Art. 4. Tasso di interesse 1. Relativamente all'importo del mutuo ammesso a conversione, il tasso nominale annuo posticipato praticato dalle banche non puo' essere superiore al rendimento medio lordo del campione di titoli pubblici soggetti ad imposta (Rendistato), rilevato dalla Banca d'Italia, relativo al mese precedente quello di stipula del contratto, maggiorato di un punto percentuale. 2. Il tasso di interesse a carico delle imprese beneficiarie dei finanziamenti e' pari, per la quota di finanziamento ammesso a conversione, al 3% nominale annuo posticipato a decorrere dall'inizio del periodo di ammortamento del finanziamento. 3. Il contributo agli interessi, per il periodo di ammortamento, e' pari alla differenza tra la rata di ammortamento calcolata al tasso fisso nominale annuo praticato dalla banca e la rata calcolata al tasso del 3%. Nel periodo di preammortamento il contributo statale e' pari all'intero onere degli interessi.