Art. 2.
  Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche  di  cui
al   primo   comma  del  precedente  art.  1  devono  pervenire,  con
l'osservanza delle modalita' indicate nell'art. 7 del citato  decreto
ministeriale  del  25  gennaio  1996,  entro  le ore 13 del giorno 16
aprile  1996,  esclusivamente  mediante  trasmissione  di   richiesta
telematica  da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale
interbancaria  con  le  modalita'  tecniche  stabilite  dalla   Banca
d'Italia medesima.
  La  Banca d'Italia presentera' la propria richiesta, unicamente per
conto terzi,  entro  lo  stesso  termine,  tramite  apposito  modulo,
inserito in busta chiusa.
  In  caso  di  interruzione duratura nel collegamento della predetta
"Rete" troveranno applicazione le specifiche procedure di  "recovery"
previste  nella  convenzione  tra  la  Banca d'Italia e gli operatori
partecipanti alle aste.
  Le  offerte  pervenute  successivamente  al  suddetto  termine  non
verranno prese in considerazione.
  Successivamente  alla  scadenza  del termine di presentazione delle
offerte, di cui al presente articolo,  sono  eseguite  le  operazioni
d'asta  nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario
della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione,  provvede
all'elencazione  delle  richieste  pervenute,  con  l'indicazione dei
relativi importi in ordine descrescente di prezzo offerto.
  Le operazioni di  cui  al  comma  precedente  sono  effettuate  con
l'intervento  di  un  funzionario  del  Tesoro,  a  cio' delegato dal
Ministero del tesoro, con funzioni di  ufficiale  rogante,  il  quale
redige  apposito  verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione.
Tale prezzo sara' reso noto  mediante  comunicato  stampa  nel  quale
verra'  altresi' data l'informazione relativa alla quota assegnata in
asta agli "specialisti".