Art. 6.
                              Procedure
  Le imprese interessate presentano alle banche con le quali hanno in
essere   operazioni   di  mutuo,  secondo  le  caratteristiche  prima
definite, richiesta di conversione del mutuo corredata  dalla  scheda
di   rilevazione   dei   danni,   dalla   dichiarazione  di  conferma
dell'ammontare dei danni subiti resa ai sensi della legge n.  15  del
1968,  dalla perizia giurata, relativamente alle operazioni con danno
superiore a cinquanta milioni di lire, e dall'attestazione di impresa
danneggiata  rilasciata  dalla  camera   di   commercio,   industria,
artigianato e agricoltura.