Art. 2. L'Amministrazione dei monopoli di Stato che e' incaricata del servizio e che vi provvede tramite i propri organi di vendita e le rivendite di generi di monopolio, e' autorizzata a trattenere l'aggio di L. 120 (centoventi) sui suindicati prezzi di vendita di L. 1.000 e di L. 300 e l'aggio di L. 80 (ottanta) sul prezzo di vendita di L. 200. Le somme trattenute vanno attribuite come segue: a) alla stessa Amministrazione dei monopoli di Stato L. 20 (venti) per ogni scheda e per ogni quadro venduto; b) ai gestori degli organi di vendita L. 30 (trenta) per le schede modelli 740, 750, 760 e 770 e L. 20 (venti) per i modelli 740 relativi ai quadri L - M - A1 ed E - F - G - H - I - T - U - W - K e per i quadri 770/A, 770/D, 770/H e 770/L; c) ai rivenditori dei generi di monopolio L. 70 (settanta) per le schede modelli 740, 750, 760 e 770 e L. 40 (quaranta) per i modelli 740 relativi ai quadri L, M - A1 ed E - F - G - H - I - T - U - W - K e per i quadri 770/A, 770/D, 770/H e 770/L. Gli aggi sopra indicati sono comprensivi della imposta sul valore aggiunto. L'Amministrazione dei monopoli di Stato e' autorizzata a fornire alle rivendite di generi di monopolio una scorta a credito delle schede e dei quadri per la dichiarazione dei redditi. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 aprile 1996 Il Ministro: FANTOZZI