(all. 1 - art. 1)
                STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI
                   "GABRIELE D'ANNUNZIO" - CHIETI
                              TITOLO I
                           NORME GENERALI
                               Art. 1.
   L'Universita' statale "Gabriele D'Annunzio", istituita dall'art. 5
della  legge  14  agosto  1982,  n. 590, ha la propria sede legale in
Chieti (rettorato e direzione generale) con insediamenti  di  ricerca
ed attivita' didattica nelle province di Chieti e Pescara.
   Il  sigillo  della  Universita' raffigura, in forma stilizzata, la
testa della "Minerva" posta su cupitello semplice su cui e' riportata
la dicitura "Universita' degli studi 'G. D'Annunzio'".
                               Art. 2.
   Il presente statuto, adottato ai sensi degli articoli 6 e 16 della
legge 9 maggio 1989, n. 168, costituisce  l'espressione  fondamentale
dell'ordinamento  autonomo  della  Universita' "Gabriele D'Annunzio",
secondo i principi dall'art.  33  della  Costituzione  e  nei  limiti
stabiliti dalle leggi dello Stato.
   Nel  rispetto  dei principi, richiamati dal precedente comma, sono
applicabili le norme di legge in vigore che disciplinano  particolari
aspetti  dell'ordinamento  universitario  non previsti come specifico
oggetto del presente statuto o dei relativi regolamenti.
                               Art. 3.
   L'Universita' ha personalita' giuridica e gode  di  autonomia  nei
limiti stabiliti dalla Costituzione della Repubblica.
   L'Universita'  ha autonomia didattica, scientifica, organizzativa,
finanziaria  e  contabile,  secondo  quanto  stabilito  nel  presente
statuto.
                               Art. 4.
   L'Universita'  ha  come  proprio  fine la ricerca scientifica e la
didattica nonche', per le facolta' che ne sono  tenute,  l'assistenza
sanitaria.
   L'Universita'  detta  le norme per il raggiungimento delle proprie
finalita'.
                               Art. 5.
   La  funzione  statutaria  e'  esercitata  da  tutti   gli   organi
legittimati  ad  intervenire  nel  procedimento, secondo le modalita'
stabilite nel presente statuto.
                               Art. 6.
   La funzione  regolamentare  e'  esercitata  da  tutti  gli  organi
legittimati  ad  intervenire  nel  procedimento, secondo le modalita'
stabilite nel presente statuto.
                               Art. 7.
   L'Universita',  nel  rispetto  della  vigente  normativa,   assume
iniziative  scientifiche  e  didattiche  anche  con enti e strutture,
pubbliche e private,  sia  nazionali  che  comunitarie  e  straniere,
stipulando con le medesime accordi di collaborazione o convenzioni.
   Essa  promuove e attua sul territorio ogni collegamento con enti e
strutture, pubbliche e private, finalizzato a valorizzare l'attivita'
scientifica e didattica.
                               Art. 8.
   L'Universita' attua la ricerca attraverso dipartimenti, istituti e
centri,  organizzati  per  settori  omogenei,   secondo   i   criteri
orientativi  ed  entro  i  limiti dimensionali indicati dallo statuto
esclusa ogni restrizione delle liberta' di ricerca e di insegnamento.
                               Art. 9.
   L'Universita'  riconosce  il  ruolo  primario  della  ricerca e si
adopera per favorirne lo sviluppo.
   I dipartimenti, gli istituti e i centri  promuovono  e  coordinano
l'attivita'  di  ricerca,  ferma  restando  la  liberta' di ricerca e
l'autonomia di ogni singolo docente e ricercatore, secondo  le  norme
contenute nei rispettivi regolamenti.
                              Art. 10.
   Per  l'effettuazione  di  consulenze, di ricerche scientifiche, di
assistenza  sanitaria  e  di  altre  prestazioni  per  conto   terzi,
l'Universita',    nella    salvaguardia    delle   proprie   funzioni
istituzionali,  puo'  stipulare  contratti  e  convenzioni  con  enti
pubblici  e  privati  e con singoli privati, nonche' prendere parte a
consorzi.
   L'Universita'  puo'  concorrere  all'organizzazione  di  attivita'
scientifiche e didattiche promosse da enti pubblici e privati, ovvero
da singoli privati, nel rispetto delle proprie finalita' scientifiche
e didattiche, anche stipulando apposite convenzioni o prendendo parte
a consorzi.
   L'esecuzione   dei   contratti  e  delle  convenzioni  di  cui  ai
precedenti commi deve essere  affidata  con  l'assenso  dei  consigli
delle strutture didattiche e scientifiche interessate.
   I  proventi  dei  contratti  e  delle  convenzioni  relative  alle
prestazioni per  conto  terzi  sono  ripartiti  secondo  un  apposito
regolamento, nel rispetto dell'art. 125 del presente statuto.
                              Art. 11.
   L'Universita'  svolge  l'attivita'  didattica attraverso strutture
che organizzano corsi  di  diplomi  universitari  di  primo  livello,
diplomi   di   laurea,   diplomi   di  specializzazione  e  corsi  di
perfezionamento  successivi  alla  laurea,  scuole  dirette  a   fini
speciali, nonche' diplomi di dottorato di ricerca.
                              Art. 12.
   L'Universita'  organizza,  per ciascuna struttura didattica, forme
di tutorato degli studenti secondo le norme dei relativi regolamenti.
                              Art. 13.
   L'Universita'  cura  l'aggiornamento  professionale  del   proprio
personale.
                              Art. 14.
   L'Universita'  promuove  e  realizza,  anche con il concorso della
regione e degli altri enti territoriali, ovvero di  enti  pubblici  e
privati,  le condizioni che rendono effettivo l'esercizio del diritto
allo studio.
   L'Universita' favorisce  attivita'  formative,  anche  autogestite
dagli  studenti,  nel  settore della cultura, degli scambi culturali,
delle attivita' sportive e del tempo libero.
   L'Universita'  puo'   attivare   forme   di   collaborazione   con
associazioni  e  cooperative  studentesche  per  supportare  i propri
servizi.
   L'Universita' promuove attivita' a scopo culturale,  ricreativo  e
sociale    del   personale   universitario,   anche   attraverso   la
predisposizione delle strutture necessarie.
                              Art. 15.
   I  consigli  delle facolta' e delle scuole promuovono e coordinano
l'attivita' didattica, ferma restando  l'autonomia  di  ogni  singolo
docente  e  ricercatore,  secondo  le  norme contenute nei rispettivi
regolamenti.
                              Art. 16.
   I  regolamenti  di  facolta'  stabiliscono   le   norme   per   il
riconoscimento  della  carriera scolastica degli studenti provenienti
da altre universita' italiane, comunitarie o  straniere,  ovvero  che
abbiano  interrotto  gli  studi  prima del conseguimento del relativo
titolo, nonche' la decadenza degli studenti fuori corso  che  abbiano
cessato di sostenere esami di profitto.
   I  regolamenti  possono  prevedere  piani  di  studio individuali,
purche' esaurientemente motivati in ordine alla  loro  omogeneita'  e
coerenza,  e  senza mutamento del numero degli insegnamenti stabilito
in  via  generale  per  il  conseguimento  del  relativo   titolo   e
determinano i criteri ed i limiti per la loro formulazione.
                              TITOLO II
                 ORGANI DI GOVERNO DELL'UNIVERSITA'
                              Art. 17.
   Sono  organi  di  governo  dell'Universita'  il rettore, il senato
accademico, il consiglio di amministrazione.
                               Capo I
                             IL RETTORE
                              Art. 18.
   Il rettore dura in carica tre anni.
   Le funzioni di rettore sono incompatibili con il regime di impegno
a tempo definito. Il professore eletto rettore  deve  optare  per  il
regime di impegno a tempo pieno.
   Il professore eletto rettore, qualora venga collocato a riposo per
limiti  di  eta',  puo'  comunque continuare ad esercitare il mandato
conferitogli fino alla scadenza.
                              Art. 19.
   Il rettore e' eletto tra i professori di prima fascia da un  corpo
elettorale   composto   dai   professori   di   ruolo   nonche'   dai
rappresentanti dei  ricercatori  e  degli  assistenti  del  ruolo  ad
esaurimento  nei  consigli  di  facolta',  di  corsi  di laurea e nel
consiglio  di  amministrazione,  dai  rappresentanti  del   personale
amministrativo  e  tecnico  nel  consiglio  di  amministrazione e dai
rappresentanti degli studenti nel consiglio di amministrazione.
                              Art. 20.
   Le elezioni sono indette dal rettore uscente tra il  primo  maggio
ed il trentuno luglio precedente la data di scadenza.
   Nel caso di anticipata cessazione del rettore dall'ufficio, ovvero
di  suo  impedimento,  la  convocazione  e'  indetta  dal  decano dei
professori di prima fascia dell'Universita' in una data compresa  tra
il trentesimo ed il sessantesimo giorno successivo a quello in cui la
cessazione si e' verificata.
                              Art. 21.
   Il  rettore, o il decano, provvede a nominare il seggio elettorale
designando un presidente tra i professori di ruolo di prima fascia  e
due scrutatori, il piu' giovane dei quali funge da segretario.
   Il  presidente  del  seggio  elettorale provvede, al termine delle
operazioni di voto e di scrutinio, a proclamare il rettore eletto.
   Il rettore e' nominato con decreto del Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica.
   Il rettore entra in carica all'inizio dell'anno accademico.
   Nel caso di anticipata cessazione, il rettore entra in carica  per
l'anno accademico in corso e per altri due anni.
                              Art. 22.
   ll  rettore  e'  eletto,  nelle prime tre votazioni, a maggioranza
assoluta dei votanti.
   In caso di mancata elezione si procede al ballottaggio fra  i  due
candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti.
   In   tale   ipotesi   risultera'  eletto  chi  avra'  ottenuto  la
maggioranza dei voti.
                              Art. 23.
   Il rettore puo' nominare, tra i professori  di  prima  fascia,  un
pro-rettore  e  piu'  delegati  per  farsi coadiuvare nella gestione,
anche con potere di firma in materie espressamente individuate.
   Il pro-rettore partecipa alle sedute del senato accademico  e  del
consiglio di amministrazione.
                              Art. 24.
   Le funzioni di rettore sono esercitate, in caso di suo impedimento
o di assenza, dal pro-rettore.
   Nel caso in cui, per qualunque ragione, si verifichi la condizione
di  cui  al  secondo  comma  dell'art.  20  del  presente statuto, le
funzioni del rettore sono temporaneamente esercitate dal  decano  dei
professori  di  prima  fascia,  che deve convocare le elezioni per il
nuovo rettore.
                              Art. 25.
   Il rettore provvede con proprio decreto alla nomina del  personale
che presiede o interviene nei consigli delle strutture didattiche, di
ricerca o di servizio.
                              Art. 26.
   Il rettore ha la rappresentanza legale dell'Universita'; ha l'alta
vigilanza  su  tutte  le  strutture  dell'Ateneo, sulle biblioteche e
sull'intero    patrimonio;    cura,    coadiuvato    dal    direttore
amministrativo,   l'osservanza  di  tutte  le  norme  concernenti  il
funzionamento   dell'ente;   esercita   ogni    altra    attribuzione
demandatagli dal presente statuto e dalla normativa vigente.
   Quale  unico  rappresentante  dell'Universita', il rettore stipula
personalmente, o mediante suo delegato, ogni genere  di  contratti  o
convenzioni   con   enti   pubblici  e  privati,  persone  fisiche  e
giuridiche, secondo le disposizioni della vigente normativa.
   Spetta altresi' al rettore il compito di denunziare alle autorita'
giudiziaria,  contabile   e   amministrativa   competenti   qualunque
violazione  di  cui sia venuto a conoscenza per ragioni d'ufficio, in
quanto possano costituire reato o possano dar luogo a responsabilita'
contabile.
                              Art. 27.
   Il rettore esercita la  funzione  statutaria  e  regolamentare  ai
sensi degli articoli 5 e 6 del presente statuto.
                              Art. 28.
   Il  rettore  convoca, stabilisce l'ordine del giorno e presiede il
senato accademico ed il  consiglio  di  amministrazione,  provvedendo
all'esecuzione delle relative delibere.
   Prende  i  provvedimenti  di  urgenza, riferendone al consiglio di
amministrazione per la ratifica nella prima adunanza successiva.
   Vigila, anche attraverso ispezioni periodiche, su tutti i  servizi
amministrativi  esistenti  nell'Universita';  in particolare provvede
alla vigilanza sul funzionamento dei servizi di economato e di cassa,
secondo quanto determinato dal regolamento amministrativo-contabile.
   Cura  altresi'  tutti  gli  adempimenti  in  materia   finanziaria
previsti  dalla  normativa  vigente ed in particolare dal regolamento
amministrativo-contabile dell'Universita'.
                              Art. 29.
   Il rettore conferisce le lauree  ed  i  diplomi  conseguiti  nelle
facolta' e nelle scuole dell'Universita'.
                              Art. 30.
   Il  rettore  emana  lo statuto, i regolamenti e le loro rispettive
modifiche secondo le norme stabilite nel presente statuto.
   Il rettore,  sulla  base  delle  deliberazioni  del  consiglio  di
amministrazione,  provvede  all'assegnazione  alle  singole strutture
dell'Ateneo del personale tecnico ed amministrativo occorrente per il
loro funzionamento, su parere obbligatorio del senato accademico.
   Il rettore, su parere vincolante del  senato  accademico,  dispone
l'assorbimento  degli  istituti  che rientrano nell'area disciplinare
propria dei  dipartimenti,  sempreche'  su  cio'  vi  sia  il  parere
favorevole  della  maggioranza dei professori ufficiali dell'istituto
interessato.  In  ogni  caso,  quando  a  seguito  delle  opzioni  al
dipartimento,  il  numero  dei professori ufficiali di un istituto si
riduca a meno di tre, l'istituto viene disattivato  e  si  procede  a
destinare  le  relative dotazioni di mezzi e di personale non docente
al nuovo dipartimento.
   Qualora la coincidenza fra le aree  disciplinari  di  uno  o  piu'
dipartimenti  e  di uno o piu' istituti sia solo parziale, il rettore
promuove le opportune intese per  la  gestione  ed  il  finanziamento
comune  di  strutture,  materiali  e  servizi, ovvero per l'eventuale
ripartizione ove si renda necessaria; provvede comunque  a  garantire
l'accesso  a  tali  strutture e servizi dei docenti e dei ricercatori
interessati.
                              Art. 31.
   Il rettore, al fine del piu' spedito funzionamento degli organismi
dell'Universita', puo' costituire commissioni consultive, alle  quali
sono demandati compiti di studio.
   Tali  commissioni  non  possono  essere  costituite come centri di
spesa, ne' possono avere personale proprio.
                               Capo II
                        GLI ORGANI COLLEGIALI
                              Sezione I
                           Norme generali
                              Art. 32.
   I componenti degli  organi  collegiali  contemplati  nel  presente
statuto sono nominati con decreto del rettore.
                              Art. 33.
   La  convocazione  degli  organi collegiali e' fatta dai rispettivi
presidenti o, in caso di impedimento, da chi ne fa le  veci,  ovvero,
in mancanza di questi, dal decano dei suoi componenti.
   La  convocazione deve essere fatta per iscritto, dandone avviso ai
componenti l'organo collegiale almeno cinque giorni prima  di  quello
stabilito   per   la  relativa  adunanza,  salvo  diverse  specifiche
previsioni dello statuto o dei regolamenti.
   In  caso  di  urgenza,  la  convocazione  puo'  essere  fatta  per
telegramma   o  telefacsimile  almeno  quarantotto  ore  prima  della
adunanza.
   L'atto di convocazione deve contenere  la  data,  l'ora,  la  sede
dell'adunanza e l'ordine del giorno.
                              Art. 34.
   Le  adunanze  sono  valide  quando  vi prende parte la maggioranza
assoluta degli aventi diritto.
   Le adunanze non sono pubbliche.
   Le consultazioni dei verbali relativi alle riunioni  degli  organi
collegiali  contemplati nel presente statuto e l'accesso ai documenti
amministrativi possono essere effettuati da chi ne  abbia  titolo  ai
sensi della legge n. 241/1990.
                             Sezione II
                        Il senato accademico
                              Art. 35.
   Il senato accademico e' composto dal rettore, che lo presiede, dal
pro-rettore e dai presidi di ciascuna facolta'.
   Il direttore amministrativo dell'Universita' partecipa alle sedute
del senato accademico con voto consultivo.
                              Art. 36.
   Il  senato  accademico  esercita  tutte le funzioni attinenti alla
programmazione ed al coordinamento delle attivita'  didattiche  e  di
ricerca  nell'ambito  dell'Ateneo,  fatte salve le attribuzioni delle
singole strutture didattiche e scientifiche.
   Delibera la disciplina attuativa della legge  7  agosto  1990,  n.
241,  su  parere  obbligatorio del consiglio di amministrazione. Tale
disciplina deve altresi' riguardare  le  modalita'  di  pubblicazione
degli  altri atti di competenza del rettore, dei presidi di facolta',
dei  direttori  di  dipartimento  o   dei   centri   equiparati,   in
applicazione dell'art. 26 della suddetta legge.
   Puo',  inoltre, essere sentito su qualsiasi argomento di carattere
generale che il rettore ritenga opportuno sottoporre al suo esame.
   Approva il piano  pluriennale  di  sviluppo,  per  quanto  attiene
l'Ateneo, su parere obbligatorio del consiglio di amministrazione.
                              Art. 37.
   Il  senato accademico esprime il proprio parere obbligatorio sulla
ripartizione dei fondi a disposizione dell'Ateneo per  la  ricerca  e
per il funzionamento.
   Propone   al   consiglio  di  amministrazione,  nei  limiti  delle
disponibilita' finanziarie accreditate all'Ateneo  dal  Ministero  ed
iscritte  a  tale scopo nel bilancio universitario, l'assegnazione di
fondi alle facolta' o scuole per l'attuazione dei  corsi  integrativi
di quelli ufficiali affidati a professori a contratto.
   Esprime  inoltre il proprio parere obbligatorio sulla ripartizione
delle borse assegnate all'Universita', comprese quelle  delle  scuole
di specializzazione e perfezionamento in essa funzionanti.
   Esprime   infine   il  proprio  parere  obbligatorio  sulle  forme
dell'eventuale partecipazione  al  consiglio  di  amministrazione  di
soggetti   privati   che   abbiano  contribuito,  e  si  impegnino  a
contribuire, per il periodo di durata in  carica  del  consiglio,  al
bilancio  dell'Universita'  con l'erogazione di fondi non finalizzati
allo svolgimento di specifiche attivita' didattiche o scientifiche.
                              Art. 38.
   Il senato accademico esprime il proprio parere obbligatorio per la
stipulazione, da parte del rettore, di  convenzioni  e  consorzi  con
enti pubblici e privati.
   Esprime  inoltre  il proprio parere vincolante per la costituzione
di consorzi  con  universita'  italiane  e  straniere  per  attivita'
didattiche  e  scientifiche  integrate,  e per programmi integrati di
studio degli studenti.
                              Art. 39.
   Il  senato  esprime   il   proprio   parere   obbligatorio   sulla
costituzione dei dipartimenti, su richiesta dei docenti interessati.
   Esprime  il  proprio  parere  obbligatorio sulla costituzione e la
modificazione dei centri per la ricerca interdipartimentale  e  delle
altre strutture assimilate.
   Esprime  altresi' il proprio parere obbligatorio per la gestione e
la utilizzazione di servizi e di  complessi  apparati  scientifici  e
tecnici di uso comune a piu' strutture di ricerca e di insegnamento.
   Delibera il raggruppamento dei dipartimenti attivati nelle diverse
aree  scientifico-disciplinari,  su parere obbligatorio del consiglio
di amministrazione.
   Esprime inoltre il proprio  parere  vincolante  sul  provvedimento
rettorile  che dispone l'assorbimento, in uno o piu' dipartimenti, di
istituti che rientrano nella stessa  area  disciplinare,  ovvero  sul
provvedimento che procede alla disattivazione degli istituti stessi.
                              Art. 40.
   Il  senato  accademico  delibera  circa  le richieste avanzate dal
personale  docente   per   risiedere   fuori   della   propria   sede
universitaria  ed  in  merito  alla  possibilita' del conferimento di
supplenze in altra universita'.
                              Art. 41.
   Il  senato  accademico  delibera  la  destinazione  dei  posti  di
professore e di ricercatore tra le facolta'.
   Il  senato  accademico  propone  al  consiglio  di amministrazione
l'assegnazione del personale tecnico e  amministrativo  alle  singole
strutture dell'Ateneo.
                              Art. 42.
   Il  senato accademico delibera circa le proposte delle facolta' in
materia di supplenze, di affidamenti e  di  contratti  integrativi  e
sostitutivi.
   Delibera circa le proposte dei consigli di facolta' in ordine alle
attribuzioni  dei  posti  di  ricercatore  ai  singoli raggruppamenti
disciplinari.
   Ratifica i risultati delle elezioni che si svolgono nell'Ateneo.
   Approva con voto unanime il conferimento delle lauree ad  honorem,
su delibera dei consigli delle facolta' che debbono concederle.
                              Art. 43.
   Il  senato  accademico  propone al consiglio di amministrazione il
regolamento per le missioni del personale di Ateneo.
                              Art. 44.
   Il  senato  accademico  determina  i  criteri per l'attuazione dei
programmi nazionali e internazionali di  cooperazione  e  scambio  ai
quali  l'Ateneo partecipa, con particolare riguardo al riconoscimento
dei corsi seguiti e degli esami sostenuti all'estero, come pure delle
tesi redatte in lingua straniera.
   Esamina le domande di iscrizione all'Universita' in base al titolo
di studio  conseguito  all'estero,  dopo  aver  sentito  la  facolta'
competente,   determinando   l'ulteriore   svolgimento   degli  studi
dell'interessato.
   Riconosce  la  corrispondenza  del  titolo  accademico  conseguito
all'estero  con  quello  italiano,  dopo  aver  sentito la competente
facolta'.
                              Art. 45.
   Il senato dichiara non validi agli effetti dell'iscrizione i corsi
che  abbiano  subito,   per   qualunque   ragione,   una   prolungata
interruzione.
                              Art. 46.
   Il  senato  accademico,  interviene  nella  funzione  statutaria e
regolamentare, ai sensi degli articoli 5 e 6 del presente statuto.
                             Sezione III
                   Il consiglio di amministrazione
                              Art. 47.
   Il consiglio di amministrazione e' composto di diritto da:
     a) il rettore, che lo presiede;
     b) il pro-rettore;
     c) il direttore amministrativo;
     d) un rappresentante dei professori di ruolo per ogni  facolta',
eletto  dalla  facolta'  stessa  in  modo  tale  che  il  numero  dei
professori di prima fascia sia la meta' piu' uno del totale;
     e) tre rappresentanti dei ricercatori universitari;
     f) cinque rappresentanti degli studenti;
     g) tre rappresentanti del personale non docente;
     h) un rappresentante  rispettivamente  della  pronvincia,  della
C.C.I.A.A. e del comune dove ha sede il rettorato dell'Universita';
     i)  un  rappresentante  nominato dal Ministro dell'universita' e
della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  tra  i  funzionari   del
Ministero stesso;
     l)  eventuali  rappresentanti,  in  misura  non  superiore ad un
quinto dei membri  del  consiglio  stesso,  di  enti  o  privati  che
concorrono  al  mantenimento dell'Universita' con un contributo annuo
non inferiore a L. 300.000.000; tale minimo puo' essere  elevato  con
successivi  decreti  rettorili,  su  parere  obbligatorio  del senato
accademico.
   In  attesa  che  il  nuovo  consiglio  di  amministrazione  eletto
subentri al precedente, quest'ultimo restera' comunque in carica.
                              Art. 48.
   Il  consiglio  di  amministrazione  e'  costituito con decreto del
rettore, dura in carica un triennio e viene rinnovato in tutti i suoi
membri contestualmente all'elezione del  rettore,  ad  eccezione  dei
rappresentanti degli studenti che durano in carica per un biennio.
                              Art. 49.
   Il consiglio di amministrazione e' validamente costituito anche in
mancanza  di  una  delle  rappresentanze  previste  per  il personale
docente, non docente e per gli studenti.
   Il  consiglio  di   amministrazione   e'   egualmente   costituito
validamente ove non si sia proceduto alla designazione da parte delle
autorita'  competenti  dei membri di loro individuazione, nel termine
di trenta giorni dalla richiesta formale di designazione da parte del
rettore.
                              Art. 50.
   Il  consiglio  di  amministrazione  e'   competente   a   prendere
iniziative   per   i   provvedimenti   che  interessano  la  gestione
amministrativa, finanziaria, economico-patrimoniale dell'Universita'.
   Delibera il regolamento per l'amministrazione,  la  finanza  e  la
contabilita'  anche  in  deroga alle norme dell'ordinamento contabile
dello Stato e degli enti  pubblici,  ma  nel  rispetto  dei  relativi
principi.
   Interviene,   ai   sensi  del  presente  statuto,  nella  funzione
statutaria e regolamentare.
   Delibera tutti i provvedimenti  che  importano  un  onere  per  il
bilancio.
   Esercita  la vigilanza sulla conservazione del patrimonio immobile
o mobile dell'Universita'.
   Esercita, infine, tutte le altre funzioni che gli sono  attribuite
dalla normativa vigente.
                              Art. 51.
   Il  consiglio  di  amministrazione  delibera  la  ripartizione, su
parere obbligatorio del senato accademico, dei fondi  destinati  alle
facolta', ai dipartimenti ed agli istituti.
                              Art. 52.
   Il  consiglio  di amministrazione puo' deliberare l'affidamento ad
un difensore libero professionista della rappresentanza e  difesa  in
giudizio dell'Universita'.
                              Art. 53.
   Il  consiglio  di amministrazione delibera il regolamento generale
dei servizi in economia.
                              Art. 54.
   Il  consiglio  di  amministrazione  approva  il   piano   edilizio
dell'Ateneo,  predisposto  tenendo  conto  delle  linee  di  sviluppo
indicate  dal  piano  pluriennale,  e  approva  altresi'  i  relativi
interventi attuativi.
                              Art. 55.
   Il  consiglio  di  amministrazione,  sentito  il parere del senato
degli studenti delibera ogni provvedimento che  si  renda  necessario
per  promuovere  e  realizzare  il  diritto  allo  studio, in base al
principio di cui al precedente art. 14.
   Delibera e determina, sentito sempre  il  senato  degli  studenti,
l'ammontare  dei  contributi a carico degli studenti iscritti in ogni
struttura didattica.
                              Art. 56.
   Il consiglio di amministrazione delibera, su proposta del  rettore
e   su  parere  obbligatorio  del  senato  accademico,  di  stipulare
convenzioni con enti pubblici e privati,  al  fine  di  avvalersi  di
strutture   extrauniversitarie   per   lo  svolgimento  di  attivita'
didattiche  e  di  ricerca  integrative  di   quelle   universitarie,
finalizzate   al   completamento   della   formazione   accademica  e
professionale.
   Ai fini dell'attuazione dei corsi integrativi di quelli  ufficiali
da  affidare  a  professori  a  contratto,  delibera, su proposta del
senato accademico  e  nei  limiti  delle  disponibilita'  finanziarie
iscritte  a  tale  scopo  nel  bilancio universitario, di assegnare i
fondi alle facolta' che, in  sede  di  programmazione  dell'attivita'
didattica,  abbiano  rappresentato l'esigenza di promuoverli, tenendo
anche conto in particolare della  necessita'  di  acquisizione  delle
tematiche  connesse  allo  sviluppo culturale e scientifico dell'area
comunitaria europea.
   Delibera  la  partecipazione  dell'Universita'  a  consorzi  e   a
societa'   di   ricerca   finalizzati  allo  sviluppo  scientifico  e
tecnologico.
                              Art. 57.
   Il consiglio di amministrazione delibera le prestazioni  richieste
ai  collaboratori ed esperti linguistici di lingua madre straniera ed
i relativi corrispettivi, su parere  obbligatorio  del  consiglio  di
facolta' interessato.
                              Art. 58.
   Il   consiglio  di  amministrazione  delibera,  se  del  caso,  la
istituzione di  centri  per  la  ricerca  interdipartimentale,  anche
avvalendosi   di   strutture  extrauniversitarie,  nell'ambito  della
sperimentazione organizzativa e didattica,  su  proposta  del  senato
accademico.
   Delibera,  se del caso, di istituire, su proposta dei dipartimenti
interessati e su parere obbligatorio del  senato  accademico,  centri
interdipartimentali per la gestione, la utilizzazione di servizi e di
complessi  apparati  scientifici  e  tecnici,  di  uso  comune a piu'
strutture di ricerca e di insegnamento.
                              Art. 59.
   Il consiglio di amministrazione delibera il  personale  occorrente
per  i  servizi  generali  dell'Universita'  e per quelli particolari
delle  facolta',  ripartendolo  ove  occorra,  tra  gli  istituti,  i
dipartimenti, le presidenze, le biblioteche e i centri.
                              Art. 60.
   Il   consiglio   di  amministrazione  delibera  l'assegnazione  al
dipartimento del fondo per la dotazione ordinaria  di  funzionamento,
per   l'acquisto  di  attrezzature  scientifiche  e  didattiche,  per
l'esecuzione dei programmi di  ricerca  approvati  dal  dipartimento,
tenendo  conto  delle richieste di cui all'art. 85, punto 1, comma 2,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980,  predisposte
annualmente  dal direttore del dipartimento, coadiuvato dalla giunta,
e relative ai finanziamenti e  alle  assegnazioni  di  personale  non
docente   per   la  realizzazione  di  programmi  di  sviluppo  e  di
potenziamento della ricerca svolta in ambito  dipartimentale  nonche'
per lo svolgimento dell'attivita' didattica.
   Delibera l'assegnazione agli istituti di un fondo per la dotazione
ordinaria di funzionamento, per acquisto di attrezzature scientifiche
e  didattiche  e  per l'esecuzione dei programmi di ricerca approvati
dal consiglio di istituto.
                             Sezione IV
                      Il senato degli studenti
                              Art. 61.
   Il senato degli studenti  e'  composto  dai  rappresentanti  degli
studenti  nei  consigli  di  ciascuna  facolta'  e  nel  consiglio di
amministrazione.
   I componenti del senato degli studenti eleggono nel  proprio  seno
un presidente, cui spetta la funzione di convocare e di presiedere le
sedute.
   In  caso  di mancanza o di impedimento del presidente, le funzioni
sono esercitate dallo studente piu' anziano di immatricolazione.
   Il senato dura in carica due anni accademici.
                              Art. 62.
   Il  senato  degli  studenti  deve  esprimere  il  proprio   parere
obbligatorio sui seguenti argomenti:
     a) regolamento degli studenti;
     b) modalita' di elezione dei rappresentanti degli studenti nelle
diverse strutture dell'Ateneo;
     c)  deliberazioni  degli  organi centrali dell'Ateneo in tema di
ordinamenti didattici, ai sensi della legge n. 341  del  19  novembre
1990;
     d) determinazioni delle contribuzioni a carico degli studenti;
     e)  utilizzazione  dei  contributi  previsti  dalla legge per il
funzionamento degli organismi studenteschi;
     f) criteri di attuazione del diritto allo studio;
     g) ogni altra materia demandata dallo statuto e dalla  normativa
vigente.
                              Art. 63.
   I  pareri  di  cui al precedente art. 62 si intendono acquisiti se
non espressi entro venti giorni dalla trasmissione  al  senato  degli
studenti del testo della proposta.
                              Art. 64.
   La delibera dell'organo che ha ricevuto il parere del senato degli
studenti, e che se ne discosti, deve essere motivata sul punto.
                             TITOLO III
                          SERVIZI CENTRALI
                              Art. 65.
   I  dirigenti  dell'Universita'  esercitano le funzioni che ad essi
sono attribuite dalle leggi, dallo statuto,  dai  regolamenti,  dalle
disposizioni  ministeriali,  nonche'  quelle conferite dal rettore su
proposta del direttore amministrativo.
                              Art. 66.
   Il  direttore  amministrativo  sovraintende,  in  conformita' alle
disposizioni  del  rettore,  a  tutti  i  servizi  amministrativi   e
contabili, ed ha la direzione degli uffici.
   Il  direttore  amministrativo  esplica  una  generale attivita' di
direzione e di controllo  nei  confronti  degli  altri  funzionari  e
dipendenti.
   Il   direttore   amministrativo   fa   parte   del   consiglio  di
amministrazione con voto deliberativo ed interviene alle adunanze del
senato accademico con voto consultivo.
   Egli  e'  responsabile  dell'osservanza  della  normativa  vigente
nell'ambito delle sue competenze.
   In caso di sua assenza o impedimento, le funzioni a lui attribuite
sono  affidate  dal  rettore,  previa  autorizzazione  del  Ministero
competente, ad un funzionario della carriera direttiva.
   Agli altri dirigenti competono le funzioni di  collaborazione  con
il  direttore  amministrativo  ed il coordinamento di una o piu' aree
funzionali.
                              TITOLO IV
               LE STRUTTURE DIDATTICHE E SCIENTIFICHE
                              Sezione I
                        Disposizioni generali
                              Art. 67.
   L'Universita' e' organizzata in  facolta',  quali  centri  primari
dell'attivita'  didattica  ed in dipartimenti, istituti, centri quali
strutture dell'attivita' scientifica.
   L'attivita' didattica e di  ricerca  dell'Universita'  si  esplica
anche  attraverso  corsi  di  dottorato di ricerca. L'istituzione dei
corsi di dottorato e' subordinata alla disponibilita'  delle  risorse
necessarie al loro funzionamento.
                              Art. 68.
   Ciascuna  facolta'  dispone  di  una  segreteria  studenti e di un
ufficio di presidenza.
                              Art. 69.
   Il patrimonio librario puo'  essere  gestito  da  apposite  unita'
biblioteconomiche  che  ne  organizzano  il servizio di acquisizione,
conservazione e fruizione.
   Le unita' biblioteconomiche dispongono di personale amministrativo
per i  servizi  attinenti  al  funzionamento,  alla  conservazione  e
distribuzione del patrimonio librario.
   Il  consiglio  di  amministrazione  assegna  alle unita' stesse un
fondo per dotazione ordinaria di funzionamento dei servizi.
                              Art. 70.
   Presso ciascuna unita' biblioteconomica puo' essere  istituito  un
C.I.B.C.E.   (Centro  di  informazione  bibliografica  e  di  calcolo
elettronico), secondo le norme del relativo regolamento.
   Il  C.I.B.C.E.  e'  organo  di  consulenza  tecnico-scientifica  e
coordina l'informatizzazione dell'unita' stessa e cura l'acquisizione
del patrimonio librario.
                             Sezione II
                             Le facolta'
                              Art. 71.
   La   facolta'   e'   la   struttura   primaria  di  organizzazione
dell'attivita' didattica che si  articola  per  settori  disciplinari
omogenei,   al   fine   del   conseguimento   di   titoli  accademici
riconosciuti.
   Tali  attivita'  sono gestite dai consigli delle facolta' elencate
nella  tabella  A  allegata  al  presente  statuto.  Ogni  variazione
nell'elenco della tabella A implica una modifica di statuto.
                              Art. 72.
   Le  commissioni  per gli esami di profitto, di laurea e di diploma
sono nominate dai  presidi  delle  facolta'  o  dai  direttori  delle
scuole.
   Le  commissioni  per  gli  esami  di  profitto  sono  composte dal
professore ufficiale della materia e da altri due componenti,  tra  i
docenti e i ricercatori. Uno dei componenti puo' essere sostituito da
un cultore della materia.
   Ove  ve ne sia necessita', il presidente puo' organizzare le prove
d'esame costituendo piu'  sottocommissioni  di  due  membri,  di  cui
almeno  uno  sia  docente  o  ricercatore,  mantenendone  comunque la
presidenza. Inoltre, in caso di  necessita',  il  numero  legale  dei
componenti  la  commissione puo' essere ridotto a due, ferma restando
la presenza del professore ufficiale della materia  con  funzione  di
Presidenza.
   Il presidente della commissione, per ciascun candidato, attesta la
data dell'esame e la votazione espressa in trentesimi, sottoscrivendo
apposito verbale.
                              Art. 73.
   L'attivita'   didattica   puo'   esplicarsi  attraverso  strutture
didattiche secondarie costituite da corsi di  diploma  universitario;
corsi  di  diploma  di  laurea; corsi di diploma di specializzazione;
corsi di  aggiornamento,  orientamento  e  perfezionamento  e  scuole
dirette a fini speciali.
   L'attivazionie    delle   strutture   didattiche   secondarie   e'
subordinata alla disponibilita' delle risorse necessarie per il  loro
funzionamento.
   Le   procedure   per   l'attivazione  delle  strutture  didattiche
secondarie sono stabilite dal regolamento didattico di Ateneo.
                              Art. 74.
   Sono organi delle facolta': il preside, il consiglio di  facolta',
il   consiglio  di  corso  di  laurea,  di  diploma  e  di  corso  di
specializzazione.
                              Art. 75.
   Il preside  e'  eletto,  tra  i  professori  di  prima  fascia,  a
maggioranza assoluta dei voti dei presenti nel consiglio di facolta',
nella  composizione  limitata  a  tutti  i professori di ruolo, fuori
ruolo e ricercatori, a scrutinio segreto.
   Qualora  nessuno  dei  candidati  abbia  ottenuto  la  maggioranza
richiesta, si procede a votazione di ballottaggio tra i due candidati
che  abbiano  ottenuto il maggior numero di voti, prevalendo, in caso
di parita', il piu' anziano in ruolo e  quindi  il  piu'  anziano  di
eta'.  Risulta  eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza
dei voti, ed in caso di parita' il piu' anziano nel ruolo e quindi il
piu' anziano di eta'.
   Il preside e' nominato con decreto del rettore.
   Il preside dura in  carica  tre  anni  accademici  e  puo'  essere
rieletto, cessando comunque dalla carica alla data del collocamento a
riposo.
                              Art. 76.
   In  caso  di  dimissioni del preside, prima che queste siano state
accettate dal rettore non e'  possibile  convocare  il  consiglio  di
facolta' per l'elezione del nuovo preside.
                              Art. 77.
   Il  preside  puo'  essere revocato dalla carica, per gravi motivi,
prima  della  scadenza   del   triennio,   dal   rettore,   acquisito
preventivamente il parere obbligatorio del senato accademico.
                              Art. 78.
   La funzione di preside e' incompatibile con il regime di impegno a
tempo definito.
   Il  preside  decade automaticamente dalla carica, qualora, durante
l'esercizio del mandato, opti  per  il  regime  di  impegno  a  tempo
definito.
                              Art. 79.
   La  convocazione  del  consiglio  di  facolta'  per l'elezione del
preside e' fatta dal preside uscente  tra  il  trenta  maggio  ed  il
trentuno luglio antecedenti la data di scadenza ordinaria.
                              Art. 80.
   Il  preside  partecipa  quale  membro di diritto alle adunanze del
senato accademico.
                              Art. 81.
   Il preside presiede e rappresenta il consiglio di facolta'.
   Vigila sulla disciplina della didattica, curando la osservanza  di
tutte le norme che ne riguardano l'ordinamento ed il funzionamento, e
organizza lo svolgimento dei relativi servizi.
                              Art. 82.
   Il preside dispone di un ufficio di presidenza.
   Il  consiglio di amministrazione assegna all'ufficio di presidenza
un fondo  per  piccole  spese  nei  limiti  e  secondo  le  modalita'
stabilite dallo stesso consiglio.
                              Art. 83.
   Il consiglio di facolta' e' l'organo deliberativo della facolta'.
   Esso  si  compone  del preside, che lo presiede; dei professori di
ruolo di prima e di seconda fascia; dei rappresentanti, in ragione di
uno ogni dieci,  o  frazioni  superiori  a  cinque,  dei  ricercatori
universitari e degli assistenti di ruolo; dei rappresentanti, secondo
le proporzioni determinate dalla legislazione vigente, degli studenti
iscritti.
                              Art. 84.
   In  caso  di  mutui  di insegnamento da altre facolta', il preside
puo' invitare i relativi  titolari  a  partecipare  al  consiglio  di
facolta'  con  voto  consultivo.  Il  preside altresi' puo' invitare,
sempre con voto consultivo, i titolari di supplenza.
   Non possono partecipare alle adunanze del  consiglio  di  facolta'
coloro  che  si  trovano  in una delle situazioni di incompatibilita'
previste dalla legge.
                              Art. 85.
   Le funzioni di segretario del consiglio di  facolta'  spettano  di
diritto  al  professore  di  ruolo  di  prima fascia piu' giovane nel
ruolo.
                              Art. 86.
   Il  consiglio  di facolta' esercita tutte le attribuzioni previste
dalle   norme   generali   e   speciali   relative    all'ordinamento
universitario, nonche' dallo statuto dell'Universita'.
   Interviene  nella  costituzione dei dipartimenti, secondo le norme
del presente statuto.
   Esprime altresi' parere  su  qualsiasi  argomento  concernente  la
facolta',  che  il  rettore o il Preside ritenga di sottoporre al suo
esame.
                              Art. 87.
   Il consiglio di facolta', in conformita' dello statuto,  ha  parte
nei  procedimenti di revisione degli statuti, in forza dell'art. 116.
Il consiglio  inoltre  partecipa  ai  procedimenti  di  formazione  e
revisione  del  regolamento  generale  di  Ateneo  e  del regolamento
didattico di Ateneo.
   Il consiglio predispone il regolamento interno e le sue successive
modifiche, ai sensi del presente statuto.
                              Art. 88.
   Il consiglio di  facolta'  propone,  a  maggioranza  assoluta  dei
membri,  il conferimento delle lauree ad honorem secondo la procedura
prevista nel presente statuto.
                              Art. 89.
   Il consiglio di facolta'  ogni  anno  elabora  i  criteri  per  lo
svolgimento della didattica, raccogliendo i programmi delle lezioni e
predisponendo   gli   orari   dei   singoli  corsi,  fatta  salva  la
possibilita' di organizzare la didattica in cicli coordinati anche di
durata inferiore all'anno.
                              Art. 90.
   Il  consiglio  di  facolta'  coordina  annualmente,  in  caso   di
pluralita'  di  corsi  di  laurea,  con  il concorso dei dipartimenti
interessati, le attivita'  didattiche  programmate  dai  consigli  di
corso   di   laurea,   quelle  delle  scuole  di  specializzazione  e
perfezionamento,  l'attivita'  di  corsi   integrativi   con   quelli
ufficiali  da  affidare  a  professori a contratto e gli studi per il
conseguimento del dottorato di ricerca.
                              Art. 91.
   Il consiglio di facolta' propone al  rettore,  in  relazione  alle
effettive  esigenze di esercitazione degli studenti che frequentano i
corsi di lingua straniera, ed anche al di fuori di specifici  accordi
internazionali,  l'assunzione  per  contratto  di  diritto privato di
collaboratori ed esperti linguistici di  lingua  madre  straniera  di
qualificata e riconosciuta competenza, accertata dalla facolta'.
                              Art. 92.
   Il  consiglio  di  facolta'  designa,  su  parere  vincolante  dei
consigli dei dipartimenti o degli istituti interessati, i tecnici  di
comprovata   esperienza,   anche  estranei  all'Universita',  che  il
consiglio di amministrazione deve  nominare  quali  componenti  della
commissione  di  cui  all'art.  26  del  decreto del Presidente della
Repubblica n. 390/1980.
   Propone al rettore la stipula di convenzioni con enti  pubblici  o
privati,  al  fine  di  avvalersi di attrezzature e servizi logistici
extrauniversitari,  per  lo  svolgimento  di   attivita'   didattiche
integrative  di  quelle  universitarie,  finalizzate al completamento
della formazione accademica e professionale.
                              Art. 93.
   I  consigli  di  corso  di  laurea,  di  diploma  e  di  scuola di
specializzazione svolgono i compiti loro  attribuiti  dalla  legge  e
quelli  delegati dal consiglio di facolta', nelle materie concernenti
l'organizzazione e la gestione dell'attivita' didattica  dei  diversi
corsi di laurea, di diploma e di specializzazione, in conformita' con
l'art.  11,  comma  2,  della legge 19 novembre 1990, n. 341, nonche'
degli artt. 2 e 4 della stessa legge.
   Il presidente del consiglio di corso di laurea, di  diploma  e  il
direttore  di  scuola  di  specializzazione durano in carica tre anni
accademici e vengono eletti tra i professori di prima fascia da tutti
i titolari di un insegnamento nel corso di laurea, di diploma o nella
scuola di specializzazione.
   In mancanza  di  professori  di  prima  fascia  i  presidenti  dei
consigli  di  corso di laurea e di diploma e i direttori di scuole di
specializzazione possono essere  eletti  tra  professori  di  seconda
fascia, ovvero, in mancanza, tra professori supplenti.
   Il  presidente  del  consiglio di corso di laurea, di diploma e il
direttore di scuola di specializzazione vengono eletti a  maggioranza
assoluta  dei  votanti  nella  prima  votazione;  in  caso di mancata
elezione si procede ad  un  ballottaggio  tra  i  due  candidati  che
abbiano  riportato  il maggior numero di voti, prevalendo, in caso di
parita', l'anzianita' di ruolo prima, e di eta' poi.  E'  eletto  chi
abbia  riportato  il  maggior  numero  di voti e, in caso di parita',
prevale l'anzianita' di ruolo prima e di eta' poi.
   Il presidente del consiglio di corso di laurea, di  diploma  e  il
direttore  di  scuola di specializzazione eletti vengono nominati con
decreto del rettore.
   Il direttore di scuola di specializzazione sottoscrive  i  diplomi
rilasciati dalla scuola.
                              Art. 94.
   Per    quanto    compatibili   le   disposizioni   dello   statuto
dell'Universita' e dei regolamenti da esso previsti che riguardino  i
consigli di corso di laurea si applicano ai consigli di indirizzo.
                             Sezione III
                       Dipartimenti e istituti
                              Art. 95.
   I  dipartimenti  promuovono  e  coordinano le attivita' di ricerca
dell'Universita' nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo  docente
e  del  suo  diritto di accedere direttamente ai finanziamenti per la
ricerca. I dipartimenti svolgono inoltre le attivita' di ricerca e di
consulenza su contratti e convenzioni  di  loro  spettanza  ai  sensi
dell'art. 10 dello statuto.
   Ogni dipartimento comprende uno o piu' settori di ricerca omogenei
per  fine  o  per  metodo  e  organizza e coordina le attivita' delle
relative strutture. Ai soli fini della  ricerca  scienfifica  possono
costituirsi, col consenso degli interessati, articolazioni interne.
   Il   dipartimento  partecipa  alla  organizzazione  dei  corsi  di
diploma, di laurea, di  scuola  di  specializzazione  e  organizza  i
dottorati   di   ricerca   relativamente   alle   discipline   ed  ai
raggruppamenti disciplinari afferenti al dipartimento;  nello  stesso
ambito  esprime  inoltre  pareri obbligatori non vincolanti in ordine
alla programmazione didattica ed alla chiamata di professori di ruolo
e di ricercatori.
                              Art. 96.
   Il   dipartimento  e'  costituito  con  decreto  del  rettore,  su
richiesta dei singoli docenti interessati e su motivata proposta  del
senato accademico, deliberata dopo parere vincolante del consiglio di
amministrazione  e  parere  obbligatorio  dei consigli delle facolta'
interessate.
                              Art. 97.
   Al  dipartimento  afferiscono  i  professori,  i  ricercatori,  il
personale tecnico ed amministrativo, quanto ai settori di ricerca  ed
alle  attivita' proprie del dipartimento stesso. Al personale docente
e' garantita la possibilita' di opzione fra piu' dipartimenti con  le
modalita' previste dal regolamento di Ateneo.
                              Art. 98.
   Il  dipartimento  ha  autonomia  finanziaria,  amministrativa e di
spesa e dispone di personale per il suo funzionamento. Tale autonomia
dovra' essere esercitata nella  forma  prevista  dal  regolamento  di
Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.
                              Art. 99.
   I dipartimenti possono stipulare con la pubblica amministrazione e
con  enti  pubblici  e  privati  contratti e convenzioni per svolgere
prestazioni di ricerca e di servizio, purche' non in contrasto con  i
propri  fini  istituzionali,  su  parere  vincolante del consiglio di
amministrazione  ed  in  conformita'  con  il  regolamento  contabile
dell'Ateneo.
                              Art. 100.
   Sono  organi  del  dipartimento  il  direttore,  il consiglio e la
giunta.
                              Art. 101.
   Il direttore del dipartimento e' eletto fra i professori di  prima
fascia  che abbiano scelto o scelgano all'atto della nomina il regime
di impegno a tempo pieno ed e' nominato con decreto del rettore.
   Partecipano all'elezione del direttore i professori  di  ruolo,  i
ricercatori,   gli   assistenti   del  ruolo  ad  esaurimento,  ed  i
rappresentanti del personale tecnico ed amministrativo nel  consiglio
di dipartimento.
   Il  direttore  e'  eletto a maggioranza assoluta dei votanti nella
prima votazione; qualora nessuno  dei  candidati  abbia  ottenuto  la
maggioranza  richiesta  si  procede  ad  un  ballottaggio  tra  i due
candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, prevalendo,
in caso di parita', il piu' anziano in ruolo e quindi il piu' anziano
di  eta'.  Risulta  eletto  il  candidato  che  abbia   ottenuto   la
maggioranza dei voti, ed in caso di parita' il piu' anziano nel ruolo
e quindi il piu' anziano di eta'.
   Il direttore dura in carica tre anni accademici.
   Il  direttore  ha  la  rappresentanza  del dipartimento; convoca e
presiede  il  consiglio  e  la  giunta,  curando  l'esecuzione  delle
rispettive  delibere.  Promuove  le attivita' del dipartimento con la
collaborazione  della  giunta,   e'   responsabile   della   gestione
amministrativa  e contabile del dipartimento, vigila sull'osservanza,
nell'ambito del  dipartimento,  delle  leggi,  dello  statuto  e  dei
regolamenti;  tiene  i  rapporti  con gli organi accademici; esercita
tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle leggi, dallo
statuto e dai regolamenti.
   Il  direttore  puo'  nominare  un  vice-direttore  scelto  tra   i
professori di ruolo che fanno parte della giunta del dipartimento. Il
vice-direttore  esercita  le  funzioni  che  il  direttore  gli abbia
delegato e lo  supplisce  in  tutte  le  sue  funzioni  nei  casi  di
impedimento o di assenza.
   Qualora  il  direttore cessi, per qualunque ragione, dalla propria
funzione prima dello scadere del mandato, il decano del  dipartimento
deve  provvedere  ad  indire  le  elezioni  del nuovo direttore entro
trenta giorni dalla data di cessazione del precedente.
   Per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo il direttore
e' coadiuvato da un segretario amministrativo.
                              Art. 102.
   Il consiglio di dipartimento e' composto dai professori di  ruolo,
dai  ricercatori  e  dagli  assistenti  del ruolo ad esaurimento, che
abbiano  optato  per  il   dipartimento,   nonche'   dal   segretario
amministrativo  che  funge  da  segretario.  Ne  fa inoltre parte una
rappresentanza del personale tecnico ed amministrativo, nel numero  e
secondo le modalita' stabilite dal regolamento di Ateneo.
   Le  modalita'  di funzionamento del consiglio sono determinate nel
regolamento di dipartimento.
   Il consiglio puo' delegare determinate funzioni alla giunta.
                              Art. 103.
   Il consiglio programma e gestisce le attivita'  del  dipartimento,
in   base   a  quanto  stabilito  nel  presente  statuto  e  nel  suo
regolamento.
   Delibera i programmi  di  ricerca,  richiedendo  al  consiglio  di
amministrazione  le  risorse  umane  ed  economiche  necessarie.  Per
l'attuazione  di  detti  programmi  puo'  chiedere  al  consiglio  di
amministrazione  l'autorizzazione  all'utilizzazione  di attrezzature
preventivamente dichiarate di particolare complessita',  per  la  cui
gestione  sia necessaria la stipula di contratti di diritto privato a
tempo determinato per prestazioni professionali relative al loro uso,
qualora vi sia impossibilita' di provvedere con personale dell'Ateneo
gia' addestrato ad un  tale  uso,  con  personale,  anche  straniero,
estraneo all'Universita'.
   Esprime   parere   obbligatorio   sull'attivita'   scientifica   e
sull'attivita' didattica integrativa svolta dal ricercatore che  deve
sottoporsi a giudizio di conferma.
   Valuta  l'attivita' scientifica e didattica integrativa svolta dal
ricercatore e di cui alla relazione  da  questi  presentata  ai  fini
della verifica triennale.
   Esprime  parere  obbligatorio  sulla  domanda di trasferimento del
ricercatore confermato o dell'assistente del ruolo ad esaurimento, da
una facolta' ad un'altra della stessa  Universita'  ovvero  ad  altra
Universita'.
   Qualora  sia  necessario stipulare contratti con personale esterno
all'Universita', il consiglio di dipartimento indica al consiglio  di
amministrazione,  per  la nomina della commissione di cui all'art. 26
del decreto del Presidente della Repubblica n. 390/1980, i nominativi
dei tecnici di comprovata esperienza, anche estranei all'Universita',
che intende utilizzare.
   Esprime il parere obbligatorio di cui  all'art.  90  del  presente
statuto.
                              Art. 104.
   La giunta e' un organo esecutivo che coadiuva il direttore. Il suo
mandato   coincide   con   quello   del   direttore.   Il  segretario
amministrativo funge da segretario con voto consultivo.
   Le modalita' di funzionamento della giunta e la  sua  composizione
sono disciplinate dal regolamento di dipartimento.
   La   composizione   della   giunta   deve  comunque  prevedere  le
rappresentanze dei professori di  prima  e  di  seconda  fascia,  dei
ricercatori ed assistenti di ruolo ad esaurimento.
                              Art. 105.
   Nel  regolamento  di  dipartimento  sono definite: le attribuzioni
degli organi e le modalita' del loro funzionamento;  l'entita'  della
rappresentanza  del personale tecnico ed amministrativo nel consiglio
di  dipartimento;  le  procedure  per  la  eventuale  attivazione  di
articolazioni  interne;  le  modalita' per l'esercizio del diritto di
opzione del personale docente.
   Il regolamento di dipartimento e le sue successive  modifiche,  su
iniziativa  del  consiglio di dipartimento, sono approvate dal senato
accademico su parere obbligatorio del consiglio  di  amministrazione;
sono  emanate  con  decreto  del  rettore ed entrano in vigore trenta
giorni   dopo   la    pubblicazione    nel    Bollettino    ufficiale
dell'Universita'.  Qualora  il  senato accademico intenda discostarsi
dal parere del  consiglio  di  amministrazione,  deve  procedere  con
delibera motivata.
                              Art. 106.
   Le   attivita'   scientifiche  dell'Universita'  sono  organizzate
nell'ambito delle aree scientifico-disciplinari di cui alla tabella 7
dell'allegato B al presente statuto.  Ogni  variazione  del  predetto
elenco implica una modifica di statuto.
   Per  ciascuna  area  scientifico-disciplinare  viene  formata  una
commissione  scientifica  di  area.  Le  norme  che  disciplinano  la
composizione e l'elezione delle commissioni scientifiche di area sono
stabilite dal regolamento generale di Ateneo.
   La  commissione  scientifica  di Ateneo e' composta dai presidenti
delle  commissioni  scientifiche  di  area.   Il   presidente   della
commissione  scientifica di Ateneo e' eletto dalla commissione stessa
fra i suoi membri, secondo le  modalita'  stabilite  dal  regolamento
generale di Ateneo e nominato con decreto del rettore.
                              Art. 107.
   L'istituto  comprende  piu'  docenti  (almeno tre) di insegnamenti
affini ed e' la struttura nella quale sono svolte, in  collaborazione
con  le  facolta'  e  le  altre strutture didattiche, le attivita' di
insegnamento richieste per il  conseguimento  delle  lauree  e  degli
altri  titoli  rilasciati  dall'Universita'  secondo quanto stabilito
dallo statuto e, in collaborazione con altri istituti e dipartimenti,
le  attivita'  di  ricerca  concernenti   le   discipline   afferenti
all'istituto.
   All'istituto  affluiscono  i  professori di ruolo, i ricercatori e
gli assistenti del ruolo ad esaurimento,  nonche'  il  personale  dei
settori di ricerca e delle attivita' connesse all'istituto stesso. Ai
singoli professori, ricercatori e assistenti del ruolo ad esaurimento
e'   garantita  la  possibilita'  di  opzione  tra  piu'  istituti  e
dipartimenti con le modalita' previste dal  regolamento  generale  di
Ateneo.
                              Art. 108.
   Sono organi dell'istituto: il direttore e il consiglio.
   Qualora il numero complessivo dei docenti, dei ricercatori e degli
assistenti  del  ruolo  ad  esaurimento  sia  superiore a dieci, puo'
essere costituita una giunta.
                              Art. 109.
   Il  direttore  e' eletto tra i professori di ruolo di prima fascia
ed e' nominato con decreto del rettore. In assenza di  professori  di
prima  fascia,  il  direttore  puo' essere eletto tra i professori di
seconda fascia. Partecipano all'elezione i membri  del  consiglio  di
istituto.  il  direttore e' eletto a maggioranza assoluta dei votanti
nella prima votazione. Qualora nessuno dei candidati  abbia  ottenuto
la  maggioranza  richiesta  si  procede  ad un ballottaggio tra i due
candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, prevalendo,
in caso di parita', la  maggiore  anzianita'  di  ruolo  nella  prima
fascia  e  quindi  nella  seconda e infine di eta'. Risulta eletto il
candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti, ed in  caso  di
parita'  prevale la maggiore anzianita' di ruolo nella prima fascia e
quindi nella seconda e infine di eta'. Il direttore e'  nominato  con
decreto del rettore e dura in carica tre anni accademici.
   Il   direttore  ha  la  rappresentanza  dell'istituto;  convoca  e
presiede il consiglio e la giunta provvedendo a renderne esecutive le
deliberazioni;  e'  responsabile  della  gestione  amministrativa   e
contabile  dell'istituto;  promuove le attivita' dell'istituto con la
collaborazione  della  giunta;  vigila  sull'osservanza,  nell'ambito
dell'istituto,  delle leggi, dello statuto e dei regolamenti; tiene i
rapporti  con  gli  organi  accademici;  esercita  tutte   le   altre
attribuzioni  che gli sono demandate dalle leggi, dallo statuto e dai
regolamenti.
   In caso di assenza o di impedimento del  direttore,  gli  subentra
nella funzione il decano dell'istituto.
   Qualora  il  direttore cessi, per qualunque ragione, dalla propria
funzione prima dello scadere del  mandato,  il  decano  dell'istituto
deve  provvedere  ad  indire  le  elezioni  del nuovo direttore entro
trenta giorni dalla data di cessazione del precedente.
                              Art. 110.
   Il consiglio e' l'organo di programmazione  e  di  gestione  delle
attivita' dell'istituto.
   Il   consiglio   e'   costituito  dai  professori  di  ruolo,  dai
ricercatori e  dagli  assistenti  del  ruolo  ad  esaurimento;  fanno
inoltre  parte  del consiglio rappresentanti del personale tecnico ed
amministrativo nel numero definito dal regolamento di istituto.
   Il consiglio  puo'  delegare  determinate  funzioni,  qualora  sia
costituita, alla giunta.
                              Art. 111.
   Il   consiglio  di  istituto  delibera  i  programmi  di  ricerca,
richiedendo al consiglio  di  amministrazione  le  risorse  umane  ed
economiche necessarie.
   Esprime  parere  obbligatorio  sulle  tariffe delle prestazioni in
conto terzi.
   Esprime parere obbligatorio  sullo  studioso  od  esperto  che  il
consiglio  di  facolta' deve designare quale titolare di un contratto
integrativo  nell'ambito  delle  discipline  afferenti   all'istituto
stesso.
   Esprime   parere   obbligatorio   sull'attivita'   scientifica   e
sull'attivita' didattica integrativa svolta dal ricercatore che  deve
sottoporsi a giudizio di conferma.
                              Art. 112.
   La  giunta,  qualora  sia  costituita,  e'  organo  esecutivo  che
coadiuva il  direttore.  Il  suo  mandato  coincide  con  quello  del
direttore.   Ne  fanno  parte  un  professore  di  prima  fascia,  un
professore di seconda fascia e un ricercatore o assistente del  ruolo
ad esaurimento.
                              Art. 113.
   Nel  regolamento  di istituto sono definite: le attribuzioni degli
organi  e  le  modalita'  del  loro  funzionamento;  l'entita'  e  le
modalita'  di  rappresentanza del personale tecnico ed amministrativo
nel consiglio di istituto; le modalita' per  l'esercizio  di  opzione
dei  professori,  dei  ricercatori  e  degli  assistenti del ruolo ad
esaurimento.
   Il regolamento di istituto  e  le  sue  successive  modifiche,  su
iniziativa  del  consiglio  di  istituto,  sono  approvate dal senato
accademico su parere obbligatorio del consiglio  di  amministrazione,
sono  emanate  con  decreto  del  rettore ed entrano in vigore trenta
giorni dopo la pubblicazione nel bollettino dell'Universita'. Qualora
il senato accademico intenda discostarsi dal parere del consiglio  di
amministrazione, deve procedere con delibera motivata.
                              TITOLO V
                  DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
                              Art. 114.
   La  funzione disciplinare nei confronti degli studenti iscritti ai
corsi di diploma e di laurea nonche' alle scuole ed agli altri  corsi
attivati nell'Universita', viene esercitata dal rettore e dagli altri
organi  o  strutture  interessati,  in  conformita' alle disposizioni
contenute nel regolamento degli studenti dell'Ateneo.
                              Art. 115.
   I pareri richiesti agli  organi  di  Ateneo,  salvo  che  non  sia
diversamente  disposto, debbono essere espressi nel termine di giorni
trenta dal ricevimento della richiesta.
   Nel caso in cui la questione, su cui il parere deve  essere  dato,
rivesta  carattere di comprovata urgenza, l'organo che deve acquisire
il parere puo' richiedere che questo  sia  espresso  nel  termine  di
giorni quindici.
   Trascorsi  inutilmente  tali  termini,  la mancata espressione del
parere non sara' considerata ostativa alla  deliberazione  definitiva
dell'organo competente.
                              Art. 116.
   Le  modifiche  dello  statuto,  ascoltati  i  consigli di facolta'
nonche' il senato degli studenti limitatamente alle questioni di  sua
competenza,   stabilite  nell'art.  62,  sono  approvate  dal  senato
accademico  con  la  maggioranza  assoluta  dei  membri,  su   parere
obbligatorio  del consiglio di amministrazione espresso a maggioranza
assoluta.
   Il controllo del Ministero e' esercitato  ai  sensi  dell'art.  6,
comma 9, della legge n. 168 del 9 maggio 1989.
   Le  modifiche  stesse, emanate con decreto del rettore, entrano in
vigore trenta giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
   Il potere di iniziativa per le modifiche dello  statuto  spetta  a
tutti gli organi che intervengono nel procedimento di modifica.
                              Art. 117.
   Le norme relative all'organizzazione generale dell'Universita', in
attuazione  di  quanto  stabilito  nello  statuto, sono contenute nel
regolamento generale di Ateneo.
   I criteri  di  gestione,  le  relative  procedure  amministrative,
finanziarie   e   contabili   e   le  connesse  responsabilita'  sono
disciplinati dal regolamento  di  Ateneo  per  l'amministrazione,  la
finanza e la contabilita'.
   Le  norme relative al funzionamento delle strutture didattiche, di
ricerca e  di  servizio  dell'Universita'  e  degli  organi  ad  esse
preposti  sono  contenute  nel  regolamento didattico di Ateneo e nei
regolamenti interni delle strutture stesse.
   Le norme relative alla disciplina degli  studenti  sono  contenute
nel regolamento degli studenti.
                              Art. 118.
   Il  regolamento  generale  di Ateneo e le sue modifiche, su parere
obbligatorio dei consigli di facolta', di dipartimento e di istituto,
nonche' il senato degli studenti limitatamente alle questioni di  sua
competenza   stabilite  nell'art.  62,  e'  approvato  a  maggioranza
assoluta dal senato accademico su parere obbligatorio  del  consiglio
di amministrazione espresso a maggioranza assoluta.
   Il  controllo  del  Ministero  e' esercitato ai sensi dell'art. 6,
comma 9, della legge n. 168 del 9 maggio 1989.
   Il regolamento generale di  Ateneo  e  le  sue  modifiche  vengono
emanati  con  decreto  del rettore ed entrano in vigore trenta giorni
dopo  la  pubblicazione  sul  Bollettino  ufficiale   del   Ministero
dell'universita'  e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi
dell'art. 6, comma 11, della legge n. 168/1989.
   Il potere di iniziativa spetta a tutti gli organi  collegiali  che
intervengono nel procedimento di formazione e di modifica, per quanto
di interesse di ciascun organo.
                              Art. 119.
   Il  regolamento  didattico  di  Ateneo e' deliberato, approvato ed
emanato in base alla disposizione di cui all'art.11  della  legge  n.
341 del 19 novembre 1990.
   Le  modifiche  del  regolamento  didattico  di  Ateneo,  su parere
obbligatorio dei consigli  delle  strutture  didattiche  interessate,
nonche' il senato degli studenti, limitatamente alle questioni di sua
competenza   stabilite  nell'art.  62,  sono  deliberate  dal  senato
accademico, sono emanate con decreto del rettore ed entrano in vigore
trenta  giorni  dopo  la  pubblicazione  sul   Bollettino   ufficiale
dell'Universita'.
   Il  potere di iniziativa spetta al senato accademico e ai consigli
delle strutture didattiche.
   Il controllo del Ministero e' esercitato ai  sensi  dell'art.  11,
della legge n. 341/1990.
                              Art. 120.
   Il  regolamento  di  Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la
contabilita',  e  le  successive  modifiche,  sono   deliberati   dal
consiglio  di  amministrazione,  su  parere  obbligatorio  del senato
accademico, dei consigli di facolta', di dipartimento e di  istituto,
sono  emanati  con  decreto del rettore ed entrano in vigore sessanta
giorni dopo la pubblicazione sul Bollettino ufficiale del  Ministero.
Il regolamento e le sue modifiche debbono essere pubblicate anche sul
Bollettino ufficiale dell'Universita'.
   Il  controllo  del  Ministero  e' esercitato ai sensi dell'art. 6,
comma 9, della legge n. 168 del 9 maggio 1989.
                              Art. 121.
   Le  norme  relative  al  funzionamento  delle  diverse   strutture
didattiche,  di  ricerca  e di servizio dell'Ateneo sono disciplinate
dai regolamenti interni delle strutture medesime. Tali regolamenti  e
le  loro  successive  modifiche  sono  deliberati  dai consigli delle
strutture interessate nel rispetto delle norme quadro  contenute  nel
regolamento generale di Ateneo.
   I  regolamenti interni delle strutture didattiche, di ricerca e di
servizio sono emanati dal rettore ed entrano in vigore trenta  giorni
dopo la pubblicazione sul Bollettino ufficiale dell'Universita'.
   Prima  della  loro  emanazione,  i  regolamenti  sono trasmessi al
senato accademico, il quale sentira' il consiglio di  amministrazione
per gli aspetti di carattere amministrativo, finanziario e contabile.
   Il  senato accademico entro il termine di sessanta giorni esercita
il controllo di legittimita' e di merito nella forma della  richiesta
motivata di riesame. In assenza di rilievi i regolamenti sono emanati
dal rettore.
   Il   senato   accademico  puo'  per  una  sola  volta  rinviare  i
regolamenti all'organo proponente, indicando  le  norme  che  ritiene
illegittime e quelle che intende siano da riesaminare nel merito. Gli
organi  proponenti  possono non conformarsi ai soli rilievi di merito
con  deliberazione  adottata  a  maggioranza  dei   due   terzi   dei
componenti.  Qualora  tale  maggioranza  qualificata  non  sia  stata
raggiunta, le norme contestate non possono essere riproposte.
                              Art. 122.
   Il regolamento degli  studenti  e  le  successive  modifiche  sono
deliberate   dal   senato  accademico,  su  parere  obbligatorio  del
consiglio di amministrazione e del senato degli studenti.
   Il potere di iniziativa spetta a tutti gli organi che intervengono
nel procedimento.
   Tale regolamento e' emanato con decreto del rettore  ed  entra  in
vigore  sessanta  giorni  dopo  la  sua  pubblicazione sul Bollettino
ufficiale dell'Universita'.
   Il controllo del Ministero e' esercitato  ai  sensi  dell'art.  6,
comma 9, della legge n. 168 del 9 maggio 1989.
                              Art. 123.
   Il rettore, i presidi di facolta', i direttori di dipartimento e i
direttori  di istituto in carica alla data di entrata in vigore dello
statuto, rimangono in carica fino alla scadenza del loro mandato.
                              Art. 124.
   L'Ateneo  si  dota  di  un   comitato   di   etica   con   valenza
tecnico-scientifica  che  esprime pareri obbligatori vincolanti sulla
sperimentazione sull'uomo e sull'animale da  laboratorio  in  accordo
con il decreto ministeriale n. 26/1992.
                              Art. 125.
   La  gestione  degli  impianti  sportivi  e  lo  svolgimento  delle
relative attivita' vengono affidati, mediante convenzione, al  centro
universitario  sportivo  sotto il controllo del comitato per lo sport
universitario, in conformita' alla legge n. 394 del 28 giugno 1977  e
successive modificazioni.
   Il comitato e' composto:
     a) dal rettore dell'Universita' o da un suo delegato, che assume
le funzioni di presidente;
     b)  da  due  membri  designati  dagli  enti sportivi univesitari
legalmente riconosciuti che organizzano  l'attivita'  sportiva  degli
studenti su base nazionale e internazionale;
     c)   da  due  studenti  eletti  secondo  le  modalita'  previste
dall'art. 9 del decreto-legge n. 580 del 1  ottobre  1973  convertito
con  modificazioni  nella  legge  n.  766  del  30  novembre  1973  e
successive modificazioni ed integrazioni;
     d)  dal  direttore  amministrativo   dell'Universita',   o   suo
delegato, anche in qualita' di segretario.
   Alla  copertura  della relativa spesa si provvede mediante i fondi
stanziati con le leggi n. 394 del 28 giugno  1977  e  n.  429  del  3
agosto  1985,  con  eventuali  contributi degli studenti, con congruo
fondo appositamente stanziato dall'Universita' e con i contributi  di
altri enti.
                              Art. 126.
   Il   regolamento  di  Ateneo  per  quanto  attiene  all'attuazione
dell'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980,
relativo ai contratti di ricerca  di  consulenza  e  convenzione  per
conto  terzi,  deve prevedere l'utilizzazione del residuo ripartibile
delle prestazioni (differenza tra l'importo globale del  contratto  o
convenzione  e  l'ammontare a consuntivo delle voci di spesa) secondo
la seguente ripartizione:
    1% per la copertura delle spese generali dell'Universita';
    20% al fondo comune di Ateneo,  in  attuazione  dell'art.  4  del
decreto-legge n. 55 del 22 maggio 1981, convertito nella legge n. 391
del 24 luglio 1981;
    29%  destinato  all'istituto,  dipartimento,  clinica, centro per
acquisto attrezzature  scientifiche  e  didattiche  e  per  spese  di
funzionamento;
    50%   per  i  compensi  al  personale  che  ha  collaborato  allo
svolgimento  della  prestazione,  cui  puo'  essere  riconosciuto  un
compenso annuo fino al 100% della retribuzione annua lorda.
   Le   spese   necessarie   per  la  esecuzione  delle  prestazioni,
consulenze e convenzioni,  non  possono  superare  di  norma  il  50%
dell'importo  globale  del corrispettivo delle medesime. Il consiglio
di amministrazione puo' autorizzare di volta in volta, il superamento
del limite di spesa predetto su richiesta motivata e  documentata  da
parte del responsabile della prestazione.
                              Art. 127.
   Lo  statuto  entra in vigore sessanta giorni dopo la pubblicazione
del decreto del rettore previsto dall'art. 16, comma 2,  della  legge
n. 168 del 9 maggio 1989.