Art. 2.
  1.  L'etichetta  contiene  le informazioni sulla composizione delle
calzature secondo le modalita' all'art. 4.
  2. L'etichetta deve fornire  informazioni  sulle  tre  parti  della
calzatura, definite nell'allegato I e cioe':
    a) tomaia;
    b) rivestimento della tomaia e suola interna;
    c) suola esterna.
  3.   La   composizione   delle   calzature   deve  essere  indicata
conformemente al disposto dell'art. 4, comma 2, del presente decreto,
mediante simboli o informazioni  scritte  per  i  materiali  indicati
nell'allegato I.
  4.  Per  la tomaia, la determinazione dei materiali di cui all'art.
4, comma 1, e all'allegato I deve essere effettuata senza tener conto
degli  accessori  o  dei  rinforzi  quali  bordure  proteggicaviglie,
ornamenti, fibbie, linguette, occhielli o accessori simili.
  5.  Per  la suola esterna la classificazione si basa sul volume dei
materiali in essa contenuti secondo il disposto dell'art. 4.