Art. 6. Procedure Le imprese interessate presentano alle banche con le quali hanno in essere operazioni di mutuo, secondo le caratteristiche prima definite, richiesta di conversione del mutuo corredata dalla scheda di rilevazione dei danni, dalla dichiarazione di conferma dell'ammontare dei danni subiti resa ai sensi della legge n. 15 del 1968, dalla perizia giurata, relativamente alle operazioni con danno superiore a cinquanta milioni di lire, e dall'attestazione di impresa danneggiata rilasciata dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.