Art. 4. 1. L'etichetta deve contenere informazioni sul materiale determinato ai sensi dell'allegato I, che costituisce almeno l'80% della superficie della tomaia, del rivestimento della tomaia e suola interna della calzatura o almeno l'80% del volume della suola interna. Se nessun materiale raggiunge almeno l'80% e' opportuno che l'etichetta rechi informazioni sulle due componenti principali. 2. Il fabbricante o il suo rappresentante con sede nella Comunita' deve apporre un'etichetta, che puo' contenere o simboli o informazioni scritte in lingua italiana secondo le definizioni e le illustrazioni contenute nell'allegato I. L'etichetta, apposta su almeno una delle calzature, puo' essere stampata, incollata, goffrata o applicata ad un supporto attaccato; deve essere visibile, saldamente applicata ed accessibile al consumatore. La dimensione dei simboli deve essere sufficiente a rendere agevole la comprensione delle informazioni contenute nell'etichetta. 3. L'etichetta non deve indurre in errore il consumatore. A tal fine, nei luoghi di vendita al consumatore finale deve essere esposto, in modo chiaramente visibile, un cartello illustrativo della simbologia adottata sull'etichetta. 4. Il fabbricante o il suo rappresentante con sede nella Comunita' ha l'obbligo di fornire l'etichetta ed e' responsabile dell'esattezza delle informazioni in essa contenute. Qualora ne' il fabbricante, ne' il suo rappresentante abbiano sede nella Comunita', di tale obbligo e' personalmente responsabile colui che introduce la merce sul mercato comunitario. Spetta comunque al venditore al dettaglio verificare la presenza sulle calzature in vendita, della etichetta prescritta dal presente decreto.