STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI "GABRIELE D'ANNUNZIO" - CHIETI TITOLO I NORME GENERALI Art. 1. L'Universita' statale "Gabriele D'Annunzio", istituita dall'art. 5 della legge 14 agosto 1982, n. 590, ha la propria sede legale in Chieti (rettorato e direzione generale) con insediamenti di ricerca ed attivita' didattica nelle province di Chieti e Pescara. Il sigillo della Universita' raffigura, in forma stilizzata, la testa della "Minerva" posta su cupitello semplice su cui e' riportata la dicitura "Universita' degli studi 'G. D'Annunzio'". Art. 2. Il presente statuto, adottato ai sensi degli articoli 6 e 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, costituisce l'espressione fondamentale dell'ordinamento autonomo della Universita' "Gabriele D'Annunzio", secondo i principi dall'art. 33 della Costituzione e nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato. Nel rispetto dei principi, richiamati dal precedente comma, sono applicabili le norme di legge in vigore che disciplinano particolari aspetti dell'ordinamento universitario non previsti come specifico oggetto del presente statuto o dei relativi regolamenti. Art. 3. L'Universita' ha personalita' giuridica e gode di autonomia nei limiti stabiliti dalla Costituzione della Repubblica. L'Universita' ha autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, secondo quanto stabilito nel presente statuto. Art. 4. L'Universita' ha come proprio fine la ricerca scientifica e la didattica nonche', per le facolta' che ne sono tenute, l'assistenza sanitaria. L'Universita' detta le norme per il raggiungimento delle proprie finalita'. Art. 5. La funzione statutaria e' esercitata da tutti gli organi legittimati ad intervenire nel procedimento, secondo le modalita' stabilite nel presente statuto. Art. 6. La funzione regolamentare e' esercitata da tutti gli organi legittimati ad intervenire nel procedimento, secondo le modalita' stabilite nel presente statuto. Art. 7. L'Universita', nel rispetto della vigente normativa, assume iniziative scientifiche e didattiche anche con enti e strutture, pubbliche e private, sia nazionali che comunitarie e straniere, stipulando con le medesime accordi di collaborazione o convenzioni. Essa promuove e attua sul territorio ogni collegamento con enti e strutture, pubbliche e private, finalizzato a valorizzare l'attivita' scientifica e didattica. Art. 8. L'Universita' attua la ricerca attraverso dipartimenti, istituti e centri, organizzati per settori omogenei, secondo i criteri orientativi ed entro i limiti dimensionali indicati dallo statuto esclusa ogni restrizione delle liberta' di ricerca e di insegnamento. Art. 9. L'Universita' riconosce il ruolo primario della ricerca e si adopera per favorirne lo sviluppo. I dipartimenti, gli istituti e i centri promuovono e coordinano l'attivita' di ricerca, ferma restando la liberta' di ricerca e l'autonomia di ogni singolo docente e ricercatore, secondo le norme contenute nei rispettivi regolamenti. Art. 10. Per l'effettuazione di consulenze, di ricerche scientifiche, di assistenza sanitaria e di altre prestazioni per conto terzi, l'Universita', nella salvaguardia delle proprie funzioni istituzionali, puo' stipulare contratti e convenzioni con enti pubblici e privati e con singoli privati, nonche' prendere parte a consorzi. L'Universita' puo' concorrere all'organizzazione di attivita' scientifiche e didattiche promosse da enti pubblici e privati, ovvero da singoli privati, nel rispetto delle proprie finalita' scientifiche e didattiche, anche stipulando apposite convenzioni o prendendo parte a consorzi. L'esecuzione dei contratti e delle convenzioni di cui ai precedenti commi deve essere affidata con l'assenso dei consigli delle strutture didattiche e scientifiche interessate. I proventi dei contratti e delle convenzioni relative alle prestazioni per conto terzi sono ripartiti secondo un apposito regolamento, nel rispetto dell'art. 125 del presente statuto. Art. 11. L'Universita' svolge l'attivita' didattica attraverso strutture che organizzano corsi di diplomi universitari di primo livello, diplomi di laurea, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento successivi alla laurea, scuole dirette a fini speciali, nonche' diplomi di dottorato di ricerca. Art. 12. L'Universita' organizza, per ciascuna struttura didattica, forme di tutorato degli studenti secondo le norme dei relativi regolamenti. Art. 13. L'Universita' cura l'aggiornamento professionale del proprio personale. Art. 14. L'Universita' promuove e realizza, anche con il concorso della regione e degli altri enti territoriali, ovvero di enti pubblici e privati, le condizioni che rendono effettivo l'esercizio del diritto allo studio. L'Universita' favorisce attivita' formative, anche autogestite dagli studenti, nel settore della cultura, degli scambi culturali, delle attivita' sportive e del tempo libero. L'Universita' puo' attivare forme di collaborazione con associazioni e cooperative studentesche per supportare i propri servizi. L'Universita' promuove attivita' a scopo culturale, ricreativo e sociale del personale universitario, anche attraverso la predisposizione delle strutture necessarie. Art. 15. I consigli delle facolta' e delle scuole promuovono e coordinano l'attivita' didattica, ferma restando l'autonomia di ogni singolo docente e ricercatore, secondo le norme contenute nei rispettivi regolamenti. Art. 16. I regolamenti di facolta' stabiliscono le norme per il riconoscimento della carriera scolastica degli studenti provenienti da altre universita' italiane, comunitarie o straniere, ovvero che abbiano interrotto gli studi prima del conseguimento del relativo titolo, nonche' la decadenza degli studenti fuori corso che abbiano cessato di sostenere esami di profitto. I regolamenti possono prevedere piani di studio individuali, purche' esaurientemente motivati in ordine alla loro omogeneita' e coerenza, e senza mutamento del numero degli insegnamenti stabilito in via generale per il conseguimento del relativo titolo e determinano i criteri ed i limiti per la loro formulazione. TITOLO II ORGANI DI GOVERNO DELL'UNIVERSITA' Art. 17. Sono organi di governo dell'Universita' il rettore, il senato accademico, il consiglio di amministrazione. Capo I IL RETTORE Art. 18. Il rettore dura in carica tre anni. Le funzioni di rettore sono incompatibili con il regime di impegno a tempo definito. Il professore eletto rettore deve optare per il regime di impegno a tempo pieno. Il professore eletto rettore, qualora venga collocato a riposo per limiti di eta', puo' comunque continuare ad esercitare il mandato conferitogli fino alla scadenza. Art. 19. Il rettore e' eletto tra i professori di prima fascia da un corpo elettorale composto dai professori di ruolo nonche' dai rappresentanti dei ricercatori e degli assistenti del ruolo ad esaurimento nei consigli di facolta', di corsi di laurea e nel consiglio di amministrazione, dai rappresentanti del personale amministrativo e tecnico nel consiglio di amministrazione e dai rappresentanti degli studenti nel consiglio di amministrazione. Art. 20. Le elezioni sono indette dal rettore uscente tra il primo maggio ed il trentuno luglio precedente la data di scadenza. Nel caso di anticipata cessazione del rettore dall'ufficio, ovvero di suo impedimento, la convocazione e' indetta dal decano dei professori di prima fascia dell'Universita' in una data compresa tra il trentesimo ed il sessantesimo giorno successivo a quello in cui la cessazione si e' verificata. Art. 21. Il rettore, o il decano, provvede a nominare il seggio elettorale designando un presidente tra i professori di ruolo di prima fascia e due scrutatori, il piu' giovane dei quali funge da segretario. Il presidente del seggio elettorale provvede, al termine delle operazioni di voto e di scrutinio, a proclamare il rettore eletto. Il rettore e' nominato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. Il rettore entra in carica all'inizio dell'anno accademico. Nel caso di anticipata cessazione, il rettore entra in carica per l'anno accademico in corso e per altri due anni. Art. 22. ll rettore e' eletto, nelle prime tre votazioni, a maggioranza assoluta dei votanti. In caso di mancata elezione si procede al ballottaggio fra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti. In tale ipotesi risultera' eletto chi avra' ottenuto la maggioranza dei voti. Art. 23. Il rettore puo' nominare, tra i professori di prima fascia, un pro-rettore e piu' delegati per farsi coadiuvare nella gestione, anche con potere di firma in materie espressamente individuate. Il pro-rettore partecipa alle sedute del senato accademico e del consiglio di amministrazione. Art. 24. Le funzioni di rettore sono esercitate, in caso di suo impedimento o di assenza, dal pro-rettore. Nel caso in cui, per qualunque ragione, si verifichi la condizione di cui al secondo comma dell'art. 20 del presente statuto, le funzioni del rettore sono temporaneamente esercitate dal decano dei professori di prima fascia, che deve convocare le elezioni per il nuovo rettore. Art. 25. Il rettore provvede con proprio decreto alla nomina del personale che presiede o interviene nei consigli delle strutture didattiche, di ricerca o di servizio. Art. 26. Il rettore ha la rappresentanza legale dell'Universita'; ha l'alta vigilanza su tutte le strutture dell'Ateneo, sulle biblioteche e sull'intero patrimonio; cura, coadiuvato dal direttore amministrativo, l'osservanza di tutte le norme concernenti il funzionamento dell'ente; esercita ogni altra attribuzione demandatagli dal presente statuto e dalla normativa vigente. Quale unico rappresentante dell'Universita', il rettore stipula personalmente, o mediante suo delegato, ogni genere di contratti o convenzioni con enti pubblici e privati, persone fisiche e giuridiche, secondo le disposizioni della vigente normativa. Spetta altresi' al rettore il compito di denunziare alle autorita' giudiziaria, contabile e amministrativa competenti qualunque violazione di cui sia venuto a conoscenza per ragioni d'ufficio, in quanto possano costituire reato o possano dar luogo a responsabilita' contabile. Art. 27. Il rettore esercita la funzione statutaria e regolamentare ai sensi degli articoli 5 e 6 del presente statuto. Art. 28. Il rettore convoca, stabilisce l'ordine del giorno e presiede il senato accademico ed il consiglio di amministrazione, provvedendo all'esecuzione delle relative delibere. Prende i provvedimenti di urgenza, riferendone al consiglio di amministrazione per la ratifica nella prima adunanza successiva. Vigila, anche attraverso ispezioni periodiche, su tutti i servizi amministrativi esistenti nell'Universita'; in particolare provvede alla vigilanza sul funzionamento dei servizi di economato e di cassa, secondo quanto determinato dal regolamento amministrativo-contabile. Cura altresi' tutti gli adempimenti in materia finanziaria previsti dalla normativa vigente ed in particolare dal regolamento amministrativo-contabile dell'Universita'. Art. 29. Il rettore conferisce le lauree ed i diplomi conseguiti nelle facolta' e nelle scuole dell'Universita'. Art. 30. Il rettore emana lo statuto, i regolamenti e le loro rispettive modifiche secondo le norme stabilite nel presente statuto. Il rettore, sulla base delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, provvede all'assegnazione alle singole strutture dell'Ateneo del personale tecnico ed amministrativo occorrente per il loro funzionamento, su parere obbligatorio del senato accademico. Il rettore, su parere vincolante del senato accademico, dispone l'assorbimento degli istituti che rientrano nell'area disciplinare propria dei dipartimenti, sempreche' su cio' vi sia il parere favorevole della maggioranza dei professori ufficiali dell'istituto interessato. In ogni caso, quando a seguito delle opzioni al dipartimento, il numero dei professori ufficiali di un istituto si riduca a meno di tre, l'istituto viene disattivato e si procede a destinare le relative dotazioni di mezzi e di personale non docente al nuovo dipartimento. Qualora la coincidenza fra le aree disciplinari di uno o piu' dipartimenti e di uno o piu' istituti sia solo parziale, il rettore promuove le opportune intese per la gestione ed il finanziamento comune di strutture, materiali e servizi, ovvero per l'eventuale ripartizione ove si renda necessaria; provvede comunque a garantire l'accesso a tali strutture e servizi dei docenti e dei ricercatori interessati. Art. 31. Il rettore, al fine del piu' spedito funzionamento degli organismi dell'Universita', puo' costituire commissioni consultive, alle quali sono demandati compiti di studio. Tali commissioni non possono essere costituite come centri di spesa, ne' possono avere personale proprio. Capo II GLI ORGANI COLLEGIALI Sezione I Norme generali Art. 32. I componenti degli organi collegiali contemplati nel presente statuto sono nominati con decreto del rettore. Art. 33. La convocazione degli organi collegiali e' fatta dai rispettivi presidenti o, in caso di impedimento, da chi ne fa le veci, ovvero, in mancanza di questi, dal decano dei suoi componenti. La convocazione deve essere fatta per iscritto, dandone avviso ai componenti l'organo collegiale almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la relativa adunanza, salvo diverse specifiche previsioni dello statuto o dei regolamenti. In caso di urgenza, la convocazione puo' essere fatta per telegramma o telefacsimile almeno quarantotto ore prima della adunanza. L'atto di convocazione deve contenere la data, l'ora, la sede dell'adunanza e l'ordine del giorno. Art. 34. Le adunanze sono valide quando vi prende parte la maggioranza assoluta degli aventi diritto. Le adunanze non sono pubbliche. Le consultazioni dei verbali relativi alle riunioni degli organi collegiali contemplati nel presente statuto e l'accesso ai documenti amministrativi possono essere effettuati da chi ne abbia titolo ai sensi della legge n. 241/1990. Sezione II Il senato accademico Art. 35. Il senato accademico e' composto dal rettore, che lo presiede, dal pro-rettore e dai presidi di ciascuna facolta'. Il direttore amministrativo dell'Universita' partecipa alle sedute del senato accademico con voto consultivo. Art. 36. Il senato accademico esercita tutte le funzioni attinenti alla programmazione ed al coordinamento delle attivita' didattiche e di ricerca nell'ambito dell'Ateneo, fatte salve le attribuzioni delle singole strutture didattiche e scientifiche. Delibera la disciplina attuativa della legge 7 agosto 1990, n. 241, su parere obbligatorio del consiglio di amministrazione. Tale disciplina deve altresi' riguardare le modalita' di pubblicazione degli altri atti di competenza del rettore, dei presidi di facolta', dei direttori di dipartimento o dei centri equiparati, in applicazione dell'art. 26 della suddetta legge. Puo', inoltre, essere sentito su qualsiasi argomento di carattere generale che il rettore ritenga opportuno sottoporre al suo esame. Approva il piano pluriennale di sviluppo, per quanto attiene l'Ateneo, su parere obbligatorio del consiglio di amministrazione. Art. 37. Il senato accademico esprime il proprio parere obbligatorio sulla ripartizione dei fondi a disposizione dell'Ateneo per la ricerca e per il funzionamento. Propone al consiglio di amministrazione, nei limiti delle disponibilita' finanziarie accreditate all'Ateneo dal Ministero ed iscritte a tale scopo nel bilancio universitario, l'assegnazione di fondi alle facolta' o scuole per l'attuazione dei corsi integrativi di quelli ufficiali affidati a professori a contratto. Esprime inoltre il proprio parere obbligatorio sulla ripartizione delle borse assegnate all'Universita', comprese quelle delle scuole di specializzazione e perfezionamento in essa funzionanti. Esprime infine il proprio parere obbligatorio sulle forme dell'eventuale partecipazione al consiglio di amministrazione di soggetti privati che abbiano contribuito, e si impegnino a contribuire, per il periodo di durata in carica del consiglio, al bilancio dell'Universita' con l'erogazione di fondi non finalizzati allo svolgimento di specifiche attivita' didattiche o scientifiche. Art. 38. Il senato accademico esprime il proprio parere obbligatorio per la stipulazione, da parte del rettore, di convenzioni e consorzi con enti pubblici e privati. Esprime inoltre il proprio parere vincolante per la costituzione di consorzi con universita' italiane e straniere per attivita' didattiche e scientifiche integrate, e per programmi integrati di studio degli studenti. Art. 39. Il senato esprime il proprio parere obbligatorio sulla costituzione dei dipartimenti, su richiesta dei docenti interessati. Esprime il proprio parere obbligatorio sulla costituzione e la modificazione dei centri per la ricerca interdipartimentale e delle altre strutture assimilate. Esprime altresi' il proprio parere obbligatorio per la gestione e la utilizzazione di servizi e di complessi apparati scientifici e tecnici di uso comune a piu' strutture di ricerca e di insegnamento. Delibera il raggruppamento dei dipartimenti attivati nelle diverse aree scientifico-disciplinari, su parere obbligatorio del consiglio di amministrazione. Esprime inoltre il proprio parere vincolante sul provvedimento rettorile che dispone l'assorbimento, in uno o piu' dipartimenti, di istituti che rientrano nella stessa area disciplinare, ovvero sul provvedimento che procede alla disattivazione degli istituti stessi. Art. 40. Il senato accademico delibera circa le richieste avanzate dal personale docente per risiedere fuori della propria sede universitaria ed in merito alla possibilita' del conferimento di supplenze in altra universita'. Art. 41. Il senato accademico delibera la destinazione dei posti di professore e di ricercatore tra le facolta'. Il senato accademico propone al consiglio di amministrazione l'assegnazione del personale tecnico e amministrativo alle singole strutture dell'Ateneo. Art. 42. Il senato accademico delibera circa le proposte delle facolta' in materia di supplenze, di affidamenti e di contratti integrativi e sostitutivi. Delibera circa le proposte dei consigli di facolta' in ordine alle attribuzioni dei posti di ricercatore ai singoli raggruppamenti disciplinari. Ratifica i risultati delle elezioni che si svolgono nell'Ateneo. Approva con voto unanime il conferimento delle lauree ad honorem, su delibera dei consigli delle facolta' che debbono concederle. Art. 43. Il senato accademico propone al consiglio di amministrazione il regolamento per le missioni del personale di Ateneo. Art. 44. Il senato accademico determina i criteri per l'attuazione dei programmi nazionali e internazionali di cooperazione e scambio ai quali l'Ateneo partecipa, con particolare riguardo al riconoscimento dei corsi seguiti e degli esami sostenuti all'estero, come pure delle tesi redatte in lingua straniera. Esamina le domande di iscrizione all'Universita' in base al titolo di studio conseguito all'estero, dopo aver sentito la facolta' competente, determinando l'ulteriore svolgimento degli studi dell'interessato. Riconosce la corrispondenza del titolo accademico conseguito all'estero con quello italiano, dopo aver sentito la competente facolta'. Art. 45. Il senato dichiara non validi agli effetti dell'iscrizione i corsi che abbiano subito, per qualunque ragione, una prolungata interruzione. Art. 46. Il senato accademico, interviene nella funzione statutaria e regolamentare, ai sensi degli articoli 5 e 6 del presente statuto. Sezione III Il consiglio di amministrazione Art. 47. Il consiglio di amministrazione e' composto di diritto da: a) il rettore, che lo presiede; b) il pro-rettore; c) il direttore amministrativo; d) un rappresentante dei professori di ruolo per ogni facolta', eletto dalla facolta' stessa in modo tale che il numero dei professori di prima fascia sia la meta' piu' uno del totale; e) tre rappresentanti dei ricercatori universitari; f) cinque rappresentanti degli studenti; g) tre rappresentanti del personale non docente; h) un rappresentante rispettivamente della pronvincia, della C.C.I.A.A. e del comune dove ha sede il rettorato dell'Universita'; i) un rappresentante nominato dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica tra i funzionari del Ministero stesso; l) eventuali rappresentanti, in misura non superiore ad un quinto dei membri del consiglio stesso, di enti o privati che concorrono al mantenimento dell'Universita' con un contributo annuo non inferiore a L. 300.000.000; tale minimo puo' essere elevato con successivi decreti rettorili, su parere obbligatorio del senato accademico. In attesa che il nuovo consiglio di amministrazione eletto subentri al precedente, quest'ultimo restera' comunque in carica. Art. 48. Il consiglio di amministrazione e' costituito con decreto del rettore, dura in carica un triennio e viene rinnovato in tutti i suoi membri contestualmente all'elezione del rettore, ad eccezione dei rappresentanti degli studenti che durano in carica per un biennio. Art. 49. Il consiglio di amministrazione e' validamente costituito anche in mancanza di una delle rappresentanze previste per il personale docente, non docente e per gli studenti. Il consiglio di amministrazione e' egualmente costituito validamente ove non si sia proceduto alla designazione da parte delle autorita' competenti dei membri di loro individuazione, nel termine di trenta giorni dalla richiesta formale di designazione da parte del rettore. Art. 50. Il consiglio di amministrazione e' competente a prendere iniziative per i provvedimenti che interessano la gestione amministrativa, finanziaria, economico-patrimoniale dell'Universita'. Delibera il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, ma nel rispetto dei relativi principi. Interviene, ai sensi del presente statuto, nella funzione statutaria e regolamentare. Delibera tutti i provvedimenti che importano un onere per il bilancio. Esercita la vigilanza sulla conservazione del patrimonio immobile o mobile dell'Universita'. Esercita, infine, tutte le altre funzioni che gli sono attribuite dalla normativa vigente. Art. 51. Il consiglio di amministrazione delibera la ripartizione, su parere obbligatorio del senato accademico, dei fondi destinati alle facolta', ai dipartimenti ed agli istituti. Art. 52. Il consiglio di amministrazione puo' deliberare l'affidamento ad un difensore libero professionista della rappresentanza e difesa in giudizio dell'Universita'. Art. 53. Il consiglio di amministrazione delibera il regolamento generale dei servizi in economia. Art. 54. Il consiglio di amministrazione approva il piano edilizio dell'Ateneo, predisposto tenendo conto delle linee di sviluppo indicate dal piano pluriennale, e approva altresi' i relativi interventi attuativi. Art. 55. Il consiglio di amministrazione, sentito il parere del senato degli studenti delibera ogni provvedimento che si renda necessario per promuovere e realizzare il diritto allo studio, in base al principio di cui al precedente art. 14. Delibera e determina, sentito sempre il senato degli studenti, l'ammontare dei contributi a carico degli studenti iscritti in ogni struttura didattica. Art. 56. Il consiglio di amministrazione delibera, su proposta del rettore e su parere obbligatorio del senato accademico, di stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, al fine di avvalersi di strutture extrauniversitarie per lo svolgimento di attivita' didattiche e di ricerca integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale. Ai fini dell'attuazione dei corsi integrativi di quelli ufficiali da affidare a professori a contratto, delibera, su proposta del senato accademico e nei limiti delle disponibilita' finanziarie iscritte a tale scopo nel bilancio universitario, di assegnare i fondi alle facolta' che, in sede di programmazione dell'attivita' didattica, abbiano rappresentato l'esigenza di promuoverli, tenendo anche conto in particolare della necessita' di acquisizione delle tematiche connesse allo sviluppo culturale e scientifico dell'area comunitaria europea. Delibera la partecipazione dell'Universita' a consorzi e a societa' di ricerca finalizzati allo sviluppo scientifico e tecnologico. Art. 57. Il consiglio di amministrazione delibera le prestazioni richieste ai collaboratori ed esperti linguistici di lingua madre straniera ed i relativi corrispettivi, su parere obbligatorio del consiglio di facolta' interessato. Art. 58. Il consiglio di amministrazione delibera, se del caso, la istituzione di centri per la ricerca interdipartimentale, anche avvalendosi di strutture extrauniversitarie, nell'ambito della sperimentazione organizzativa e didattica, su proposta del senato accademico. Delibera, se del caso, di istituire, su proposta dei dipartimenti interessati e su parere obbligatorio del senato accademico, centri interdipartimentali per la gestione, la utilizzazione di servizi e di complessi apparati scientifici e tecnici, di uso comune a piu' strutture di ricerca e di insegnamento. Art. 59. Il consiglio di amministrazione delibera il personale occorrente per i servizi generali dell'Universita' e per quelli particolari delle facolta', ripartendolo ove occorra, tra gli istituti, i dipartimenti, le presidenze, le biblioteche e i centri. Art. 60. Il consiglio di amministrazione delibera l'assegnazione al dipartimento del fondo per la dotazione ordinaria di funzionamento, per l'acquisto di attrezzature scientifiche e didattiche, per l'esecuzione dei programmi di ricerca approvati dal dipartimento, tenendo conto delle richieste di cui all'art. 85, punto 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, predisposte annualmente dal direttore del dipartimento, coadiuvato dalla giunta, e relative ai finanziamenti e alle assegnazioni di personale non docente per la realizzazione di programmi di sviluppo e di potenziamento della ricerca svolta in ambito dipartimentale nonche' per lo svolgimento dell'attivita' didattica. Delibera l'assegnazione agli istituti di un fondo per la dotazione ordinaria di funzionamento, per acquisto di attrezzature scientifiche e didattiche e per l'esecuzione dei programmi di ricerca approvati dal consiglio di istituto. Sezione IV Il senato degli studenti Art. 61. Il senato degli studenti e' composto dai rappresentanti degli studenti nei consigli di ciascuna facolta' e nel consiglio di amministrazione. I componenti del senato degli studenti eleggono nel proprio seno un presidente, cui spetta la funzione di convocare e di presiedere le sedute. In caso di mancanza o di impedimento del presidente, le funzioni sono esercitate dallo studente piu' anziano di immatricolazione. Il senato dura in carica due anni accademici. Art. 62. Il senato degli studenti deve esprimere il proprio parere obbligatorio sui seguenti argomenti: a) regolamento degli studenti; b) modalita' di elezione dei rappresentanti degli studenti nelle diverse strutture dell'Ateneo; c) deliberazioni degli organi centrali dell'Ateneo in tema di ordinamenti didattici, ai sensi della legge n. 341 del 19 novembre 1990; d) determinazioni delle contribuzioni a carico degli studenti; e) utilizzazione dei contributi previsti dalla legge per il funzionamento degli organismi studenteschi; f) criteri di attuazione del diritto allo studio; g) ogni altra materia demandata dallo statuto e dalla normativa vigente. Art. 63. I pareri di cui al precedente art. 62 si intendono acquisiti se non espressi entro venti giorni dalla trasmissione al senato degli studenti del testo della proposta. Art. 64. La delibera dell'organo che ha ricevuto il parere del senato degli studenti, e che se ne discosti, deve essere motivata sul punto. TITOLO III SERVIZI CENTRALI Art. 65. I dirigenti dell'Universita' esercitano le funzioni che ad essi sono attribuite dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti, dalle disposizioni ministeriali, nonche' quelle conferite dal rettore su proposta del direttore amministrativo. Art. 66. Il direttore amministrativo sovraintende, in conformita' alle disposizioni del rettore, a tutti i servizi amministrativi e contabili, ed ha la direzione degli uffici. Il direttore amministrativo esplica una generale attivita' di direzione e di controllo nei confronti degli altri funzionari e dipendenti. Il direttore amministrativo fa parte del consiglio di amministrazione con voto deliberativo ed interviene alle adunanze del senato accademico con voto consultivo. Egli e' responsabile dell'osservanza della normativa vigente nell'ambito delle sue competenze. In caso di sua assenza o impedimento, le funzioni a lui attribuite sono affidate dal rettore, previa autorizzazione del Ministero competente, ad un funzionario della carriera direttiva. Agli altri dirigenti competono le funzioni di collaborazione con il direttore amministrativo ed il coordinamento di una o piu' aree funzionali. TITOLO IV LE STRUTTURE DIDATTICHE E SCIENTIFICHE Sezione I Disposizioni generali Art. 67. L'Universita' e' organizzata in facolta', quali centri primari dell'attivita' didattica ed in dipartimenti, istituti, centri quali strutture dell'attivita' scientifica. L'attivita' didattica e di ricerca dell'Universita' si esplica anche attraverso corsi di dottorato di ricerca. L'istituzione dei corsi di dottorato e' subordinata alla disponibilita' delle risorse necessarie al loro funzionamento. Art. 68. Ciascuna facolta' dispone di una segreteria studenti e di un ufficio di presidenza. Art. 69. Il patrimonio librario puo' essere gestito da apposite unita' biblioteconomiche che ne organizzano il servizio di acquisizione, conservazione e fruizione. Le unita' biblioteconomiche dispongono di personale amministrativo per i servizi attinenti al funzionamento, alla conservazione e distribuzione del patrimonio librario. Il consiglio di amministrazione assegna alle unita' stesse un fondo per dotazione ordinaria di funzionamento dei servizi. Art. 70. Presso ciascuna unita' biblioteconomica puo' essere istituito un C.I.B.C.E. (Centro di informazione bibliografica e di calcolo elettronico), secondo le norme del relativo regolamento. Il C.I.B.C.E. e' organo di consulenza tecnico-scientifica e coordina l'informatizzazione dell'unita' stessa e cura l'acquisizione del patrimonio librario. Sezione II Le facolta' Art. 71. La facolta' e' la struttura primaria di organizzazione dell'attivita' didattica che si articola per settori disciplinari omogenei, al fine del conseguimento di titoli accademici riconosciuti. Tali attivita' sono gestite dai consigli delle facolta' elencate nella tabella A allegata al presente statuto. Ogni variazione nell'elenco della tabella A implica una modifica di statuto. Art. 72. Le commissioni per gli esami di profitto, di laurea e di diploma sono nominate dai presidi delle facolta' o dai direttori delle scuole. Le commissioni per gli esami di profitto sono composte dal professore ufficiale della materia e da altri due componenti, tra i docenti e i ricercatori. Uno dei componenti puo' essere sostituito da un cultore della materia. Ove ve ne sia necessita', il presidente puo' organizzare le prove d'esame costituendo piu' sottocommissioni di due membri, di cui almeno uno sia docente o ricercatore, mantenendone comunque la presidenza. Inoltre, in caso di necessita', il numero legale dei componenti la commissione puo' essere ridotto a due, ferma restando la presenza del professore ufficiale della materia con funzione di Presidenza. Il presidente della commissione, per ciascun candidato, attesta la data dell'esame e la votazione espressa in trentesimi, sottoscrivendo apposito verbale. Art. 73. L'attivita' didattica puo' esplicarsi attraverso strutture didattiche secondarie costituite da corsi di diploma universitario; corsi di diploma di laurea; corsi di diploma di specializzazione; corsi di aggiornamento, orientamento e perfezionamento e scuole dirette a fini speciali. L'attivazionie delle strutture didattiche secondarie e' subordinata alla disponibilita' delle risorse necessarie per il loro funzionamento. Le procedure per l'attivazione delle strutture didattiche secondarie sono stabilite dal regolamento didattico di Ateneo. Art. 74. Sono organi delle facolta': il preside, il consiglio di facolta', il consiglio di corso di laurea, di diploma e di corso di specializzazione. Art. 75. Il preside e' eletto, tra i professori di prima fascia, a maggioranza assoluta dei voti dei presenti nel consiglio di facolta', nella composizione limitata a tutti i professori di ruolo, fuori ruolo e ricercatori, a scrutinio segreto. Qualora nessuno dei candidati abbia ottenuto la maggioranza richiesta, si procede a votazione di ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, prevalendo, in caso di parita', il piu' anziano in ruolo e quindi il piu' anziano di eta'. Risulta eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti, ed in caso di parita' il piu' anziano nel ruolo e quindi il piu' anziano di eta'. Il preside e' nominato con decreto del rettore. Il preside dura in carica tre anni accademici e puo' essere rieletto, cessando comunque dalla carica alla data del collocamento a riposo. Art. 76. In caso di dimissioni del preside, prima che queste siano state accettate dal rettore non e' possibile convocare il consiglio di facolta' per l'elezione del nuovo preside. Art. 77. Il preside puo' essere revocato dalla carica, per gravi motivi, prima della scadenza del triennio, dal rettore, acquisito preventivamente il parere obbligatorio del senato accademico. Art. 78. La funzione di preside e' incompatibile con il regime di impegno a tempo definito. Il preside decade automaticamente dalla carica, qualora, durante l'esercizio del mandato, opti per il regime di impegno a tempo definito. Art. 79. La convocazione del consiglio di facolta' per l'elezione del preside e' fatta dal preside uscente tra il trenta maggio ed il trentuno luglio antecedenti la data di scadenza ordinaria. Art. 80. Il preside partecipa quale membro di diritto alle adunanze del senato accademico. Art. 81. Il preside presiede e rappresenta il consiglio di facolta'. Vigila sulla disciplina della didattica, curando la osservanza di tutte le norme che ne riguardano l'ordinamento ed il funzionamento, e organizza lo svolgimento dei relativi servizi. Art. 82. Il preside dispone di un ufficio di presidenza. Il consiglio di amministrazione assegna all'ufficio di presidenza un fondo per piccole spese nei limiti e secondo le modalita' stabilite dallo stesso consiglio. Art. 83. Il consiglio di facolta' e' l'organo deliberativo della facolta'. Esso si compone del preside, che lo presiede; dei professori di ruolo di prima e di seconda fascia; dei rappresentanti, in ragione di uno ogni dieci, o frazioni superiori a cinque, dei ricercatori universitari e degli assistenti di ruolo; dei rappresentanti, secondo le proporzioni determinate dalla legislazione vigente, degli studenti iscritti. Art. 84. In caso di mutui di insegnamento da altre facolta', il preside puo' invitare i relativi titolari a partecipare al consiglio di facolta' con voto consultivo. Il preside altresi' puo' invitare, sempre con voto consultivo, i titolari di supplenza. Non possono partecipare alle adunanze del consiglio di facolta' coloro che si trovano in una delle situazioni di incompatibilita' previste dalla legge. Art. 85. Le funzioni di segretario del consiglio di facolta' spettano di diritto al professore di ruolo di prima fascia piu' giovane nel ruolo. Art. 86. Il consiglio di facolta' esercita tutte le attribuzioni previste dalle norme generali e speciali relative all'ordinamento universitario, nonche' dallo statuto dell'Universita'. Interviene nella costituzione dei dipartimenti, secondo le norme del presente statuto. Esprime altresi' parere su qualsiasi argomento concernente la facolta', che il rettore o il Preside ritenga di sottoporre al suo esame. Art. 87. Il consiglio di facolta', in conformita' dello statuto, ha parte nei procedimenti di revisione degli statuti, in forza dell'art. 116. Il consiglio inoltre partecipa ai procedimenti di formazione e revisione del regolamento generale di Ateneo e del regolamento didattico di Ateneo. Il consiglio predispone il regolamento interno e le sue successive modifiche, ai sensi del presente statuto. Art. 88. Il consiglio di facolta' propone, a maggioranza assoluta dei membri, il conferimento delle lauree ad honorem secondo la procedura prevista nel presente statuto. Art. 89. Il consiglio di facolta' ogni anno elabora i criteri per lo svolgimento della didattica, raccogliendo i programmi delle lezioni e predisponendo gli orari dei singoli corsi, fatta salva la possibilita' di organizzare la didattica in cicli coordinati anche di durata inferiore all'anno. Art. 90. Il consiglio di facolta' coordina annualmente, in caso di pluralita' di corsi di laurea, con il concorso dei dipartimenti interessati, le attivita' didattiche programmate dai consigli di corso di laurea, quelle delle scuole di specializzazione e perfezionamento, l'attivita' di corsi integrativi con quelli ufficiali da affidare a professori a contratto e gli studi per il conseguimento del dottorato di ricerca. Art. 91. Il consiglio di facolta' propone al rettore, in relazione alle effettive esigenze di esercitazione degli studenti che frequentano i corsi di lingua straniera, ed anche al di fuori di specifici accordi internazionali, l'assunzione per contratto di diritto privato di collaboratori ed esperti linguistici di lingua madre straniera di qualificata e riconosciuta competenza, accertata dalla facolta'. Art. 92. Il consiglio di facolta' designa, su parere vincolante dei consigli dei dipartimenti o degli istituti interessati, i tecnici di comprovata esperienza, anche estranei all'Universita', che il consiglio di amministrazione deve nominare quali componenti della commissione di cui all'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 390/1980. Propone al rettore la stipula di convenzioni con enti pubblici o privati, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari, per lo svolgimento di attivita' didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale. Art. 93. I consigli di corso di laurea, di diploma e di scuola di specializzazione svolgono i compiti loro attribuiti dalla legge e quelli delegati dal consiglio di facolta', nelle materie concernenti l'organizzazione e la gestione dell'attivita' didattica dei diversi corsi di laurea, di diploma e di specializzazione, in conformita' con l'art. 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, nonche' degli artt. 2 e 4 della stessa legge. Il presidente del consiglio di corso di laurea, di diploma e il direttore di scuola di specializzazione durano in carica tre anni accademici e vengono eletti tra i professori di prima fascia da tutti i titolari di un insegnamento nel corso di laurea, di diploma o nella scuola di specializzazione. In mancanza di professori di prima fascia i presidenti dei consigli di corso di laurea e di diploma e i direttori di scuole di specializzazione possono essere eletti tra professori di seconda fascia, ovvero, in mancanza, tra professori supplenti. Il presidente del consiglio di corso di laurea, di diploma e il direttore di scuola di specializzazione vengono eletti a maggioranza assoluta dei votanti nella prima votazione; in caso di mancata elezione si procede ad un ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti, prevalendo, in caso di parita', l'anzianita' di ruolo prima, e di eta' poi. E' eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti e, in caso di parita', prevale l'anzianita' di ruolo prima e di eta' poi. Il presidente del consiglio di corso di laurea, di diploma e il direttore di scuola di specializzazione eletti vengono nominati con decreto del rettore. Il direttore di scuola di specializzazione sottoscrive i diplomi rilasciati dalla scuola. Art. 94. Per quanto compatibili le disposizioni dello statuto dell'Universita' e dei regolamenti da esso previsti che riguardino i consigli di corso di laurea si applicano ai consigli di indirizzo. Sezione III Dipartimenti e istituti Art. 95. I dipartimenti promuovono e coordinano le attivita' di ricerca dell'Universita' nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo docente e del suo diritto di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca. I dipartimenti svolgono inoltre le attivita' di ricerca e di consulenza su contratti e convenzioni di loro spettanza ai sensi dell'art. 10 dello statuto. Ogni dipartimento comprende uno o piu' settori di ricerca omogenei per fine o per metodo e organizza e coordina le attivita' delle relative strutture. Ai soli fini della ricerca scienfifica possono costituirsi, col consenso degli interessati, articolazioni interne. Il dipartimento partecipa alla organizzazione dei corsi di diploma, di laurea, di scuola di specializzazione e organizza i dottorati di ricerca relativamente alle discipline ed ai raggruppamenti disciplinari afferenti al dipartimento; nello stesso ambito esprime inoltre pareri obbligatori non vincolanti in ordine alla programmazione didattica ed alla chiamata di professori di ruolo e di ricercatori. Art. 96. Il dipartimento e' costituito con decreto del rettore, su richiesta dei singoli docenti interessati e su motivata proposta del senato accademico, deliberata dopo parere vincolante del consiglio di amministrazione e parere obbligatorio dei consigli delle facolta' interessate. Art. 97. Al dipartimento afferiscono i professori, i ricercatori, il personale tecnico ed amministrativo, quanto ai settori di ricerca ed alle attivita' proprie del dipartimento stesso. Al personale docente e' garantita la possibilita' di opzione fra piu' dipartimenti con le modalita' previste dal regolamento di Ateneo. Art. 98. Il dipartimento ha autonomia finanziaria, amministrativa e di spesa e dispone di personale per il suo funzionamento. Tale autonomia dovra' essere esercitata nella forma prevista dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'. Art. 99. I dipartimenti possono stipulare con la pubblica amministrazione e con enti pubblici e privati contratti e convenzioni per svolgere prestazioni di ricerca e di servizio, purche' non in contrasto con i propri fini istituzionali, su parere vincolante del consiglio di amministrazione ed in conformita' con il regolamento contabile dell'Ateneo. Art. 100. Sono organi del dipartimento il direttore, il consiglio e la giunta. Art. 101. Il direttore del dipartimento e' eletto fra i professori di prima fascia che abbiano scelto o scelgano all'atto della nomina il regime di impegno a tempo pieno ed e' nominato con decreto del rettore. Partecipano all'elezione del direttore i professori di ruolo, i ricercatori, gli assistenti del ruolo ad esaurimento, ed i rappresentanti del personale tecnico ed amministrativo nel consiglio di dipartimento. Il direttore e' eletto a maggioranza assoluta dei votanti nella prima votazione; qualora nessuno dei candidati abbia ottenuto la maggioranza richiesta si procede ad un ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, prevalendo, in caso di parita', il piu' anziano in ruolo e quindi il piu' anziano di eta'. Risulta eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti, ed in caso di parita' il piu' anziano nel ruolo e quindi il piu' anziano di eta'. Il direttore dura in carica tre anni accademici. Il direttore ha la rappresentanza del dipartimento; convoca e presiede il consiglio e la giunta, curando l'esecuzione delle rispettive delibere. Promuove le attivita' del dipartimento con la collaborazione della giunta, e' responsabile della gestione amministrativa e contabile del dipartimento, vigila sull'osservanza, nell'ambito del dipartimento, delle leggi, dello statuto e dei regolamenti; tiene i rapporti con gli organi accademici; esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti. Il direttore puo' nominare un vice-direttore scelto tra i professori di ruolo che fanno parte della giunta del dipartimento. Il vice-direttore esercita le funzioni che il direttore gli abbia delegato e lo supplisce in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza. Qualora il direttore cessi, per qualunque ragione, dalla propria funzione prima dello scadere del mandato, il decano del dipartimento deve provvedere ad indire le elezioni del nuovo direttore entro trenta giorni dalla data di cessazione del precedente. Per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo il direttore e' coadiuvato da un segretario amministrativo. Art. 102. Il consiglio di dipartimento e' composto dai professori di ruolo, dai ricercatori e dagli assistenti del ruolo ad esaurimento, che abbiano optato per il dipartimento, nonche' dal segretario amministrativo che funge da segretario. Ne fa inoltre parte una rappresentanza del personale tecnico ed amministrativo, nel numero e secondo le modalita' stabilite dal regolamento di Ateneo. Le modalita' di funzionamento del consiglio sono determinate nel regolamento di dipartimento. Il consiglio puo' delegare determinate funzioni alla giunta. Art. 103. Il consiglio programma e gestisce le attivita' del dipartimento, in base a quanto stabilito nel presente statuto e nel suo regolamento. Delibera i programmi di ricerca, richiedendo al consiglio di amministrazione le risorse umane ed economiche necessarie. Per l'attuazione di detti programmi puo' chiedere al consiglio di amministrazione l'autorizzazione all'utilizzazione di attrezzature preventivamente dichiarate di particolare complessita', per la cui gestione sia necessaria la stipula di contratti di diritto privato a tempo determinato per prestazioni professionali relative al loro uso, qualora vi sia impossibilita' di provvedere con personale dell'Ateneo gia' addestrato ad un tale uso, con personale, anche straniero, estraneo all'Universita'. Esprime parere obbligatorio sull'attivita' scientifica e sull'attivita' didattica integrativa svolta dal ricercatore che deve sottoporsi a giudizio di conferma. Valuta l'attivita' scientifica e didattica integrativa svolta dal ricercatore e di cui alla relazione da questi presentata ai fini della verifica triennale. Esprime parere obbligatorio sulla domanda di trasferimento del ricercatore confermato o dell'assistente del ruolo ad esaurimento, da una facolta' ad un'altra della stessa Universita' ovvero ad altra Universita'. Qualora sia necessario stipulare contratti con personale esterno all'Universita', il consiglio di dipartimento indica al consiglio di amministrazione, per la nomina della commissione di cui all'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 390/1980, i nominativi dei tecnici di comprovata esperienza, anche estranei all'Universita', che intende utilizzare. Esprime il parere obbligatorio di cui all'art. 90 del presente statuto. Art. 104. La giunta e' un organo esecutivo che coadiuva il direttore. Il suo mandato coincide con quello del direttore. Il segretario amministrativo funge da segretario con voto consultivo. Le modalita' di funzionamento della giunta e la sua composizione sono disciplinate dal regolamento di dipartimento. La composizione della giunta deve comunque prevedere le rappresentanze dei professori di prima e di seconda fascia, dei ricercatori ed assistenti di ruolo ad esaurimento. Art. 105. Nel regolamento di dipartimento sono definite: le attribuzioni degli organi e le modalita' del loro funzionamento; l'entita' della rappresentanza del personale tecnico ed amministrativo nel consiglio di dipartimento; le procedure per la eventuale attivazione di articolazioni interne; le modalita' per l'esercizio del diritto di opzione del personale docente. Il regolamento di dipartimento e le sue successive modifiche, su iniziativa del consiglio di dipartimento, sono approvate dal senato accademico su parere obbligatorio del consiglio di amministrazione; sono emanate con decreto del rettore ed entrano in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione nel Bollettino ufficiale dell'Universita'. Qualora il senato accademico intenda discostarsi dal parere del consiglio di amministrazione, deve procedere con delibera motivata. Art. 106. Le attivita' scientifiche dell'Universita' sono organizzate nell'ambito delle aree scientifico-disciplinari di cui alla tabella 7 dell'allegato B al presente statuto. Ogni variazione del predetto elenco implica una modifica di statuto. Per ciascuna area scientifico-disciplinare viene formata una commissione scientifica di area. Le norme che disciplinano la composizione e l'elezione delle commissioni scientifiche di area sono stabilite dal regolamento generale di Ateneo. La commissione scientifica di Ateneo e' composta dai presidenti delle commissioni scientifiche di area. Il presidente della commissione scientifica di Ateneo e' eletto dalla commissione stessa fra i suoi membri, secondo le modalita' stabilite dal regolamento generale di Ateneo e nominato con decreto del rettore. Art. 107. L'istituto comprende piu' docenti (almeno tre) di insegnamenti affini ed e' la struttura nella quale sono svolte, in collaborazione con le facolta' e le altre strutture didattiche, le attivita' di insegnamento richieste per il conseguimento delle lauree e degli altri titoli rilasciati dall'Universita' secondo quanto stabilito dallo statuto e, in collaborazione con altri istituti e dipartimenti, le attivita' di ricerca concernenti le discipline afferenti all'istituto. All'istituto affluiscono i professori di ruolo, i ricercatori e gli assistenti del ruolo ad esaurimento, nonche' il personale dei settori di ricerca e delle attivita' connesse all'istituto stesso. Ai singoli professori, ricercatori e assistenti del ruolo ad esaurimento e' garantita la possibilita' di opzione tra piu' istituti e dipartimenti con le modalita' previste dal regolamento generale di Ateneo. Art. 108. Sono organi dell'istituto: il direttore e il consiglio. Qualora il numero complessivo dei docenti, dei ricercatori e degli assistenti del ruolo ad esaurimento sia superiore a dieci, puo' essere costituita una giunta. Art. 109. Il direttore e' eletto tra i professori di ruolo di prima fascia ed e' nominato con decreto del rettore. In assenza di professori di prima fascia, il direttore puo' essere eletto tra i professori di seconda fascia. Partecipano all'elezione i membri del consiglio di istituto. il direttore e' eletto a maggioranza assoluta dei votanti nella prima votazione. Qualora nessuno dei candidati abbia ottenuto la maggioranza richiesta si procede ad un ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, prevalendo, in caso di parita', la maggiore anzianita' di ruolo nella prima fascia e quindi nella seconda e infine di eta'. Risulta eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti, ed in caso di parita' prevale la maggiore anzianita' di ruolo nella prima fascia e quindi nella seconda e infine di eta'. Il direttore e' nominato con decreto del rettore e dura in carica tre anni accademici. Il direttore ha la rappresentanza dell'istituto; convoca e presiede il consiglio e la giunta provvedendo a renderne esecutive le deliberazioni; e' responsabile della gestione amministrativa e contabile dell'istituto; promuove le attivita' dell'istituto con la collaborazione della giunta; vigila sull'osservanza, nell'ambito dell'istituto, delle leggi, dello statuto e dei regolamenti; tiene i rapporti con gli organi accademici; esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti. In caso di assenza o di impedimento del direttore, gli subentra nella funzione il decano dell'istituto. Qualora il direttore cessi, per qualunque ragione, dalla propria funzione prima dello scadere del mandato, il decano dell'istituto deve provvedere ad indire le elezioni del nuovo direttore entro trenta giorni dalla data di cessazione del precedente. Art. 110. Il consiglio e' l'organo di programmazione e di gestione delle attivita' dell'istituto. Il consiglio e' costituito dai professori di ruolo, dai ricercatori e dagli assistenti del ruolo ad esaurimento; fanno inoltre parte del consiglio rappresentanti del personale tecnico ed amministrativo nel numero definito dal regolamento di istituto. Il consiglio puo' delegare determinate funzioni, qualora sia costituita, alla giunta. Art. 111. Il consiglio di istituto delibera i programmi di ricerca, richiedendo al consiglio di amministrazione le risorse umane ed economiche necessarie. Esprime parere obbligatorio sulle tariffe delle prestazioni in conto terzi. Esprime parere obbligatorio sullo studioso od esperto che il consiglio di facolta' deve designare quale titolare di un contratto integrativo nell'ambito delle discipline afferenti all'istituto stesso. Esprime parere obbligatorio sull'attivita' scientifica e sull'attivita' didattica integrativa svolta dal ricercatore che deve sottoporsi a giudizio di conferma. Art. 112. La giunta, qualora sia costituita, e' organo esecutivo che coadiuva il direttore. Il suo mandato coincide con quello del direttore. Ne fanno parte un professore di prima fascia, un professore di seconda fascia e un ricercatore o assistente del ruolo ad esaurimento. Art. 113. Nel regolamento di istituto sono definite: le attribuzioni degli organi e le modalita' del loro funzionamento; l'entita' e le modalita' di rappresentanza del personale tecnico ed amministrativo nel consiglio di istituto; le modalita' per l'esercizio di opzione dei professori, dei ricercatori e degli assistenti del ruolo ad esaurimento. Il regolamento di istituto e le sue successive modifiche, su iniziativa del consiglio di istituto, sono approvate dal senato accademico su parere obbligatorio del consiglio di amministrazione, sono emanate con decreto del rettore ed entrano in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione nel bollettino dell'Universita'. Qualora il senato accademico intenda discostarsi dal parere del consiglio di amministrazione, deve procedere con delibera motivata. TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE Art. 114. La funzione disciplinare nei confronti degli studenti iscritti ai corsi di diploma e di laurea nonche' alle scuole ed agli altri corsi attivati nell'Universita', viene esercitata dal rettore e dagli altri organi o strutture interessati, in conformita' alle disposizioni contenute nel regolamento degli studenti dell'Ateneo. Art. 115. I pareri richiesti agli organi di Ateneo, salvo che non sia diversamente disposto, debbono essere espressi nel termine di giorni trenta dal ricevimento della richiesta. Nel caso in cui la questione, su cui il parere deve essere dato, rivesta carattere di comprovata urgenza, l'organo che deve acquisire il parere puo' richiedere che questo sia espresso nel termine di giorni quindici. Trascorsi inutilmente tali termini, la mancata espressione del parere non sara' considerata ostativa alla deliberazione definitiva dell'organo competente. Art. 116. Le modifiche dello statuto, ascoltati i consigli di facolta' nonche' il senato degli studenti limitatamente alle questioni di sua competenza, stabilite nell'art. 62, sono approvate dal senato accademico con la maggioranza assoluta dei membri, su parere obbligatorio del consiglio di amministrazione espresso a maggioranza assoluta. Il controllo del Ministero e' esercitato ai sensi dell'art. 6, comma 9, della legge n. 168 del 9 maggio 1989. Le modifiche stesse, emanate con decreto del rettore, entrano in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il potere di iniziativa per le modifiche dello statuto spetta a tutti gli organi che intervengono nel procedimento di modifica. Art. 117. Le norme relative all'organizzazione generale dell'Universita', in attuazione di quanto stabilito nello statuto, sono contenute nel regolamento generale di Ateneo. I criteri di gestione, le relative procedure amministrative, finanziarie e contabili e le connesse responsabilita' sono disciplinati dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'. Le norme relative al funzionamento delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio dell'Universita' e degli organi ad esse preposti sono contenute nel regolamento didattico di Ateneo e nei regolamenti interni delle strutture stesse. Le norme relative alla disciplina degli studenti sono contenute nel regolamento degli studenti. Art. 118. Il regolamento generale di Ateneo e le sue modifiche, su parere obbligatorio dei consigli di facolta', di dipartimento e di istituto, nonche' il senato degli studenti limitatamente alle questioni di sua competenza stabilite nell'art. 62, e' approvato a maggioranza assoluta dal senato accademico su parere obbligatorio del consiglio di amministrazione espresso a maggioranza assoluta. Il controllo del Ministero e' esercitato ai sensi dell'art. 6, comma 9, della legge n. 168 del 9 maggio 1989. Il regolamento generale di Ateneo e le sue modifiche vengono emanati con decreto del rettore ed entrano in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione sul Bollettino ufficiale del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 6, comma 11, della legge n. 168/1989. Il potere di iniziativa spetta a tutti gli organi collegiali che intervengono nel procedimento di formazione e di modifica, per quanto di interesse di ciascun organo. Art. 119. Il regolamento didattico di Ateneo e' deliberato, approvato ed emanato in base alla disposizione di cui all'art.11 della legge n. 341 del 19 novembre 1990. Le modifiche del regolamento didattico di Ateneo, su parere obbligatorio dei consigli delle strutture didattiche interessate, nonche' il senato degli studenti, limitatamente alle questioni di sua competenza stabilite nell'art. 62, sono deliberate dal senato accademico, sono emanate con decreto del rettore ed entrano in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione sul Bollettino ufficiale dell'Universita'. Il potere di iniziativa spetta al senato accademico e ai consigli delle strutture didattiche. Il controllo del Ministero e' esercitato ai sensi dell'art. 11, della legge n. 341/1990. Art. 120. Il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita', e le successive modifiche, sono deliberati dal consiglio di amministrazione, su parere obbligatorio del senato accademico, dei consigli di facolta', di dipartimento e di istituto, sono emanati con decreto del rettore ed entrano in vigore sessanta giorni dopo la pubblicazione sul Bollettino ufficiale del Ministero. Il regolamento e le sue modifiche debbono essere pubblicate anche sul Bollettino ufficiale dell'Universita'. Il controllo del Ministero e' esercitato ai sensi dell'art. 6, comma 9, della legge n. 168 del 9 maggio 1989. Art. 121. Le norme relative al funzionamento delle diverse strutture didattiche, di ricerca e di servizio dell'Ateneo sono disciplinate dai regolamenti interni delle strutture medesime. Tali regolamenti e le loro successive modifiche sono deliberati dai consigli delle strutture interessate nel rispetto delle norme quadro contenute nel regolamento generale di Ateneo. I regolamenti interni delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio sono emanati dal rettore ed entrano in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione sul Bollettino ufficiale dell'Universita'. Prima della loro emanazione, i regolamenti sono trasmessi al senato accademico, il quale sentira' il consiglio di amministrazione per gli aspetti di carattere amministrativo, finanziario e contabile. Il senato accademico entro il termine di sessanta giorni esercita il controllo di legittimita' e di merito nella forma della richiesta motivata di riesame. In assenza di rilievi i regolamenti sono emanati dal rettore. Il senato accademico puo' per una sola volta rinviare i regolamenti all'organo proponente, indicando le norme che ritiene illegittime e quelle che intende siano da riesaminare nel merito. Gli organi proponenti possono non conformarsi ai soli rilievi di merito con deliberazione adottata a maggioranza dei due terzi dei componenti. Qualora tale maggioranza qualificata non sia stata raggiunta, le norme contestate non possono essere riproposte. Art. 122. Il regolamento degli studenti e le successive modifiche sono deliberate dal senato accademico, su parere obbligatorio del consiglio di amministrazione e del senato degli studenti. Il potere di iniziativa spetta a tutti gli organi che intervengono nel procedimento. Tale regolamento e' emanato con decreto del rettore ed entra in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale dell'Universita'. Il controllo del Ministero e' esercitato ai sensi dell'art. 6, comma 9, della legge n. 168 del 9 maggio 1989. Art. 123. Il rettore, i presidi di facolta', i direttori di dipartimento e i direttori di istituto in carica alla data di entrata in vigore dello statuto, rimangono in carica fino alla scadenza del loro mandato. Art. 124. L'Ateneo si dota di un comitato di etica con valenza tecnico-scientifica che esprime pareri obbligatori vincolanti sulla sperimentazione sull'uomo e sull'animale da laboratorio in accordo con il decreto ministeriale n. 26/1992. Art. 125. La gestione degli impianti sportivi e lo svolgimento delle relative attivita' vengono affidati, mediante convenzione, al centro universitario sportivo sotto il controllo del comitato per lo sport universitario, in conformita' alla legge n. 394 del 28 giugno 1977 e successive modificazioni. Il comitato e' composto: a) dal rettore dell'Universita' o da un suo delegato, che assume le funzioni di presidente; b) da due membri designati dagli enti sportivi univesitari legalmente riconosciuti che organizzano l'attivita' sportiva degli studenti su base nazionale e internazionale; c) da due studenti eletti secondo le modalita' previste dall'art. 9 del decreto-legge n. 580 del 1 ottobre 1973 convertito con modificazioni nella legge n. 766 del 30 novembre 1973 e successive modificazioni ed integrazioni; d) dal direttore amministrativo dell'Universita', o suo delegato, anche in qualita' di segretario. Alla copertura della relativa spesa si provvede mediante i fondi stanziati con le leggi n. 394 del 28 giugno 1977 e n. 429 del 3 agosto 1985, con eventuali contributi degli studenti, con congruo fondo appositamente stanziato dall'Universita' e con i contributi di altri enti. Art. 126. Il regolamento di Ateneo per quanto attiene all'attuazione dell'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, relativo ai contratti di ricerca di consulenza e convenzione per conto terzi, deve prevedere l'utilizzazione del residuo ripartibile delle prestazioni (differenza tra l'importo globale del contratto o convenzione e l'ammontare a consuntivo delle voci di spesa) secondo la seguente ripartizione: 1% per la copertura delle spese generali dell'Universita'; 20% al fondo comune di Ateneo, in attuazione dell'art. 4 del decreto-legge n. 55 del 22 maggio 1981, convertito nella legge n. 391 del 24 luglio 1981; 29% destinato all'istituto, dipartimento, clinica, centro per acquisto attrezzature scientifiche e didattiche e per spese di funzionamento; 50% per i compensi al personale che ha collaborato allo svolgimento della prestazione, cui puo' essere riconosciuto un compenso annuo fino al 100% della retribuzione annua lorda. Le spese necessarie per la esecuzione delle prestazioni, consulenze e convenzioni, non possono superare di norma il 50% dell'importo globale del corrispettivo delle medesime. Il consiglio di amministrazione puo' autorizzare di volta in volta, il superamento del limite di spesa predetto su richiesta motivata e documentata da parte del responsabile della prestazione. Art. 127. Lo statuto entra in vigore sessanta giorni dopo la pubblicazione del decreto del rettore previsto dall'art. 16, comma 2, della legge n. 168 del 9 maggio 1989.