AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME ARNO
   Vista la legge 18 maggio  1989  n.  183,  recante  "Norme  per  il
riassetto  organizzativo  e funzionale della difesa del suolo", ed in
particolare gli articoli 12 e 17;
   Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del  10
agosto 1989, recante "Costituzione dell'Autorita' di bacino del fiume
Arno";
   Vista  la  legge  7  agosto  1990,  n.  253,  recante disposizioni
integrative alla citata legge n. 183/1989;
   Vista la legge  della  regione  Toscana  30  aprile  1980,  n.  36
("Disciplina transitoria per la coltivazione di cave e torbiere");
   Vista  la  legge  della  regione  Umbria  8  aprile  1980,  n.  28
("Coltivazione di cave e torbiere");
   Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, che assoggetta, tra l'altro,
a specifica autorizzazione ambientale l'attivita' estrattiva;
   Vista la legge della regione Toscana 7 marzo 1994 n. 22, che  pone
fine al regime transitorio;
   Viste le leggi della regione Toscana 17 dicembre 1992, n. 55, e 17
ottobre   1994,   n.   75,   circa   le   procedure   specifiche  per
l'individuazionee l'autorizzazione dei siti di  cava  da  utilizzarsi
esclusivamente per la realizzazione di opere pubbliche;
   Vista  la legge della regione Toscana 16 gennaio 1995, n. 5, circa
le norme per il governo del territorio;
   Vista la legge della regione Toscana 18 aprile 1995, n. 68,  circa
le norme per la valutazione di impatto ambientale;
   Vista  la  delibera  del  consiglio  regionale della Toscana del 7
marzo  1995,  n.  200,  pubblicata  sul  supplemento   ordinario   al
Bollettino  ufficiale  della  regione  Toscana  n. 57 del 6 settembre
1995,  relativa  all'dozione  del  piano  regionale  delle  attivita'
estrattive;
   Visto il progetto di piano stralcio ex legge n. 493/1993, relativo
alle  attivita'  estrattive (fabbisogno di materiali litoidi e cave),
adottato dal comitato istituzionale nella seduta del 31 ottobre 1995;
   Ritenuto pertanto opportuno vietare  l'asportazione  di  materiali
inerti  sia  in alveo ordinario, sia nelle aree golenali e nelle aree
di naturale esondazione e/o di pertinenza fluviale tramite misure  di
salvaguardia;
   Visto  l'art.  12,  comma  3, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n.
398, cosi' come modificato ed integrato dalla legge di conversione  4
dicembre  1993, n. 493, che dispone: "in attesa dell'approvazione del
piano  di  bacino,  le  autorita'  di  bacino,  tramite  il  comitato
istituzionale,  adottano  misure  di salvaguardia ( ..). Le misure di
salvaguardia sono immediatamente vincolanti e restano in vigore  fino
all'approvazione  del  piano  di bacino e comunque per un periodo non
superiore a tre anni";
   Visti  i verbali delle sedute del 31 ottobre 1995 e del 29 gennaio
1996 di questo comitato istituzionale, costituito ai sensi  dell'art.
12,  comma  3,  della  legge  n.  183/1989  dai  Ministri  dei lavori
pubblici,  dell'ambiente,  delle  risorse  agricole,   alimentari   e
forestali,  dei  beni  culturali  e  ambientali, dai presidenti delle
giunte  regionali  della  Toscana  e  dell'Umbria  e  dal  segretario
generale;
                              Delibera:
                               Art. 1.
   Nel  bacino  del fiume Arno e' vietata l'asportazione di materiali
inerti sia in alveo ordinario che nelle aree golenali e nelle aree di
naturale esondazione e/o di pertinenza fluviale, al sensi e  per  gli
effetti  dell'art.  12, comma 3, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n.
398, convertito con legge 4 dicembre 1993, n. 493, e quindi del comma
6-bis  dell'art.  17  della  legge  n.   183/1989,   secondo   quanto
evidenziato  in  premessa,  fino all'approvazione del piano di bacino
stralcio e comunque per un periodo non superiore a tre anni.