Art. 2.
  L'Amministrazione dei monopoli  di  Stato  che  e'  incaricata  del
servizio  e  che  vi provvede tramite i propri organi di vendita e le
rivendite di generi di monopolio, e' autorizzata a trattenere l'aggio
di L. 120 (centoventi) sui suindicati prezzi di vendita di L. 1.000 e
di L. 300 e l'aggio di L. 80 (ottanta) sul prezzo di  vendita  di  L.
200.
  Le somme trattenute vanno attribuite come segue:
    a)  alla  stessa  Amministrazione  dei  monopoli  di  Stato L. 20
(venti) per ogni scheda e per ogni quadro venduto;
    b) ai gestori degli organi di  vendita  L.  30  (trenta)  per  le
schede  modelli 740, 750, 760 e 770 e L. 20 (venti) per i modelli 740
relativi ai quadri L - M - A1 ed E - F - G - H - I - T - U - W - K  e
per i quadri 770/A, 770/D, 770/H e 770/L;
    c) ai rivenditori dei generi di monopolio L. 70 (settanta) per le
schede  modelli  740, 750, 760 e 770 e L. 40 (quaranta) per i modelli
740 relativi ai quadri L, M - A1 ed E - F - G - H - I - T - U - W - K
e per i quadri 770/A, 770/D, 770/H e 770/L.
  Gli aggi sopra indicati sono comprensivi della imposta  sul  valore
aggiunto.
  L'Amministrazione  dei  monopoli  di Stato e' autorizzata a fornire
alle rivendite di generi di monopolio  una  scorta  a  credito  delle
schede e dei quadri per la dichiarazione dei redditi.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 16 aprile 1996
                                                Il Ministro: FANTOZZI