Art. 3.
  Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei titoli di cui
agli  articoli  precedenti  avra'  inizio   il   collocamento   della
dodicesima  tranche  dei  titoli stessi per un importo massimo del 10
per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1
del  presente  decreto;  tale  tranche  sara'  riservata,  ai   sensi
dell'art.  4  del  menzionato  decreto ministeriale 24 febbraio 1994,
agli operatori "specialisti in titoli di Stato" che hanno partecipato
all'asta  della  undicesima  tranche.  Gli   "specialisti"   potranno
partecipare  al  collocamento  supplementare inoltrando le domande di
sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 17 aprile 1996.
  Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno  prese  in
considerazione.
  Il   collocamento   supplementare   avra'   luogo   al   prezzo  di
aggiudicazione determinato nell'asta della undicesima tranche.
  Ai  fini  dell'assegnazione  valgono,  in  quanto  applicabili,  le
disposizioni  di  cui agli articoli 6 e 9 del decreto ministeriale in
data 25 gennaio 1996. La richiesta di ciascuno  "specialista"  dovra'
essere  presentata  con  le  modalita'  di cui all'art. 8 del decreto
stesso e dovra' contenere l'indicazione dell'importo  dei  buoni  che
intende sottoscrivere.
  Ciascuna  richiesta  non potra' essere inferiore a lire 100 milioni
ne' superiore all'importo del collocamento  supplementare.  Eventuali
richieste  di  importo  non  multiplo  del taglio unitario minimo del
prestito verranno arrotondate per difetto;  per  eventuali  richieste
distribuite  su  piu' offerte verra' presa in considerazione la somma
delle  offerte  medesime.  Non  verranno  presi   in   considerazione
eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.