(all. 1 - art. 1)
                                                             ALLEGATO
                               Art. 1.
   La Fondazione  Cassa  di  risparmio  di  Mirandola  -  di  seguito
chiamata anche Fondazione - e' un ente con piena capacita' di diritto
pubblico  e  privato  sottoposto  alla  vigilanza  del  Ministero del
tesoro. Essa e' regolata dalla normativa sugli enti conferenti e  dal
presente statuto.
   La  Fondazione  trae origine dalla ristrutturazione della Cassa di
risparmio di Mirandola in applicazione della legge 30 luglio 1990, n.
218, e del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356.
   La Fondazione ha durata illimitata ed ha sede in Mirandola.
                               Art. 2.
  La  Fondazione  persegue,  oltre  alle  originarie   finalita'   di
assistenza e di tutela delle categorie sociali piu' deboli, finalita'
d'interesse  pubblico  e  di  utilita'  sociale  preminentemente  nei
settori della ricerca scientifica, della  sanita',  della  cultura  e
dell'arte.   In  tali  settori  la  Fondazione  opera  promuovendo  e
diffondendo lo spirito di solidarieta' e contribuendo  allo  sviluppo
economico della zona in cui opera.
  Gli  interventi  finanziari  della  Fondazione sono prevalentemente
preordinati alla realizzazione di programmi pluriennali, adottati con
delibere del consiglio che individuano periodicamente i  settori  nei
quali  saranno  impiegati  i  fondi  rivenienti  dalla  gestione  del
patrimonio.
   La Fondazione puo'  inoltre  assumere,  in  seguito  a  lasciti  e
donazioni,   la   gestione  di  patrimoni  finalizzati  a  specifiche
destinazioni nei settori d'intervento.
   La  Fondazione,  in  rispetto  alle   proprie   origini,   destina
l'attivita'  sopraindicata  alla  zona  in  cui  operava  la Cassa di
risparmio di Mirandola. Potranno,  altresi',  effettuarsi  interventi
anche in altre zone.
   Nello  svolgimento  della  propria  attivita',  la Fondazione puo'
compiere   operazioni   finanziarie,   commerciali,   immobiliari   e
mobiliari, nei limiti di legge e del presente statuto.
                               Art. 3.
   La  Fondazione,  fin  tanto  che  ne  sia  titolare, amministra la
partecipazione nella societa' per azioni  da  essa  derivata  e  puo'
possedere   partecipazioni   nel   capitale  di  imprese  bancarie  o
finanziarie diverse dalla societa' per azioni conferitaria nei limiti
previsti dalle norme vigenti.
                               Art. 4.
   Per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali la Fondazione
puo' utilizzare:
    a) redditi  derivanti  dalla  gestione  del  proprio  patrimonio,
detratte  le  spese  di  funzionamento e gli accantonamenti di cui al
secondo comma del presente articolo;
     b) eventuali liberalita' non destinate a patrimonio;
    c) redditi di natura straordinaria  da  destinarsi  ai  sensi  di
legge.
   Fino  al  momento  in  cui  la Fondazione conservera' il controllo
della societa' bancaria conferitaria di cui al  precedente  articolo,
essa  provvedera'  ad  accantonare  una  quota  del  10 per cento dei
proventi derivanti dalla partecipazione nella Cassa di  risparmio  di
Mirandola  S.p.a. in apposita riserva finalizzata alla sottoscrizione
di  eventuali   aumenti   di   capitale   della   predetta   societa'
conferitaria.  La  riserva  puo'  essere  investita  in  titoli della
societa' conferitaria e/o in titoli emessi o garantiti dallo Stato.
                               Art. 6.
   Il patrimonio  della  Fondazione,  costituito  inizialmente  dalla
partecipazione nella societa' bancaria derivata e dalle attivita' non
conferite,  si  incrementa per effetto di accantonamenti a riserva di
qualunque  specie,  liberalita'  a  qualsiasi  titolo  pervenute   ed
esplicitamente  destinate  ad accrescimento del patrimonio, avanzi di
gestione non trasferiti agli esercizi successivi.
   I proventi derivanti dalla cessione delle  azioni  della  societa'
conferitaria  sono  impiegati  in  un'ottica  di diversificazione dei
rischi, secondo le modalita' previste dalla vigente normativa.
                               Art. 7.
   Sono organi della Fondazione:
    1) il consiglio di amministrazione;
    2) il presidente;
    3) il collegio dei sindaci;
    4) il segretario generale.
                               Art. 8.
   Il consiglio d'amministrazione e' composto da 9 consiglieri  cosi'
nominati:
    n. 2 dal comune di Mirandola;
    n. 1 dalla camera di commercio di Modena;
    n. 3 dall'Acri;
    n.   3   dall'Associazione   federativa   tra   casse   e   monti
dell'Emilia-Romagna.
   I membri del consiglio d'amministrazione devono essere scelti  tra
persone  di  particolare  esperienza nei settori in cui la Fondazione
svolge la sua attivita' istituzionale e che, comunque, favoriscano la
rappresentativita' degli interessi connessi ai settori  d'intervento.
I membri del consiglio d'amministrazione devono possedere i requisiti
di onorabilita' previsti dalle disposizioni vigenti per gli incarichi
bancari.
   La  nomina  non comporta rappresentanza nell'organo amministrativo
della Fondazione degli enti dai quali proviene la nomina stessa.
   Non possono ricoprire la carica  di  consigliere  coloro  che,  in
qualsiasi  momento,  vengano  a  trovarsi  in  una  delle  situazioni
d'incompatibilita' previste  dalla  legge  o  dal  presente  statuto,
ovvero  perdano  i  requisiti  in  quest'ultimo  previsti,  nonche' i
dipendenti in servizio della Fondazione  o  della  societa'  bancaria
derivata.  La  decadenza  opera  immediatamente con dichiarazione del
consiglio d'amministrazione.  Decade  altresi'  il  consigliere  che,
senza  giustificato  motivo, non intervenga per tre volte consecutive
alle riunioni del consiglio.
                               Art. 9.
   I consiglieri durano in carica 4 anni e sono rieleggibili.
   Il presidente e il vice presidente  sono  nominati  dal  consiglio
d'amministrazione fra i propri componenti.
   I consiglieri nominati in sostituzione di coloro che sono venuti a
mancare  per  morte,  dimissioni  o  altre  cause  devono possedere i
requisiti  soggettivi  richiesti  per  l'appartenenza  all'organo  di
amministrazione; essi restano in carica per la durata del mandato dei
loro predecessori.
  In  ipotesi  di  mancata attivazione degli organi competenti per le
nomine trovano applicazione le disposizioni della  legge  16  gennaio
1994, n. 444.
                              Art. 11.
   Il consiglio si riunisce di regola una volta al mese.
   Puo'  essere,  altresi',  convocato  ove  il presidente lo ritenga
necessario o ne  facciano  richiesta  almeno  tre  consiglieri  o  il
collegio dei sindaci.
   Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno e,
salvo  i  casi  d'urgenza,  essere  spediti  per  raccomandata  o per
telegramma, telex o telefax, almeno 3 giorni prima della riunione.
  Il consiglio si ritiene in ogni caso  validamente  riunito  qualora
intervenga la totalita' dei consiglieri.
                              Art. 12.
   Per  la  validita'  della riunione e' necessaria la presenza della
maggioranza dei consiglieri.
   Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di
parita' prevale il voto di chi presiede.
  Per le modifiche statutarie  e  del  regolamento  e'  richiesta  la
maggioranza qualificata dei due terzi del consiglio.
  Le  adunanze  sono  presiedute  dal  presidente  e,  in caso di sua
assenza o impedimento, dal vice presidente.  In  caso  di  assenza  o
impedimento di entrambi, dal consigliere piu' anziano d'eta'.
   Il  presidente  firma  i  verbali delle adunanze consiliari e puo'
assegnare le funzioni  di  segretario  del  consiglio  al  segretario
generale o ad altra persona allo scopo designata.
   Quando  le  votazioni abbiano ad oggetto le persone, il presidente
puo'  disporre  che  si  svolgano  a  scrutinio  segreto,  salvo  che
avvengano per unanime acclamazione.
  Gli  estratti  e  le  copie  dei verbali delle adunanze certificati
conformi dal presidente o autenticati da un notaio  hanno  la  stessa
efficacia probatoria degli originali.
                              Art. 13.
   Il  presidente  ha  la  legale  rappresentanza della Fondazione di
fronte ai terzi ed in giudizio.
   Il presidente:
    convoca e presiede il consiglio d'amministrazione, proponendo  le
materie da trattare;
    sorveglia il buon andamento della Fondazione;
    adotta  in  caso  d'urgenza  ogni  provvedimento  necessario,  su
proposta  o  d'intesa  con  il  segretario  generale,  riferendo   al
consiglio alla prima adunanza.
   In  caso  di  assenza o impedimento del presidente le sue funzioni
sono svolte dal vice presidente e, in caso di assenza  o  impedimento
anche di questo, dal consigliere anziano.
                              Art. 14.
   Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi, nominati
uno  dal comune di Mirandola, uno dall'Acri ed uno dalla Associazione
federativa tra casse  e  monti  dell'Emilia-Romagna  scelti  fra  gli
iscritti  nel  registro dei revisori contabili. Essi durano in carica
un triennio e sono rieleggibili.
   Il  collegio sindacale vigila sull'osservanza delle norme di legge
e regolamentari, controlla la regolare tenuta della contabilita',  la
corrispondenza  dei  bilanci  alle  risultanze contabili, il rispetto
delle norme per la redazione dei bilanci.
   Il  collegio  sindacale  redige  apposita  relazione  al  bilancio
preventivo  e  consuntivo. Tale relazione e' allegata al bilancio. Il
collegio sindacale, all'atto dell'insediamento, elegge il  presidente
del collegio stesso.
                              Art. 15.
   Al  presidente,  al  vice  presidente, ai componenti del consiglio
d'amministrazione e del collegio sindacale spetta - oltre al rimborso
delle spese, anche in misura forfettaria - un'indennita' di carica.
  La misura dell'indennita' di carica e'  determinata  dal  consiglio
d'amministrazione entro i limiti indicati dal Ministro del tesoro.
                              Art. 16.
   I  componenti  del  consiglio  d'amministrazione  e  del  collegio
sindacale  non  possono  coprire  cariche  nella  societa'   bancaria
conferitaria  e  nelle  societa' o enti del relativo gruppo bancario,
fatte salve le deroghe previste dalla vigente normativa.
                              Art. 17.
  Il segretario generale:
    1) e' nominato dal consiglio d'amministrazione;
    2) organizza e sovrintende a tutta l'attivita' della Fondazione;
    3) esegue tutti gli atti per  i  quali  abbia  avuto  delega  dal
consiglio d'amministrazione;
    4)  firma  la  corrispondenza e gli atti ordinari con facolta' di
delega al personale;
    5) ove richiesto dal presidente del consiglio  d'amministrazione,
assolve a funzioni di segretario del consiglio medesimo.
                              Art. 18.
   L'esercizio inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre.
   I  progetti di bilancio consuntivo e preventivo sono approvati dal
consiglio d'amministrazione rispettivamente entro  il  30  giugno  ed
entro il 30 settembre di ogni anno.
  Il bilancio preventivo deve precisare la ripartizione delle risorse
disponibili  tra  i  settori  d'intervento, indicando le categorie di
iniziative da sovvenzionare e le tipologie dei soggetti beneficiari.
   I bilanci sono inviati, entro dieci giorni, al Ministro del tesoro
e si intendono da questi approvati ove non pervengano  rilievi  entro
sessanta giorni dalla loro ricezione.
   Il  bilancio  preventivo  fissa  i  limiti  di  spesa con distinto
riferimento alle spese  di  funzionamento  e  a  quelle  direttamente
destinate al perseguimento delle finalita' istituzionali. Il bilancio
preventivo  e  il  bilancio  consuntivo  sono  strutturati in modo da
fornire una chiara rappresentazione del patrimonio e della situazione
economico-finanziaria della Fondazione.
   La  relazione  che  accompagna  i  bilanci  deve,   tra   l'altro,
illustrare la politica degli accantonamenti e degli investimenti, con
particolare  riguardo  al  mantenimento  della sostanziale integrita'
economica della Fondazione.
   Una quota pari ad un quindicesimo dei  proventi,  al  netto  delle
spese   di  funzionamento  e  dell'accantonamento  alla  riserva  per
sottoscrizione di aumenti di capitale della societa' conferitaria  di
cui  al precedente art. 4, e' destinata agli scopi previsti dall'art.
15, primo comma, della legge 11  agosto  1991,  n.  266,  e  relative
disposizioni attuative.
                              Art. 19.
   Con   decreto   del  Ministro  del  tesoro,  sentito  il  Comitato
interministeriale per il credito ed  il  risparmio,  e'  disposta  la
liquidazione della Fondazione:
    1)  quando  lo  scopo  e'  stato raggiunto ovvero l'ente si trova
nell'impossibilita' di perseguirlo;
    2)  quando  si  sono  verificate  perdite   del   patrimonio   di
eccezionale gravita';
    3)  quando  risultino  gravi  e ripetute violazioni della legge e
dello statuto.
    La liquidazione puo',  altresi',  essere  disposta  allorche'  ne
faccia  motivata  richiesta  unanime  il  consiglio d'amministrazione
della Fondazione.
   In caso di liquidazione della Fondazione, il patrimonio netto  che
residua  dopo soddisfatte tutte le obbligazioni deve essere destinato
alla realizzazione di opere di pubblica utilita'  a  vantaggio  delle
popolazioni del territorio nel quale operava l'ente originario.
   La  procedura di liquidazione e' regolata dalle norme del libro I,
titolo II, capo II del  codice  civile  e  relative  disposizioni  di
attuazione,  salvo  che,  ricorrendo  particolari ragioni d'interesse
generale, il decreto del Ministro del tesoro di cui  al  primo  comma
abbia  stabilito  che  il  procedimento  di liquidazione sia regolato
dalle disposizioni di cui al titolo V  del  regio  decreto  16  marzo
1942, n. 267.
                              Art. 20.
                          Norma transitoria
   Le  funzioni di segretario generale della Fondazione nella fase di
attuazione  della  direttiva   18   novembre   1994,   e   successive
modificazioni,  sono  svolte  dal  direttore  generale della societa'
bancaria conferitaria.