ART. 20
           COMPLESSI E IMPIANTI CON CAPIENZA NON SUPERIORE
               A 100 SPETTATORI O PRIVI DI SPETTATORI
   L'indicazione  della capienza della zona spettatori deve risultare
da apposita dichiarazione rilasciata  sotto  la  responsabilita'  del
titolare del complesso o impianto sportivo.
   Gli  impianti al chiuso possono essere ubicati nel volume di altri
edifici ove si svolgono attivita' di cui ai punti 64, 83, 84, 85, 86,
87, 89, 90, 91, 92, 94 e 95 del Decreto del Ministro dell'Interno  16
febbraio   1982;  la  separazione  con  tali  attivita'  deve  essere
realizzata con strutture REI 60; eventuali comunicazioni sono ammesse
tramite filtri a prova  di  fumo  aventi  stesse  caratteristiche  di
resistenza al fuoco.
   L'impianto  deve essere provvisto di non meno di due uscite di cui
almeno una di larghezza non inferiore a due moduli (1,20 m);  per  la
seconda uscita e' consentita una larghezza non inferiore a 0,80 m.
   Negli impianti al chiuso e per gli ambienti interni degli impianti
all'aperto  la  lunghezza massima delle vie di uscita non deve essere
superiore a 40 m o a 50 m  se  in  presenza  di  idonei  impianti  di
smaltimento dei fumi.
   Le strutture, le finiture e gli arredi devono essere conformi alle
disposizioni  contenute  nell'art.  15,  fatto  salvo quanto previsto
dalla normativa vigente di  prevenzione  incendi  per  le  specifiche
attivita'.
   I  depositi,  ove esistenti, devono avere caratteristiche conformi
alle disposizioni dell'art. 16.
   Gli impianti elettrici devono  essere  realizzati  in  conformita'
alla  legge 10 marzo 1968, n. 186, (G.U. n. 77 del 23 marzo 1968); la
rispondenza alle vigenti norme di sicurezza deve essere attestata con
la procedura di cui alla legge 5 marzo  1990,  n.  46,  e  successivi
regolamenti di applicazione.
   Deve  essere  installato un impianto di illuminazione di sicurezza
che assicuri un livello di illuminazione non inferiore a 5 lux ad 1 m
di altezza dal piano di calpestio lungo le vie di uscita.
   Gli impianti al chiuso  e  gli  ambienti  interni  degli  impianti
all'aperto  devono  essere  dotati di un adeguato numero di estintori
portatili.
   Gli estintori portatili devono  avere  capacita'  estinguente  non
inferiore  a  13 A - 89 B; a protezione di aree ed impianti a rischio
specifico devono essere previsti estintori di tipo idoneo.
   I servizi igienici della zona spettatori  devono  essere  separati
per  sesso  e  costituiti da gabinetti dotati di porte apribili verso
l'esterno, e dai locali di disimpegno.
   Ogni gabinetto deve avere accesso da apposito locale di disimpegno
(anti WC) eventualmente a servizio  di  piu'  locali  WC,  nel  quale
devono  essere installati gli orinatoi per i servizi uomini ed almeno
un lavabo.
   Almeno una  fontanella  di  acqua  potabile  deve  essere  ubicata
all'esterno dei servizi igienici.
   La  dotazione  minima  deve  essere di almeno un gabinetto per gli
uomini ed un gabinetto per le donne.
   Deve  essere installata apposita segnaletica di sicurezza conforme
alla vigente normativa e alle  prescrizioni  di  cui  alla  direttiva
92/58/CEE del 24 giugno 1992 che consenta la individuazione delle vie
di  uscita,  del  posto  di  pronto soccorso e dei mezzi antincendio;
appositi cartelli devono indicare le prime misure di pronto soccorso.
   Per lo spazio e la zona di  attivita'  sportiva  si  applicano  le
disposizioni contenute nell'art. 6 e nell'ultimo comma dell'art. 8.
   Per  le  piscine  si applicano le prescrizioni contenute nell'art.
14.
   I  suddetti  impianti  devono  essere  conformi  oltre  che   alle
disposizioni  del presente articolo anche ai regolamenti del C.O.N.I.
e delle Federazioni Sportive Nazionali,  riconosciute  dal  C.O.N.I.,
riportate nell'allegato.