IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  il  decreto-legge  19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  16  febbraio  1995,  n.   35,   recante
disposizioni  urgenti  per  la ricostruzione nelle zone colpite dalle
eccezionali avversita' atmosferiche e dagli eventi alluvionali  nella
prima  decade del mese di novembre 1994 e successive modificazioni ed
integrazioni;
  Visto il decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, e, in particolare,
l'art.  12,  comma   4,   sostitutivo   dell'art.   4-quinquies   del
decreto-legge  28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, il quale  prevede  che  i  mutui
contratti  precedentemente alle alluvioni del 5 e 6 novembre 1994 per
l'esercizio dell'attivita'  d'impresa  dalle  imprese  risultate  poi
danneggiate  dagli eventi alluvionali possono essere convertiti con i
mutui previsti per le imprese medesime dagli articoli  2  e  3  della
legge  n.  35  del  1995,  e successive modificazioni, per il massimo
dell'importo dei danni subiti e nei limiti  della  garanzia  e  della
durata previste;
  Visto  il  comma  5 del richiamato art. 12 del decreto-legge n. 560
del 1995, il quale prevede che con decreto del  Ministro  del  tesoro
sono attuate le predette disposizioni;
  Attesa  la  necessita' di stabilire le condizioni e le modalita' di
conversione dei mutui contratti  dalle  imprese  antecedentemente  al
verificarsi dei citati eventi alluvionali;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                        Soggetti beneficiari
  1.  Sono  ammesse  agli  interventi  agevolativi di cui al presente
decreto le imprese  risultate  danneggiate  a  seguito  degli  eventi
alluvionali  del  novembre  1994, aventi diritto alle agevolazioni di
cui agli articoli 2 e 3 della legge n. 35 del 1995 a condizione che:
    a) abbiano contratto, precedentemente alle alluvioni del  5  e  6
novembre  1994,  mutui  con banche per investimenti produttivi. A tal
fine per mutui si intendono le operazioni di finanziamento a medio  e
lungo  termine  in  cui  la  consegna  della somma al beneficiario e'
avvenuta contestualmente alla stipula del contratto di finanziamento;
    b) non abbiano beneficiato per l'intero importo dei danni  subiti
delle  agevolazioni  previste  dagli articoli 2 e 3 della legge n. 35
del 1995.