Art. 2. 1. L'etichetta contiene le informazioni sulla composizione delle calzature secondo le modalita' all'art. 4. 2. L'etichetta deve fornire informazioni sulle tre parti della calzatura, definite nell'allegato I e cioe': a) tomaia; b) rivestimento della tomaia e suola interna; c) suola esterna. 3. La composizione delle calzature deve essere indicata conformemente al disposto dell'art. 4, comma 2, del presente decreto, mediante simboli o informazioni scritte per i materiali indicati nell'allegato I. 4. Per la tomaia, la determinazione dei materiali di cui all'art. 4, comma 1, e all'allegato I deve essere effettuata senza tener conto degli accessori o dei rinforzi quali bordure proteggicaviglie, ornamenti, fibbie, linguette, occhielli o accessori simili. 5. Per la suola esterna la classificazione si basa sul volume dei materiali in essa contenuti secondo il disposto dell'art. 4.