Art. 2-ter
   Nel caso delle procedure specifiche previste dalla legge regionale
17 ottobre 1994, n. 75, per l'individuazione  dei  siti  di  cava  di
prestito    necessari   alla   realizzazione   di   opere   pubbliche
cantierabili, tale facolta' dovra' essere riconosciuta congiuntamente
da regione Toscana  e  auotorita'  di  bacino,  o  regione  Umbria  e
autorita' di bacino. L'autorita' di bacino dovra' esprimere il parere
nel  termine di trenta giorni dal ricevimento del progetto, corredato
dalla documentazione tecnica necessaria, integrata da una valutazione
di compatibilita' ambientale. Decorso il predetto termine  senza  che
sia  intervenuta alcuna pronuncia, il parere dell'autorita' di bacino
si intende espresso in senso favorevole. Il  segretario  generale  e'
delegato ad esprimere il suddetto parere, sentito il comitato tecnico
nei   casi   di  particolare  rilievo,  e  relazionando  al  comitato
istituzionale nella prima seduta utile.