Art. 4.
                         Tasso di interesse
  1.  Relativamente  all'importo  del mutuo ammesso a conversione, il
tasso nominale annuo posticipato  praticato  dalle  banche  non  puo'
essere  superiore  al  rendimento  medio lordo del campione di titoli
pubblici soggetti  ad  imposta  (Rendistato),  rilevato  dalla  Banca
d'Italia,   relativo   al  mese  precedente  quello  di  stipula  del
contratto, maggiorato di un punto percentuale.
  2. Il tasso di interesse a carico delle  imprese  beneficiarie  dei
finanziamenti  e'  pari,  per  la  quota  di  finanziamento ammesso a
conversione, al 3% nominale annuo posticipato a decorrere dall'inizio
del periodo di ammortamento del finanziamento.
  3. Il contributo agli interessi, per il periodo di ammortamento, e'
pari alla differenza tra la rata di ammortamento calcolata  al  tasso
fisso  nominale  annuo  praticato  dalla banca e la rata calcolata al
tasso del 3%. Nel periodo di preammortamento il contributo statale e'
pari all'intero onere degli interessi.