AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME ARNO Vista la legge 18 maggio 1989 n. 183, recante "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo", ed in particolare gli articoli 12 e 17; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1989, recante "Costituzione dell'Autorita' di bacino del fiume Arno"; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 253, recante disposizioni integrative alla citata legge n. 183/1989; Vista la legge della regione Toscana 30 aprile 1980, n. 36 ("Disciplina transitoria per la coltivazione di cave e torbiere"); Vista la legge della regione Umbria 8 aprile 1980, n. 28 ("Coltivazione di cave e torbiere"); Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, che assoggetta, tra l'altro, a specifica autorizzazione ambientale l'attivita' estrattiva; Vista la legge della regione Toscana 7 marzo 1994 n. 22, che pone fine al regime transitorio; Viste le leggi della regione Toscana 17 dicembre 1992, n. 55, e 17 ottobre 1994, n. 75, circa le procedure specifiche per l'individuazionee l'autorizzazione dei siti di cava da utilizzarsi esclusivamente per la realizzazione di opere pubbliche; Vista la legge della regione Toscana 16 gennaio 1995, n. 5, circa le norme per il governo del territorio; Vista la legge della regione Toscana 18 aprile 1995, n. 68, circa le norme per la valutazione di impatto ambientale; Vista la delibera del consiglio regionale della Toscana del 7 marzo 1995, n. 200, pubblicata sul supplemento ordinario al Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 57 del 6 settembre 1995, relativa all'dozione del piano regionale delle attivita' estrattive; Visto il progetto di piano stralcio ex legge n. 493/1993, relativo alle attivita' estrattive (fabbisogno di materiali litoidi e cave), adottato dal comitato istituzionale nella seduta del 31 ottobre 1995; Ritenuto pertanto opportuno vietare l'asportazione di materiali inerti sia in alveo ordinario, sia nelle aree golenali e nelle aree di naturale esondazione e/o di pertinenza fluviale tramite misure di salvaguardia; Visto l'art. 12, comma 3, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, cosi' come modificato ed integrato dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 493, che dispone: "in attesa dell'approvazione del piano di bacino, le autorita' di bacino, tramite il comitato istituzionale, adottano misure di salvaguardia ( ..). Le misure di salvaguardia sono immediatamente vincolanti e restano in vigore fino all'approvazione del piano di bacino e comunque per un periodo non superiore a tre anni"; Visti i verbali delle sedute del 31 ottobre 1995 e del 29 gennaio 1996 di questo comitato istituzionale, costituito ai sensi dell'art. 12, comma 3, della legge n. 183/1989 dai Ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente, delle risorse agricole, alimentari e forestali, dei beni culturali e ambientali, dai presidenti delle giunte regionali della Toscana e dell'Umbria e dal segretario generale; Delibera: Art. 1. Nel bacino del fiume Arno e' vietata l'asportazione di materiali inerti sia in alveo ordinario che nelle aree golenali e nelle aree di naturale esondazione e/o di pertinenza fluviale, al sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 3, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito con legge 4 dicembre 1993, n. 493, e quindi del comma 6-bis dell'art. 17 della legge n. 183/1989, secondo quanto evidenziato in premessa, fino all'approvazione del piano di bacino stralcio e comunque per un periodo non superiore a tre anni.