiglieri nominati in sostituzione di coloro che sono venuti a mancare per morte, dimissioni o altre cause devono possedere i requisiti soggettivi richiesti per l'appartenenza all'organo di amministrazione; essi restano in carica per la durata del mandato dei loro predecessori. In ipotesi di mancata attivazione degli organi competenti per le nomine trovano applicazione le disposizioni della legge 16 gennaio 1994, n. 444. Art. 11. Il consiglio si riunisce di regola una volta al mese. Puo' essere, altresi', convocato ove il presidente lo ritenga necessario o ne facciano richiesta almeno tre consiglieri o il collegio dei sindaci. Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno e, salvo i casi d'urgenza, essere spediti per raccomandata o per telegramma, telex o telefax, almeno 3 giorni prima della riunione. Il consiglio si ritiene in ogni caso validamente riunito qualora intervenga la totalita' dei consiglieri. Art. 12. Per la validita' della riunione e' necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parita' prevale il voto di chi presiede. Per le modifiche statutarie e del regolamento e' richiesta la maggioranza qualificata dei due terzi del consiglio. Le adunanze sono presiedute dal presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente. In caso di assenza o impedimento di entrambi, dal consigliere piu' anziano d'eta'. Il presidente firma i verbali delle adunanze consiliari e puo' assegnare le funzioni di segretario del consiglio al segretario generale o ad altra persona allo scopo designata. Quando le votazioni abbiano ad oggetto le persone, il presidente puo' disporre che si svolgano a scrutinio segreto, salvo che avvengano per unanime acclamazione. Gli estratti e le copie dei verbali delle adunanze certificati conformi dal presidente o autenticati da un notaio hanno la stessa efficacia probatoria degli originali. Art. 13. Il presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Il presidente: convoca e presiede il consiglio d'amministrazione, proponendo le materie da trattare; sorveglia il buon andamento della Fondazione; adotta in caso d'urgenza ogni provvedimento necessario, su proposta o d'intesa con il segretario generale, riferendo al consiglio alla prima adunanza. In caso di assenza o impedimento del presidente le sue funzioni sono svolte dal vice presidente e, in caso di assenza o impedimento anche di questo, dal consigliere anziano. Art. 14. Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi, nominati uno dal comune di Mirandola, uno dall'Acri ed uno dalla Associazione federativa tra casse e monti dell'Emilia-Romagna scelti fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili. Essi durano in carica un triennio e sono rieleggibili. Il collegio sindacale vigila sull'osservanza delle norme di legge e regolamentari, controlla la regolare tenuta della contabilita', la corrispondenza dei bilanci alle risultanze contabili, il rispetto delle norme per la redazione dei bilanci. Il collegio sindacale redige apposita relazione al bilancio preventivo e consuntivo. Tale relazione e' allegata al bilancio. Il collegio sindacale, all'atto dell'insediamento, elegge il presidente del collegio stesso. Art. 15. Al presidente, al vice presidente, ai componenti del consiglio d'amministrazione e del collegio sindacale spetta - oltre al rimborso delle spese, anche in misura forfettaria - un'indennita' di carica. La misura dell'indennita' di carica e' determinata dal consiglio d'amministrazione entro i limiti indicati dal Ministro del tesoro. Art. 16. I componenti del consiglio d'amministrazione e del collegio sindacale non possono coprire cariche nella societa' bancaria conferitaria e nelle societa' o enti del relativo gruppo bancario, fatte salve le deroghe previste dalla vigente normativa. Art. 17. Il segretario generale: 1) e' nominato dal consiglio d'amministrazione; 2) organizza e sovrintende a tutta l'attivita' della Fondazione; 3) esegue tutti gli atti per i quali abbia avuto delega dal consiglio d'amministrazione; 4) firma la corrispondenza e gli atti ordinari con facolta' di delega al personale; 5) ove richiesto dal presidente del consiglio d'amministrazione, assolve a funzioni di segretario del consiglio medesimo. Art. 18. L'esercizio inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre. I progetti di bilancio consuntivo e preventivo sono approvati dal consiglio d'amministrazione rispettivamente entro il 30 giugno ed entro il 30 settembre di ogni anno. Il bilancio preventivo deve precisare la ripartizione delle risorse disponibili tra i settori d'intervento, indicando le categorie di iniziative da sovvenzionare e le tipologie dei soggetti beneficiari. I bilanci sono inviati, entro dieci giorni, al Ministro del tesoro e si intendono da questi approvati ove non pervengano rilievi entro sessanta giorni dalla loro ricezione. Il bilancio preventivo fissa i limiti di spesa con distinto riferimento alle spese di funzionamento e a quelle direttamente destinate al perseguimento delle finalita' istituzionali. Il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo sono strutturati in modo da fornire una chiara rappresentazione del patrimonio e della situazione economico-finanziaria della Fondazione. La relazione che accompagna i bilanci deve, tra l'altro, illustrare la politica degli accantonamenti e degli investimenti, con particolare riguardo al mantenimento della sostanziale integrita' economica della Fondazione. Una quota pari ad un quindicesimo dei proventi, al netto delle spese di funzionamento e dell'accantonamento alla riserva per sottoscrizione di aumenti di capitale della societa' conferitaria di cui al precedente art. 4, e' destinata agli scopi previsti dall'art. 15, primo comma, della legge 11 agosto 1991, n. 266, e relative disposizioni attuative. Art. 19. Con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, e' disposta la liquidazione della Fondazione: 1) quando lo scopo e' stato raggiunto ovvero l'ente si trova nell'impossibilita' di perseguirlo; 2) quando si sono verificate perdite del patrimonio di eccezionale gravita'; 3) quando risultino gravi e ripetute violazioni della legge e dello statuto. La liquidazione puo', altresi', essere disposta allorche' ne faccia motivata richiesta unanime il consiglio d'amministrazione della Fondazione. In caso di liquidazione della Fondazione, il patrimonio netto che residua dopo soddisfatte tutte le obbligazioni deve essere destinato alla realizzazione di opere di pubblica utilita' a vantaggio delle popolazioni del territorio nel quale operava l'ente originario. La procedura di liquidazione e' regolata dalle norme del libro I, titolo II, capo II del codice civile e relative disposizioni di attuazione, salvo che, ricorrendo particolari ragioni d'interesse generale, il decreto del Ministro del tesoro di cui al primo comma abbia stabilito che il procedimento di liquidazione sia regolato dalle disposizioni di cui al titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Art. 20. Norma transitoria Le funzioni di segretario generale della Fondazione nella fase di attuazione della direttiva 18 novembre 1994, e successive modificazioni, sono svolte dal direttore generale della societa' bancaria conferitaria.