Art. 4.
  1.   L'etichetta   deve   contenere   informazioni   sul  materiale
determinato ai sensi dell'allegato I, che  costituisce  almeno  l'80%
della  superficie della tomaia, del rivestimento della tomaia e suola
interna della  calzatura  o  almeno  l'80%  del  volume  della  suola
interna.  Se nessun materiale raggiunge almeno l'80% e' opportuno che
l'etichetta rechi informazioni sulle due componenti principali.
  2. Il fabbricante o il suo rappresentante con sede nella  Comunita'
deve   apporre   un'etichetta,   che   puo'  contenere  o  simboli  o
informazioni scritte in lingua italiana secondo le definizioni  e  le
illustrazioni  contenute  nell'allegato  I.  L'etichetta,  apposta su
almeno una delle calzature, puo' essere stampata, incollata, goffrata
o  applicata  ad  un  supporto  attaccato;  deve   essere   visibile,
saldamente applicata ed accessibile al consumatore. La dimensione dei
simboli  deve  essere  sufficiente  a rendere agevole la comprensione
delle informazioni contenute nell'etichetta.
  3. L'etichetta non deve indurre in errore  il  consumatore.  A  tal
fine,  nei  luoghi  di  vendita  al  consumatore  finale  deve essere
esposto, in modo chiaramente visibile, un cartello illustrativo della
simbologia adottata sull'etichetta.
  4. Il fabbricante o il suo rappresentante con sede nella  Comunita'
ha l'obbligo di fornire l'etichetta ed e' responsabile dell'esattezza
delle informazioni in essa contenute. Qualora ne' il fabbricante, ne'
il  suo  rappresentante abbiano sede nella Comunita', di tale obbligo
e' personalmente  responsabile  colui  che  introduce  la  merce  sul
mercato  comunitario.  Spetta  comunque  al  venditore  al  dettaglio
verificare la presenza sulle calzature in  vendita,  della  etichetta
prescritta dal presente decreto.